IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
         PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale ed in particolare l'art. 3, lettera n), per il quale  il
Comitato  per  l'edilizia  residenziale  ha  competenza  di stabilire
periodicamente i limiti massimi che le regioni devono osservare nella
determinazione  dei  costi ammissibili per gli interventi e l'art. 4,
lettera c), della medesima legge n. 457;
  Visto il decreto ministeriale n. 822 del 21 dicembre 1978;
  Visto il decreto ministeriale n. 13053 del 23 novembre 1979;
  Visto il decreto ministeriale n. 91 del 24 marzo 1981;
  Visto il decreto ministeriale n. 1661 del 24 aprile 1982;
  Visto il decreto ministeriale n. 258 del 23 maggio 1984;
  Vista  la  delibera  del 9 giugno 1988 con la quale il Comitato per
l'edilizia residenziale ha determinato  i  nuovi  limiti  massimi  di
costo  riferiti  al  metro  quadrato  per  gli interventi di edilizia
agevolata ai fini della individuazione del mutuo concedibile entro il
massimale vigente;
                               Decreta:
                               Titolo I
                          NUOVA EDIFICAZIONE
                               Art. 1.
  Ai  fini  della  determinazione  del  limite massimo di costo della
nuova edificazione valgono le seguenti definizioni:
    a)  costo  di  elevazione (C.E.) - si intende il costo riferito a
tutte le opere realizzate dalla quota del rustico del primo piano  di
calpestio al di sopra dell'estradosso delle fondazioni;
    b) costo di costruzione (C.C.) - si intende la somma del costo di
elevazione e dei seguenti  addendi:  costo  delle  fondazioni,  costo
delle sistemazioni esterne, costo degli allacciamenti.
  L'incidenza  di  detti  addendi  sul costo di elevazione, che sara'
stabilita dalla regione,  non  potra'  eccedere  complessivamente  la
percentuale massima del 20%;
    c) costo globale dell'intervento (C.G.) - si intende la somma del
costo di costruzione e degli oneri complementari, pari al 50% massimo
del C.C., costituiti da:
    spese  tecniche  e  generali  (progettazione,  direzione  lavori,
collaudo, ecc.),
    prospezioni geognostiche;
    acquisizione area, urbanizzazioni;
    spese promozionali e commerciali, oneri finanziari e tasse;
    d) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie del
pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali  e  di
quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli
sguinci di porte e finestre;
    e)  superficie  netta  non  residenziale  (Snr)  -  si intende la
supeficie risultante dalla somma delle superfici non residenziali  di
pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole o soffitte e
di quelle di pertinenza dell'organismo  abitativo  quali  androni  di
ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche.
  Tale  superficie dovra' essere contenuta nel complesso entro il 40%
della superficie utile abitabile (Su) oltre ad un massimo  di  mq  18
per  autorimessa  o  posto  macchina  al coperto per abitazione. Tale
limite del 40% si intende non per singolo alloggio ma  riferito  alla
complessiva Su dell'organismo abitativo;
    f)  superficie  complessiva (Sc) - si intende la superficie utile
abitabile aumentata del 60% delle superfici nette  non  residenziali:
Sc = Su + 60% Snr.