Il  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 42 del 14
maggio 1988, riporta il decreto del Presidente  della  Repubblica  31
marzo  1988,  n.  152, con il quale, sulla base della legge 16 aprile
1987, n. 183, il Governo, appositamente delegato,  ha  provveduto  al
recepimento  di quindici direttive comunitarie indicate nell'allegato
B   della   citata   legge,   riguardanti   la   produzione   e    la
commercializzazione dei mangimi.
  Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 152/88 sono stati
pertanto abrogati, sostituiti o perfezionati, alcuni  degli  articoli
della  legge 15 febbraio 1963, n. 281 (modificata dalla legge 8 marzo
1968, n. 399) il cui contenuto  risultava  in  contrasto  ovvero  non
prevedeva quanto specificato dalle predette direttive comunitarie sui
mangimi.
  Sono  rimaste  invariate  le  norme nazionali della legge n. 281/63
riguardanti gli additivi, gli integratori ed i  mangimi  medicati  in
quanto  le  specifiche materie non sono state comprese nella legge di
delega dianzi ricordata.
  Con la presente circolare vengono fornite alcune precisazioni sulle
innovazioni di maggior rilievo recentemente introdotte  che  potranno
risultare   utili   per  una  migliore  interpretazione  della  nuova
disciplina.
  In  allegato  viene  riportato  il  testo  della  legge  n. 281/63,
coordinato con quello del decreto del Presidente della Repubblica  n.
152/88,  che  ora  risulta  costituito  da  ventuno  articoli  e otto
allegati.
  Questi  ultimi  sono  una  raccolta di disposizioni tecniche al cui
aggiornamento, per un loro adeguamento alle innovazioni apportate  da
direttive  comunitarie o derivanti da esigenze nazionali, si provvede
con decreti ministeriali.
  Gli  articoli  1  e  2 e gli allegati I e II in essi previsti, sono
un'insieme di nuove denominazioni e definizioni dei mangimi  semplici
e  dei  diversi tipi di mangimi composti. Nell'art. 1 sono conservate
quelle  denominazioni  e  definizioni  che  non  e'  stato  possibile
modificare  e  trasferire  negli allegati perche' riguardanti materie
(additivi, integratori, ecc.) non  previste  nella  legge  di  delega
dianzi citata.
  Le  principali innovazioni in questo campo sono rappresentate dalle
denominazioni  dei  mangimi  e   dalle   corrispondenti   definizioni
riportate  nell'allegato  I.  le  nuove  denominazioni  sostituiscono
quelle vecchie secondo questa corrispondenza:
   mangime semplice invece di "mangime semplice integrato";
   mangime  composto, mangime completo o mangime complementare invece
del termine generico di "mangime composto"  o  di  "mangime  composto
integrato";
   mangime  complementare  invece di "mangime composto concentrato" o
di "nucleo".
  Come  si vede nelle denominazioni non e' piu' posto in evidenza che
il mangime e' stato addizionato di  integratori,  scompare  cioe'  il
termine  "integrato"  e  l'integrazione si dovra' rilevare dall'esame
dell'etichetta  che  ne  riportera'  la  composizione  qualitativa  e
quantitativa   magari   sotto   la   definizione,  gia'  in  uso,  di
"integrazione/kg di prodotto".
  Il termine "integrato" non verra' piu' usato neppure quando vengano
utilizzati integratori medicati. In questi  casi  alle  denominazioni
del mangime andra' pero' aggiunto il termine "medicato".
  Tra  le  nuove  denominazioni  obbligatorie per i mangimi composti,
quelle di mangime completo e di mangime complementare consentono  ora
all'allevatore  di  individuare  subito  la  natura  del  prodotto. I
mangimi completi sono quelli che per la loro composizione  assicurano
da soli una razione giornaliera. In contrapposizione a questi, quelli
complementari essendo  caratterizzati  da  elevati  tassi  di  alcune
sostanze  (sali  minerali,  zuccheri,  proteine  ecc.)  assicurano la
razione giornaliera soltanto se  opportunamente  associati  ad  altri
alimenti.
  E'  quest'ultimo  il  caso  della  maggior  parte  dei  mangimi per
ruminanti che non possono essere considerati completi non presentando
il  contenuto di cellulosa necessario per questa categoria di animali
e che, come e'  noto,  di  norma  viene  fornito  attraverso  razioni
complementari di foraggi.
  Le  denominazioni  di  mangimi minerali e di mangimi melassati sono
obbligatorie per i particolari mangimi  complementari  caratterizzati
rispettivamente   da   elevati   contenuti  di  sali  minerali  e  di
saccarosio.
  Nella  parte A dell'allegato II sono riportate le denominazioni, la
descrizione del sistema di ottenimento e le dichiarazioni  analitiche
da  indicare sulle confezioni o nei documenti di accompagnamento, per
i piu' conosciuti mangimi semplici di  origine  vegetale,  animale  e
minerale.
  Si   tratta  di  una  elencazione  dei  prodotti  piu'  comunemente
utilizzati e commercializzati nell'ambito del mercato comune  europeo
e  per  i  quali  si  e'  voluto stabilire una precisa nomenclatura e
talune norme di composizione, riportate anche  nell'allegato  V,  per
facilitarne  la commercializzazione all'interno della Comunita' e con
i Paesi terzi.
  I  prodotti  diversi  da quelli dell'allegato II parte A o a questi
analoghi,  ma  non  aventi  quelle  caratteristiche,  possono  essere
ugualmente  commercializzati purche', in armonia con quanto richiesto
con l'art. 17,  siano  di  qualita'  sana  leale  e  mercantile,  non
presentino  pericoli  per  la  salute degli animali e delle persone e
purche' si adotti per questi  ultimi  una  denominazione  diversa  da
quelle previste nella parte A dell'allegato II.
  Per  esempio  non  potra'  essere  chiamato  "farina  di  carne" un
prodotto non avente le caratteristiche riportate  per  la  farina  di
carne   al   punto   3.2.4.  dell'allegato  II  parte  A  (colonna  3
"descrizione") e ai punti 2 e 9  dell'allegato  V.  Questo  prodotto,
etichettato  secondo  quanto  richiesto  dalla  norma  generale per i
mangimi semplici (allegato III, parte A) potra', per esempio,  essere
commercializzato  con  la  denominazione  di "farina da residui della
lavorazione delle carni".
  La   parte  B  dell'allegato  II  riporta  talune  denominazioni  e
definizioni,  come  panello  in  scaglie  o  expellers,   farina   di
estrazione,   crusca,   tritello,   granturco  degerminato  ed  altre
attribuibili  a  mangimi  semplici  non  contemplati  nella  parte  A
dell'allegato.   Sono   quelle   denominazioni  che  gia'  apparivano
nell'art. 2  della  legge  n.  281/63  prima  della  modifica.  Altre
denominazioni  facenti  riferimento al trattamento subito dal mangime
come spezzettato, pressato, macinato, ecc., alcune delle  quali  sono
esemplificate   nel   paragrafo   b)   dell'allegato   III/  A,  sono
obbligatorie se il trattamento o  il  procedimento  applicato,  o  la
forma  di  presentazione  non  figurano  gia' nella denominazione del
mangime.
  L'art. 3 della legge n. 281/63 e' stato abrogato, mentre quelli dal
4 al 10, riguardanti il sistema autorizzativo per la  produzione  dei
mangimi  e degli integratori, l'istituzione della commissione tecnica
per i mangimi  operante  presso  il  Ministero  della  sanita'  ed  i
problemi  connessi  all'importazione e all'esportazione, sono rimasti
invariati  all'infuori  di  alcune  denominazioni  che   sono   state
opportunamente   modificate  in  funzione  di  quanto  gia'  riferito
precedentemente a proposito delle nuove denominazioni.
  L'art.  11 relativo alle indicazioni da riportare sulle etichette o
sui documenti commerciali dei mangimi, rimanda all'allegato  III  per
quelle   che   devono   essere   fornite  a  titolo  obbligatorio  ed
all'allegato IV per quelle  facoltative.  L'allegato  IV,  nella  sua
parte  finale,  elenca  inoltre  la  natura di ulteriori informazioni
facoltative che possono accompagnare la merce a condizione che  siano
riportate  sulle  confezioni,  sulle  etichette  o  sui  documenti di
accompagnamento in punti separati  e  ben  differenziati  rispetto  a
quelli che contengono le indicazioni facoltative.
  L'allegato  III,  nella  parte  A  riguardante  i mangimi semplici,
chiarisce che per questi prodotti la denominazione  di  vendita  deve
essere   accompagnata  dall'indicazione  "mangime  semplice".  Questa
esigenza e' innovativa rispetto alla norma precedente  che,  come  e'
noto,  richiedeva solo l'indicazione della denominazione merceologica
del prodotto.
  Per  i  mangimi  semplici, non compresi nella parte A dell'allegato
II, i tenori analitici  da  dichiarare,  espressi  in  rapporto  alla
sostanza  tal quale e non piu' sulla sostanza secca, sono quelli gia'
previsti  dalla  precedente  normativa,   eccettuato   quello   degli
estrattivi  inazotati  che non e' piu' richiesto. Anche il valore che
esprime il totale dei diversi titoli non deve essere piu' fornito.
  Per  i  mangimi  semplici  di  cui alla parte A dell'allegato II le
dichiarazioni da porre in etichetta o sui documenti commerciali  sono
invece  quelle  riportate  nella  colonna  4 a fianco di ogni singolo
prodotto.
  Per  tener conto della terminologia commerciale corrente sono stati
apportati anche i seguenti cambiamenti nella nomenclatura delle  voci
analitiche:  umidita'  al  posto di acqua; proteina anziche' protidi;
sostanza grassa anziche' lipidi e cellulosa anziche' fibra.
  Per  tutti  i  mangimi  semplici, deve essere indicata la natura di
altri mangimi semplici che possono essere presenti  nel  prodotto  di
base, in misura non superiore al 3%, in funzione della loro attivita'
legante, come il melasso, l'amido, ecc. e la natura e la quantita' di
altri  mangimi semplici o di additivi utilizzati per le denaturazioni
eventualmente prescritte (per esempio la farina di pesce o la  farina
di  erba medica, per la denaturazione del latte scremato in polvere).
  La  parte  B  dell'allegato III elenca le esigenze di etichettatura
delle varie categorie di mangimi  composti.  Per  questi  mangimi  e'
richiesto  che l'eventuale denominazione commerciale sia accompagnata
dalla denominazione mangime completo, mangime complementare,  mangime
minerale  ecc.  secondo  le  definizioni elencate nell'allegato I. La
denominazione generica "mangime composto" resta utilizzabile, in fase
di  commercializzazione, solo per gli alimenti destinati agli animali
familiari diversi da cani e dai gatti (tartarughe, pesci  d'acquario,
uccelli   ecc.).   Per   questi   animali   le  conoscenze  in  campo
nutrizionistico sono infatti molto scarse ed incomplete e non  sempre
permettono  di essere certi di aver realizzato un mangime sicuramente
completo. Quando si utilizza il termine "mangime composto" per questi
animali  da  compagnia  bisogna  tener  presente che le dichiarazioni
richieste o quelle consentite sono  quelle  previste  per  i  mangimi
completi.
  Un'altra  indicazione  obbligatoria,  oltre a quelle che erano gia'
previste  dalla  norma  precedente,  e',  per  i  mangimi   composti,
"l'esatta  destinazione".  Questa  precisazione  si  rende necessaria
specialmente per quei mangimi composti che sono stati addizionati  di
integratori  consentiti specificatamente per una categoria di animali
allevati con una finalita' ben precisa o per periodi  ben  delimitati
(eta' massima).
  I componenti analitici, i cui valori devono essere riferiti al peso
del mangime composto tal quale e non piu' sulla sostanza secca, sono,
di  norma,  come  per i mangimi semplici, quelli gia' richiesti dalla
precedente disciplina all'infuori degli  estrattivi  inazotati.  Deve
essere  dichiarato  inoltre, il valore in cistina, lisina e metionina
per i mangimi destinati ai suini, al pollame ed  ai  ruminanti  prima
dell'eta' della ruminazione.
  Il  dato  analitico  quantitativo  relativo a questi amminoacidi e'
quello  totale  che  indica  cioe'  la  percentuale  dell'amminoacido
presente  naturalmente  nell'alimento,  anche  sotto  forma proteica,
addizionata di quella apportata  da  uno  o  piu'  degli  amminoacidi
citati, eventualmente aggiunti.
  Questi ultimi amminoacidi devono essere riportati nella lista degli
ingredienti  secondo  l'ordine  decrescente  di  quantita'   presente
adottando  la  precisa denominazione fissata per ciascuno di essi nel
decreto ministeriale 13 novembre 1985, e successive modificazioni.
  Qualora questi amminoacidi vengano addizionati a mangimi diversi da
quelli sopra citati,  e'  richiesta  solo  l'indicazione  qualitativa
nella lista degli ingredienti.
  La  loro  denominazione, come pure quella di altri amminoacidi o di
altri prodotti di origine minerale e chimico industriale,  e'  quella
riportata  per  ciascun  specifico  prodotto nel decreto ministeriale
sopra richiamato.
  Cosi',   per   la  cistina  dovra'  essere  indicato  semplicemente
"cistina"; per la lisina: "L-lisina" o "monocloridrato di L-lisina" o
"solfato  di  L-lisina  e  suoi  coprodotti di fermentazione"; per la
metionina:  "DL-metionina"  o  "sale   di   calcio   diidrato   della
N-idrossimetil-DL-metionina". Per questi amminoacidi si provvedera' a
divulgare quanto prima i relativi metodi di analisi.
  Per  cio'  che  concerne la dichiarazione dei titoli delle sostanze
azotate non proteiche, vengono confermate le indicazioni gia' fornite
con lettera circolare protocollo n. 220 del 3 luglio 1986.
  Nella  parte  B  dell'allegato  III  sono  indicati  anche  i  dati
analitici che devono essere indicati nelle etichette e sui  documenti
commerciali per i mangimi minerali e per quelli melassati.
  Si   trova  inoltre  scritto  che  nelle  etichette  devono  essere
indicati,  in  ordine  decrescente  di   quantita'   presente,   come
ingredienti:  i  mangimi  semplici, gli additivi diversi dai principi
attivi, i prodotti  minerali  e  chimico  industriali.  Per  additivi
diversi  dai  principi  attivi,  si  intendono  tutte quelle sostanze
previste nell'allegato  al  decreto  ministeriale  sugli  additivi  2
maggio   1985  e  successive  modificazioni,  fatta  eccezione  degli
antibiotici, vitamine, oligoelementi, coccidiostatici  e  fattori  di
accrescimento di cui al punto I dell'allegato stesso.
  Un'innovazione  rilevante  rispetto  alla  precedente  norma  e' la
possibilita' di dichiarare gli ingredienti dei mangimi  composti  per
animali  familiari,  anziche' singolarmente, utilizzando le categorie
di appartenenza degli ingredienti  stessi,  secondo  la  nomenclatura
riportata  nell'allegato  VIII.  Cio'  permettera'  ai  produttori di
predisporre etichette standard da  non  modificare  ogni  qual  volta
viene a mancare un ingrediente specifico, a condizione di sostituirlo
con un altro appartenente alla stessa categoria. Per esempio  con  la
dichiarazione  "carni e derivati" ogni tipo di carne o derivato della
carne puo' andare bene; ugualmente con l'espressione "ortaggi"  tutte
le specie di ortaggi o di legumi possono essere ugualmente utilizzate
o con la dicitura "sottoprodotti di origine  vegetale"  e'  possibile
impiegare  la  crusca  o  una farina di estrazione o il farinaccio di
riso e cosi' via. Collegata a quest'ultima  possibilita'  c'e'  anche
quella,  riportata  nell'ultimo  comma  dell'allegato  IV,  di  poter
mettere in evidenza la presenza, piu' o meno rilevante, o  lo  scarso
tenore  di  un  ingrediente  di  tali  alimenti.  In  questi  casi e'
necessario indicare, a fianco dell'ingrediente posto  in  evidenza  o
nella  lista  degli  ingredienti,  il  suo  valore  minimo  o massimo
espresso in percentuale o  la  sua  percentuale  esatta.  Se  per  la
dichiarazione   si   utilizza  il  sistema  delle  categorie  di  cui
all'allegato VIII, l'ingrediente o gli ingredienti messi in  evidenza
devono  essere  citati  a  fianco  della  rispettiva categoria con la
percentuale o le percentuali corrispondenti.
  L'allegato  III  termina  con  una  parte  C  riguardante i mangimi
contenenti integratori o integratori  medicati  la  cui  composizione
quali-quantitativa  deve  essere  indicata  separatamente dagli altri
contenuti analitici. Nulla e' innovato rispetto alla precedente norma
se  non  la  semplificazione della definizione merceologica di questi
mangimi per i quali, come gia' ripetutamente detto, non  deve  essere
piu' riportato il termine "integrato".
  La nuova disciplina impone inoltre l'obbligo di dover indicare, sia
per i mangimi semplici che per i composti, il peso  netto  e,  per  i
prodotti  liquidi,  il  peso  o  il  volume  netto.  Ugualmente per i
prodotti commercializzati usualmente in pezzi, come i blocchi di sale
da  leccare,  deve essere indicato il peso netto o il numero di pezzi
contenuti nella confezione. Un eventuale controllo dei pesi  indicati
sulle  confezioni  va  effettuato  di norma sulla merce giacente o in
partenza dal magazzino del  produttore  perche'  e'  proprio  a  quel
momento,   e  cioe'  "all'origine",  come  si  esprime  la  direttiva
comunitaria, che e' richiesta la corrispondenza ai valori dichiarati.
  E'   opportuno   sottolineare,   che   tra   le   dichiarazioni  di
identificazione di un mangime, sia semplice che composto, con o senza
integratori,  e'  richiesta quella del nome e della ragione sociale e
dell'indirizzo del responsabile  delle  indicazioni  riportate  sulle
etichette  e  sui  documenti  commerciali,  quindi  gli  estremi  del
produttore  o  del   confezionatore,   o   dell'importatore   o   del
distributore a seconda dei casi.
  In  conformita'  con quanto previsto nel terzo comma dell'art. 10 e
nel dodicesimo comma dell'art. 18, il nome o  la  ragione  sociale  e
l'indirizzo  e  la  sede  del produttore o del confezionatore possono
essere omessi quando questi non sono responsabili delle dichiarazioni
riportate  in  etichetta.  Si  tratta  di  quei  mangimi  importati o
preparati per conto terzi o su formula di un committente.  In  questi
casi e solo per i mangimi di produzione nazionale, e' richiesta pero'
l'indicazione della data e del numero  di  autorizzazione  rilasciata
per   lo   stabilimento   di   produzione.   Gli   estremi   relativi
all'autorizzazione devono essere trascritti  anche  sulle  fatture  e
sugli  altri  documenti  commerciali  rilasciati dal produttore o dal
confezionatore al committente.
  La  parte C dell'allegato III riporta le norme di etichettatura dei
mangimi contenenti integratori. Nulla e' stato innovato rispetto alle
precedenti   disposizioni   che  erano  contenute  nell'art.  16  ora
abrogato.
  L'allegato  IV,  come gia' accennato elenca, in forma precisa e ben
definita, le indicazioni facoltative  delle  quali  alcune  rivestono
carattere commerciale come il marchio e la denominazione commerciale,
il numero di riferimento della  partita,  la  data  ed  il  Paese  di
produzione,  il  prezzo,  ecc.,  altre riguardano la composizione del
prodotto e cioe' i tenori analitici, diversi  da  quelli  obbligatori
che possono essere dichiarati. Decade quindi la possibilita' prevista
dall'art.  6  del  regio  decreto-legge  1›  luglio  1926,  n.   1361
(regolamento  per  l'esecuzione  del  regio  decreto-legge 15 ottobre
1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n.  562)  che,  per
prodotti confezionati, consentiva, in senso generico, l'utilizzazione
di "particolari illustrazioni".
  Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 che contenevano quelle indicazioni
di etichettatura ora riportate negli allegati, sono stati abrogati.
  L'art.  15,  all'infuori dell'aggiornamento di qualche definizione,
non presenta innovazioni. In quest'articolo sono riportate  le  norme
di  etichettatura degli integratori e degli integratori medicati che,
come gia' detto, non sono state modificate non rientrando la  materia
tra gli argomenti previsti nella legge di delega.
  L'art. 17 sui divieti di commercializzazione o di distribuzione per
il consumo di taluni mangimi, ha subito leggere modifiche  nelle  sue
indicazioni   di   carattere  generale.  Le  limitazioni  riguardanti
l'utilizzazione di specifiche  sostanze  inerti  sono  ora  riportate
nell'allegato  V  che  fissa alcuni tenori massimi e minimi per certi
costituenti analitici sia per i mangimi  semplici  che  composti:  il
valore  massimo  di  sostanze  leganti, di ceneri insolubili in acido
cloridrico, di cellulosa, di attivita' ureasica per la farina di soia
tortata,  di cloruro di sodio per la farina di pesce, i valori minimi
in proteina e fosforo per alcuni prodotti di origine animale, ecc.
  Anche  l'umidita',  dei mangimi composti, ora deve rispettare certi
valori massimi. Questi valori sono il 7% per i sostituti del latte  e
per i mangimi con un contenuto di prodotti lattieri superiori al 40%;
il 10% e il 5% per i mangimi minerali  rispettivamente  con  e  senza
sostanze organiche ed il 14% per tutti gli altri mangimi composti. Il
valore del 14% puo' tuttavia essere superato per i mangimi a base  di
semi  interi,  per  i  mangimi  melassati  e  per  i  mangimi  che si
presentano semiumidi, umidi e liquidi, purche' venga  dichiarata  una
data limite di conservazione e siano stati impiegati conservativi. In
questo punto la Gazzetta Ufficiale  riporta  un  errore,  che  verra'
corretto  quanto  prima:  la' dove si legge che il limite di umidita'
"puo' essere superato se non sono stati impiegati  conservativi",  va
opportunamente  modificato  in  "puo'  essere  superato se sono stati
impiegati conservativi". Altri piccoli errori tipografici riscontrati
nel   testo   degli   allegati   verranno   eliminati   in  occasione
dell'emanazione del prossimo decreto di aggiornamento, gia'  in  fase
di  elaborazione.  L'utilizzazione  di  conservativi e' richiesta per
preservare i prodotti umidi soggetti ad  alterazione  microbiologica.
Ai  suddetti  adempimenti  non sono soggetti i mangimi che sono stati
sottoposti a processi di sterilizzazione appropriati  e  che  vengono
conservati in contenitori idonei.
  Si  ricorda che tutti i valori minimi e massimi riportati in questo
allegato V sono riferiti alla sostanza secca  salvo  i  casi  ove  e'
espressamente  previsto il contrario, come ad esempio per le sostanze
leganti.
  Il  concetto  nuovo  introdotto  con  l'art.  17  e'  quello  della
possibile pericolosita' per gli  animali  e  soprattutto  per  l'uomo
rappresentata  da  certi mangimi: ad esempio gli operatori respirando
le polveri di mangimi contenenti  principi  attivi  aventi  un  certo
grado  di tossicita'; i consumatori nutrendosi di carni o prodotti di
origine  animale  ottenuti  da  capi  cui  sono  state  somministrate
sostanze  non  consentite  o  macellati  senza  rispettare i tempi di
sospensione previsti per certi principi attivi consentiti.
  L'art.  18, relativo al sistema di commercializzazione dei mangimi,
allo stato sfuso o confezionati, e'  stato  integrato  e  modificato.
Tralasciando  quanto  rimasto  immutato,  si  pone in evidenza che e'
possibile ora consegnare, nei soli casi elencati nell'allegato VI,  i
mangimi composti allo stato sfuso, purche' non contengano integratori
medicati. Si tratta dei mangimi scambiati tra ditte produttrici,  dei
mangimi  trasferiti dalle ditte produttrici a quelle confezionatrici,
dei prodotti consegnati direttamente dal produttore  all'utilizzatore
finale,  dei  mangimi pellettati, dei mangimi melassati costituiti da
un massimo di tre ingredienti, delle  miscele  di  semi  intere,  dei
blocchi o rulli di sali minerali e di piccoli quantitativi, inferiori
ai 50 kg, destinati all'utilizzatore finale  purche'  provenienti  da
merce confezionata.
  In  pratica  la  deroga  riguarda  tutti  i  mangimi  composti  non
contenenti integratori medicati purche' non destinati ai rivenditori.
Possono  tuttavia  essere  consegnati  sfusi  anche  ai rivenditori i
mangimi composti pellettati, i mangimi melassati contenenti non  piu'
di  tre  ingredienti, le miscele di semi interi, i rulli o blocchi di
sali minerali.
  L'art. 18 consente ora che i mangimi consegnati agli allevatori con
carri silos, regolarmente sigillati e corredati dei cartellini con le
indicazioni  richieste,  possano  essere accompagnati da documenti di
accompagnamento privi delle indicazioni relative  alla  composizione,
anche   se   contengono  integratori.  L'esigenza  del  documento  di
accompagnamento completo delle indicazioni di composizione e'  invece
mantenuta per i mangimi medicati.
  E'  il  caso  di ricordare che per i prodotti consegnati allo stato
sfuso non si applica, a favore del commerciante,  la  norma  prevista
nel  quarto  comma  dell'art.  23, valida soltanto per le consegne di
mangimi confezionati in imballaggi originali.
  E'  stato  abrogato  l'art.  19 e con esso la norma con la quale si
esigeva che l'importazione di alimenti di origine animale in  scatola
destinati  agli animali o da pelliccia e a quelli allevati per motivi
sportivi, fosse subordinata al possesso di un nulla  osta  rilasciato
dal Ministero della sanita'.
  Gli  articoli  20  e  21 sulla vigilanza e sulle sanzioni non hanno
subito modifiche, mentre l'art. 22 e' stato completato con  un  nuovo
comma,  il  secondo, con il quale si punisce con l'ammenda fino a due
milioni e se il fatto costituisce piu'  grave  reato,  con  l'arresto
sino ad un anno, che prepara mangimi pericolosi per il bestiame.
  Si  e'  voluto  qui  distinguere  il  reato  relativo alla messa in
circolazione di mangimi dannosi per i  quali  era  gia'  prevista  la
multa  e  la  reclusione,  da  quello  della messa in circolazione di
mangimi pericolosi, cioe'  di  mangimi  potenzialmente  dannosi,  che
possono  produrre  effetti nocivi. E' quest'ultima l'ipotesi prevista
dal nuovo art. 17 che alla lettera a), come gia' accennato,  pone  il
divieto di mettere in circolazione mangimi che "non siano di qualita'
sana, leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli
animali e delle persone...".
  Gli  articoli  23  e  23-  bis  che  prevedono  nei  casi  di grave
infrazione o di recidiva la  sospensione  dell'attivita',  la  revoca
dell'autorizzazione o la confisca, non hanno subito modifiche.
  L'art. 24, nella sua nuova versione, sancisce una delle innovazioni
piu' importanti apportate alla normativa nazionale con il recepimento
delle  direttive  comunitarie:  l'indicazione  dei  titoli  analitici
riferiti al prodotto tal quale.
  Diventa  di conseguenza importante che i mangimi vengano conservati
in luoghi sufficientemente asciutti perche'  incrementi  di  umidita'
nel  prodotto, potrebbero portare alla diminuzione eccessiva di certi
titoli, come la proteina, il grasso,  gli  additivi,  ecc.,  tale  da
farli  risultare, all'analisi di controllo, inferiori al dichiarato e
quindi non piu' regolamentari, anche tenendo conto  delle  tolleranze
consentite.  E'  pertanto  nell'interesse  del  produttore utilizzare
confezioni sufficientemente impermeabili ad evitare anche nei periodi
caldi  o  in  climi  eccessivamente  secchi  variazioni di umidita' e
quindi diminuzioni e aumenti di peso.
  Potra'  essere utile verificare, all'atto del prelievo dei campioni
il peso delle confezioni, annotandolo  sui  verbali  di  prelevamento
specialmente  quando dovesse risultare superiore o inferiore a quello
dichiarato.
  L'art.  24  prevede  inoltre,  attraverso  l'allegato VII, le nuove
tolleranze ammesse sui valori dei componenti analitici dichiarati.
  Queste   sono   espresse   in   modo   inversamente   proporzionale
all'entita', nel mangime, del principio nutritivo  considerato.  Cio'
in  armonia  con  l'orientamento  adottato in senso generale anche in
altri settori come gli alimenti per uso umano, i concimi ecc.  E'  un
po'  il sistema gia' adottato dalla vecchia normativa per la proteina
(10% in meno per i valori dichiarati uguali o inferiori al 35%  e  7%
in meno per quelli superiori al 35%). Per rimanere sull'esempio della
proteina, oggi questa  tolleranza  e'  del  10%  solo  per  i  tenori
dichiarati  compresi  tra  il  10  ed  il  25%; per valori dichiarati
inferiori al 10% e' di una unita', cioe'  superiore  al  10%;  per  i
valori  dichiarati compresi tra il 25 ed il 56% e' di 2,5 unita'; per
valori dichiarati uguali o superiori al 56% e'  di  4  unita',  cioe'
valori progressivamente inferiori al 10%.
  Le tolleranze consentite quando all'atto dei controlli ufficiali si
constata uno scarto  tra  il  risultato  dell'analisi  ed  il  tenore
dichiarato  tengono  conto,  come  riportato  nelle  stesse direttive
comunitarie, dell'errore analitico, della non perfetta corrispondenza
tra  il campione prelevato e la partita campionata e delle variazioni
di composizione derivanti dal processo di fabbricazione. In  funzione
di  quest'ultima considerazione e del fatto che le norme transitorie,
art. 10 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  152/88,
consentono  un  periodo di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle
giacenze dei mangimi prodotti secondo la precedente normativa, si  e'
dell'avviso   che   a   questi,   fino  alla  scadenza  dei  predetti
ventiquattro mesi, si  debbano  applicare  le  tolleranze  analitiche
indicate nell'art. 24 della legge n. 281/63 non aggiornata.
  Gli  articoli  25  e 26 riguardanti la vigilanza per l'applicazione
della legge e talune norme finali  e  transitorie  non  hanno  subito
variazioni.
  Le norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica n.
152/88 alle quali si e'  fatto  ora  riferimento  a  proposito  delle
tolleranze,  consentono  ai  produttori,  ai  confezionatori  ed agli
importatori un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  del decreto, cioe' a partire dal 29 maggio 1988,
per lo smaltimento non solo delle  giacenze  dei  mangimi,  ma  anche
delle  confezioni,  degli  imballaggi  con  le relative indicazioni e
quindi delle etichette,  purche'  conformi  alla  disciplina  vigente
prima di tale data.
  A  partire dalla data del 29 maggio 1988, e' consentito altresi' un
periodo di sei mesi per l'adeguamento della  produzione  dei  mangimi
alle nuove norme.
  In  questi  periodi  di  transizione  potranno  quindi coesistere i
prodotti preparati o confezionati secondo la  vecchia  e  secondo  la
nuova   disciplina.   Sara'  l'osservazione  delle  etichette,  delle
diciture riportate sulle confezioni o  sui  documenti  commerciali  a
permettere  di  individuare se e' stata applicata o meno la normativa
modificata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 152/88.
                                                 Il Ministro: MANNINO
   N.B.  -  Il testo aggiornato della legge 15 febbraio 1963, n. 281,
allegato alla presente circolare,  e'  pubblicato  in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 20, nell'apposita rubrica.