IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE D'INTESA CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazione, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, in data 15 settembre 1988 con il quale e' stata accertata una situazione di emergenza nascente dalla necessita' di far approdare urgentemente in un porto italiano le navi Karin B e Deep Sea Carrier, nonche' una terza nave proveniente dalla Nigeria e due navi provenienti dal Libano, che trasportano rifiuti industriali di origine italiana che per la loro tossicita' richiedono lo smaltimento urgente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1988, relativo all'individuazione dei siti e delle modalita' per lo stoccaggio e lo smaltimento controllato dei rifiuti industriali tossici trasportati da navi; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro dell'ambiente, n. 1557/FPC del 16 settembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1988, concernente disposizioni eccezionali afferenti alle operazioni preliminari finalizzate allo stoccaggio ed al successivo smaltimento definitivo delle sostanze tossiche e nocive trasportate dalla nave Karin B dalla Nigeria al porto di Livorno; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro dell'ambiente, n. 1558/FPC del 16 settembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1988, concernente disposizioni eccezionali relative al trasporto delle sostanze tossiche e nocive, scaricate dalla nave Karin B, dal porto di Livorno all'area di stoccaggio provvisorio controllato, nonche' al loro smaltimento ed alla bonifica dell'area interessata dallo stoccaggio; Ritenuto che, ai fini dell'applicazione del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1988, nonche' dell'esecuzione delle menzionate ordinanze n. 1557/FPC e n. 1558/FPC del 16 settembre 1988 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1988, e' necessario precisare le seguenti modalita' e procedure; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma: Dispone: Art. 1. Le operazioni nell'area portuale di Livorno, da effettuarsi successivamente all'attracco della nave, sono le seguenti: ispezione del carico a bordo della nave; scarico dei containers/fusti e loro trasporto alle aree di lavoro; esame dei containers, esame dei fusti per lotti omogenei, effettuazione delle analisi e campionamenti indispensabili per la catalogazione ai fini dell'adozione delle necessarie misure di sicurezza per il trasporto; trasferimento agli impianti di stoccaggio temporaneo da predisporre a cura della regione Emilia-Romagna; bonifica della nave. Tali operazioni occuperanno le aree portuali per un periodo massimo di due mesi, a partire dallo scarico dei containers/fusti, al termine del quale le aree stesse saranno bonificate e restituite agli usi originari.