Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  12  luglio  1963,  n.  930,  esaminata  la domanda
presentata dagli interessati e la relativa  documentazione  allegata,
presentata  ai  sensi  e  per gli effetti dei decreti ministeriali 21
dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983,  ha  espresso  parere
favorevole al riconoscimento dell'indicazione geografica "Riviera del
Brenta".
   Si  precisa  che la zona di produzione delle uve atte a produrre i
vini di cui al precedente comma, che qui  di  seguito  si  trascrive,
comprende il territorio dei comuni sotto elencati:
    provincia  di  Venezia: Campolongo Maggiore, Camponogara, Fosso',
Vigonovo, Stra', Fiesso d'Artico, Dolo, Pianiga, Mirano, S. Maria  di
Sala  per  la totalita' del territorio e Campagnalupia, Mira, Spinea,
Venezia,  Martellago,  Salzano  e  Noale  per  parte  del  territorio
comunale;
    provincia  di Padova: Carmignano di Brenta, Fontaniva, Grantorto,
S.  Giorgio  in  Bosco,  Piazzola  sul  Brenta,  Campo  S.   Martino,
Campodoro,   Curtarolo,   S.   Giorgio  delle  Pertiche,  Borgoricco,
Campodarsego,  Villanova  di   Camposampiero,   Vigonza,   Cadoneghe,
Vigodarzere,   Limena,   Villafranca   Padovana,   Mestrino,  Rubano,
Veggiano, Saccolongo, Albignasego, Masera'  di  Padova,  Casalserugo,
Padova  (esclusa  zona  urbana)  Ponte  S.  Nicolo', Saonara, Noventa
Padovana, Legnaro, Polverara, Brugine, S. Angelo di Piove  di  Sacco,
Codevigo,  Arzegrande,  Pontelongo,  Corezzola  per  la totalita' del
territorio e dei comuni  di  Cittadella,  S.  Pietro  in  Gu',  Gazzo
Padovano,   Tombolo,   Villa   del   Conte,  S.  Giustina  in  Colle,
Camposampiero, Massanzago, Selvazzano  Dentro,  Cervarese  S.  Croce,
Abano Terme e Montegrotto Terme, per parte del territorio comunale.
   Il  M.A.F.  comunica che, ai sensi delle leggi vigenti in materia,
sono pervenute richieste intese ad ottenere l'autorizzazione all'uso,
unitamente  all'indicazione  geografica  "Riviera  del Brenta", delle
indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonche' del riferimento
al  nome  dei vitigni: Barbera N, Garganega B, Pinella B, Prosecco B,
Riesling italico B, Riesling renano B,  Sauvignon  B,  Chardonnay  B,
Incrocio  bianco fedit 51 C.S.G. B, Marzemino B e Trebbiano toscano B
per la provincia di Padova; Barbera N, Malvasia istriana  B,  Refosco
dal  peduncolo  rosso  N,  Riesling  italico  B,  Riesling  renano B,
Sauvignon B,  Traminer  aromatico  B,  Ancellotta  N,  Chardonnay  B,
Malbech  N,  Muller  Thurgau  B  e  Tocai rosso N per la provincia di
Venezia.
   I  riferimenti  ai  citati  vitigni  possono  essere  utilizzati a
condizione che i vini derivino da uve, dei  rispettivi  vitigni,  che
siano  prodotte  nella  provincia per la quale i vitigni stessi siano
stati previsti.
   Le  eventuali istanze e controdeduzioni avverso al suddetto parere
dovranno   essere   inviate   dagli    interessati    al    Ministero
dell'agricoltura   e   delle   foreste  -  Direzione  generale  della
produzione agricola - Divisione VI, entro e non oltre sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.