IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 1498/FPC del 6 luglio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 1988, con la quale sono state adottate misure per fronteggiare gli incendi boschivi in Sardegna per il periodo 15 luglio-15 settembre 1988; Visto il telegramma n. 1177/AI in data 2 settembre 1988 con il quale l'assessorato per la difesa dell'ambiente della regione Sardegna chiede che vengano procrastinate le misure di cui alla predetta ordinanza, in considerazione del perdurare della situazione di pericolosita' causata dagli incendi boschivi; Considerato che sono previste condizioni meteorologiche che produrranno per tutto il mese di settembre 1988 ancora alto rischio di incendi boschivi; Conseguita l'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1498/FPC in data 6 luglio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 1988, sono prorogate al 30 settembre 1988. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a richiamare duecento vigili del fuoco discontinui fino a giorni venti.