IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi "Tor Vergata" di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Tor Vergata" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 641, gli articoli da 82 a 94, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, sono soppressi.