IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista   la   dichiarazione  a  verbale  n.  3  annessa  all'Accordo
collettivo  nazionale  per  la  regolamentazione  dei  rapporti con i
medici  specialisti  ambulatoriali,  reso  esecutivo  con decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 291 dell'8 giugno 1987, la quale ha
impegnato  le  parti  firmatarie ad elaborare gli elenchi dei servizi
specialistici  istituibili nei presidi extraospedalieri, l'elenco dei
titoli  e  dei relativi criteri di valutazione per l'attribuzione dei
punteggi ai fini della formazione delle graduatorie nonche' lo schema
di   domanda   con   annesso  foglio-notizie  per  l'ammissione  alle
graduatorie stesse;
  Considerato  inoltre  che  la  succitata dichiarazione a verbale ha
altresi'  previsto che, una volta intervenuta l'intesa sulla materia,
gli  elaborati  di cui sopra siano approvati con decreto del Ministro
della sanita';
  Visto  il verbale della riunione svoltasi in data 6 luglio 1988 nel
corso  della  quale  le parti firmatarie hanno convenuto di rimettere
alle  determinazioni  del  Ministro  della  sanita',  secondo  quanto
stabilito  dalla  piu' volte richiamata dichiarazione a verbale n. 3,
gli elaborati predisposti;
  Ritenuto  di  dover  approvare  le  intese  formalizzate nel citato
verbale di riunione del 6 luglio 1988;
                              Decreta:
  Sono approvati, nel testo allegato al presente decreto, gli elenchi
dei  servizi  specialistici istituibili nei presidi extraospedalieri,
l'elenco  dei  titoli  e  dei  relativi  criteri  di  valutazione per
l'attribuzione   dei   punteggi   ai   fini  della  formazione  delle
graduatorie,  nonche' lo schema di domanda con annesso foglio-notizie
per  l'ammissione  alle  graduatorie  annuali  di  cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 291 dell'8 giugno 1987.
  I   tre   documenti  approvati  costituiscono  rispettivamente  gli
allegati  A, parte prima e parte seconda, e B dell'accordo collettivo
nazionale  reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
n. 291/1987.
  Il   presente   decreto,   ai   fini  della  completa  ed  uniforme
applicazione  su  tutto  il territorio nazionale, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 22 settembre 1988
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN
AVVERTENZA:
   Il  testo  della  nota  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di  facilitare  la  lettura della disposizione di legge alla quale e'
operato  il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati  il valore e
l'efficacia.
 
          Nota alle premesse:
             Il   D.P.R.   n.   291/1987  reca:  "Accordo  collettivo
          nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici
          specialisti  ambulatoriali,  ai  sensi  dell'art.  48 della
          legge  23  dicembre  1978,  n.   833".   Il   testo   della
          dichiarazione a verbale n. 3 annessa al predetto decreto e'
          il seguente: "Le parti si impegnano ad esaminare entro  tre
          mesi  dalla  pubblicazione del decreto del Presidente della
          Repubblica che rende esecutivo l'accordo, gli  elenchi  dei
          servizi     specialistici     istituibili    nei    presidi
          extraospedalieri, i titoli per l'ammissione  alle  relative
          graduatorie  e  quelli  da  valere  per  l'attribuzione dei
          punteggi (cosidetto  allegato  A),  nonche'  lo  schema  di
          domanda e annesso foglio-notizie, convenendo fin da ora che
          in quella sede sara' prevista la formazione di  graduatorie
          anche per la branca di psicologia.
             A  tal  fine  le  parti  concordano  di  costituire  una
          commissione tecnica paritetica di  carattere  non  formale,
          composta  di  cinque  membri  per  ciascuna  parte,  con il
          compito di elaborare  appropriate  proposte  da  sottoporre
          alle decisioni delle parti firmatarie.
             Intervenuta l'intesa sulla materia, il nuovo allegato A,
          lo schema di domanda e il foglio-notizie vengono  approvati
          con decreto del Ministro della sanita'.
             In  conseguenza  di  quanto  sopra, il presente testo di
          accordo e' privo  degli  allegati  A  (ad  eccezione  dello
          'stralcio') e B, menzionati all'art. 2".