IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista   la  propria  ordinanza  n.  1498/FPC  del  6  luglio  1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio  1988,  con
la  quale  sono  state  adottate  misure per fronteggiare gli incendi
boschivi in Sardegna per il periodo 15 luglio-15 settembre 1988;
  Visto  il  telegramma  n.  1177/AI  in data 2 settembre 1988 con il
quale  l'assessorato  per  la  difesa  dell'ambiente  della   regione
Sardegna  chiede  che  vengano  procrastinate  le  misure di cui alla
predetta ordinanza, in considerazione del perdurare della  situazione
di pericolosita' causata dagli incendi boschivi;
  Considerato   che   sono  previste  condizioni  meteorologiche  che
produrranno per tutto il mese di settembre 1988 ancora  alto  rischio
di incendi boschivi;
  Conseguita   l'intesa  con  il  Ministero  dell'interno  e  con  il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Le  disposizioni  di cui all'ordinanza n. 1498/FPC in data 6 luglio
1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 1988,
sono prorogate al 30 settembre 1988.
  Il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a richiamare duecento
vigili del fuoco discontinui fino a giorni venti.