IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
                             D'INTESA CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazione, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro per il coordinamento della protezione  civile,  in  data  15
settembre  1988  con  il  quale  e' stata accertata una situazione di
emergenza nascente dalla necessita' di far approdare urgentemente  in
un  porto  italiano  le  navi Karin B e Deep Sea Carrier, nonche' una
terza nave proveniente dalla  Nigeria  e  due  navi  provenienti  dal
Libano,  che  trasportano rifiuti industriali di origine italiana che
per la loro tossicita' richiedono lo smaltimento urgente;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  218  del  16
settembre   1988,   relativo  all'individuazione  dei  siti  e  delle
modalita' per lo stoccaggio e lo smaltimento controllato dei  rifiuti
industriali tossici trasportati da navi;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile d'intesa con il Ministro dell'ambiente, n. 1557/FPC
del 16 settembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1988,  concernente  disposizioni  eccezionali  afferenti
alle   operazioni  preliminari  finalizzate  allo  stoccaggio  ed  al
successivo smaltimento definitivo delle sostanze  tossiche  e  nocive
trasportate dalla nave Karin B dalla Nigeria al porto di Livorno;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  d'intesa  con  il  Ministro   dell'ambiente,   n.
1558/FPC  del  16 settembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1988,  concernente  disposizioni  eccezionali
relative  al  trasporto  delle  sostanze tossiche e nocive, scaricate
dalla nave Karin B, dal  porto  di  Livorno  all'area  di  stoccaggio
provvisorio controllato, nonche' al loro smaltimento ed alla bonifica
dell'area interessata dallo stoccaggio;
  Ritenuto  che,  ai  fini dell'applicazione del sopra citato decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  16  settembre   1988,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 218 del 16 settembre 1988,
nonche' dell'esecuzione delle menzionate ordinanze n. 1557/FPC  e  n.
1558/FPC del 16 settembre 1988 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.
220 del 19  settembre  1988,  e'  necessario  precisare  le  seguenti
modalita' e procedure;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma:
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Le   operazioni  nell'area  portuale  di  Livorno,  da  effettuarsi
successivamente all'attracco della nave, sono le seguenti:
   ispezione del carico a bordo della nave;
   scarico dei containers/fusti e loro trasporto alle aree di lavoro;
   esame   dei  containers,  esame  dei  fusti  per  lotti  omogenei,
effettuazione delle analisi e  campionamenti  indispensabili  per  la
catalogazione  ai  fini  dell'adozione  delle  necessarie  misure  di
sicurezza per il trasporto;
   trasferimento   agli   impianti   di   stoccaggio   temporaneo  da
predisporre a cura della regione Emilia-Romagna;
   bonifica della nave.
  Tali operazioni occuperanno le aree portuali per un periodo massimo
di due mesi, a partire dallo scarico dei containers/fusti, al termine
del  quale  le  aree  stesse saranno bonificate e restituite agli usi
originari.