Il supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 14 maggio 1988, riporta il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, con il quale, sulla base della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Governo, appositamente delegato, ha provveduto al recepimento di quindici direttive comunitarie indicate nell'allegato B della citata legge, riguardanti la produzione e la commercializzazione dei mangimi. Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 152/88 sono stati pertanto abrogati, sostituiti o perfezionati, alcuni degli articoli della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399) il cui contenuto risultava in contrasto ovvero non prevedeva quanto specificato dalle predette direttive comunitarie sui mangimi. Sono rimaste invariate le norme nazionali della legge n. 281/63 riguardanti gli additivi, gli integratori ed i mangimi medicati in quanto le specifiche materie non sono state comprese nella legge di delega dianzi ricordata. Con la presente circolare vengono fornite alcune precisazioni sulle innovazioni di maggior rilievo recentemente introdotte che potranno risultare utili per una migliore interpretazione della nuova disciplina. In allegato viene riportato il testo della legge n. 281/63, coordinato con quello del decreto del Presidente della Repubblica n. 152/88, che ora risulta costituito da ventuno articoli e otto allegati. Questi ultimi sono una raccolta di disposizioni tecniche al cui aggiornamento, per un loro adeguamento alle innovazioni apportate da direttive comunitarie o derivanti da esigenze nazionali, si provvede con decreti ministeriali. Gli articoli 1 e 2 e gli allegati I e II in essi previsti, sono un'insieme di nuove denominazioni e definizioni dei mangimi semplici e dei diversi tipi di mangimi composti. Nell'art. 1 sono conservate quelle denominazioni e definizioni che non e' stato possibile modificare e trasferire negli allegati perche' riguardanti materie (additivi, integratori, ecc.) non previste nella legge di delega dianzi citata. Le principali innovazioni in questo campo sono rappresentate dalle denominazioni dei mangimi e dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I. le nuove denominazioni sostituiscono quelle vecchie secondo questa corrispondenza: mangime semplice invece di "mangime semplice integrato"; mangime composto, mangime completo o mangime complementare invece del termine generico di "mangime composto" o di "mangime composto integrato"; mangime complementare invece di "mangime composto concentrato" o di "nucleo". Come si vede nelle denominazioni non e' piu' posto in evidenza che il mangime e' stato addizionato di integratori, scompare cioe' il termine "integrato" e l'integrazione si dovra' rilevare dall'esame dell'etichetta che ne riportera' la composizione qualitativa e quantitativa magari sotto la definizione, gia' in uso, di "integrazione/kg di prodotto". Il termine "integrato" non verra' piu' usato neppure quando vengano utilizzati integratori medicati. In questi casi alle denominazioni del mangime andra' pero' aggiunto il termine "medicato". Tra le nuove denominazioni obbligatorie per i mangimi composti, quelle di mangime completo e di mangime complementare consentono ora all'allevatore di individuare subito la natura del prodotto. I mangimi completi sono quelli che per la loro composizione assicurano da soli una razione giornaliera. In contrapposizione a questi, quelli complementari essendo caratterizzati da elevati tassi di alcune sostanze (sali minerali, zuccheri, proteine ecc.) assicurano la razione giornaliera soltanto se opportunamente associati ad altri alimenti. E' quest'ultimo il caso della maggior parte dei mangimi per ruminanti che non possono essere considerati completi non presentando il contenuto di cellulosa necessario per questa categoria di animali e che, come e' noto, di norma viene fornito attraverso razioni complementari di foraggi. Le denominazioni di mangimi minerali e di mangimi melassati sono obbligatorie per i particolari mangimi complementari caratterizzati rispettivamente da elevati contenuti di sali minerali e di saccarosio. Nella parte A dell'allegato II sono riportate le denominazioni, la descrizione del sistema di ottenimento e le dichiarazioni analitiche da indicare sulle confezioni o nei documenti di accompagnamento, per i piu' conosciuti mangimi semplici di origine vegetale, animale e minerale. Si tratta di una elencazione dei prodotti piu' comunemente utilizzati e commercializzati nell'ambito del mercato comune europeo e per i quali si e' voluto stabilire una precisa nomenclatura e talune norme di composizione, riportate anche nell'allegato V, per facilitarne la commercializzazione all'interno della Comunita' e con i Paesi terzi. I prodotti diversi da quelli dell'allegato II parte A o a questi analoghi, ma non aventi quelle caratteristiche, possono essere ugualmente commercializzati purche', in armonia con quanto richiesto con l'art. 17, siano di qualita' sana leale e mercantile, non presentino pericoli per la salute degli animali e delle persone e purche' si adotti per questi ultimi una denominazione diversa da quelle previste nella parte A dell'allegato II. Per esempio non potra' essere chiamato "farina di carne" un prodotto non avente le caratteristiche riportate per la farina di carne al punto 3.2.4. dell'allegato II parte A (colonna 3 "descrizione") e ai punti 2 e 9 dell'allegato V. Questo prodotto, etichettato secondo quanto richiesto dalla norma generale per i mangimi semplici (allegato III, parte A) potra', per esempio, essere commercializzato con la denominazione di "farina da residui della lavorazione delle carni". La parte B dell'allegato II riporta talune denominazioni e definizioni, come panello in scaglie o expellers, farina di estrazione, crusca, tritello, granturco degerminato ed altre attribuibili a mangimi semplici non contemplati nella parte A dell'allegato. Sono quelle denominazioni che gia' apparivano nell'art. 2 della legge n. 281/63 prima della modifica. Altre denominazioni facenti riferimento al trattamento subito dal mangime come spezzettato, pressato, macinato, ecc., alcune delle quali sono esemplificate nel paragrafo b) dell'allegato III/ A, sono obbligatorie se il trattamento o il procedimento applicato, o la forma di presentazione non figurano gia' nella denominazione del mangime. L'art. 3 della legge n. 281/63 e' stato abrogato, mentre quelli dal 4 al 10, riguardanti il sistema autorizzativo per la produzione dei mangimi e degli integratori, l'istituzione della commissione tecnica per i mangimi operante presso il Ministero della sanita' ed i problemi connessi all'importazione e all'esportazione, sono rimasti invariati all'infuori di alcune denominazioni che sono state opportunamente modificate in funzione di quanto gia' riferito precedentemente a proposito delle nuove denominazioni. L'art. 11 relativo alle indicazioni da riportare sulle etichette o sui documenti commerciali dei mangimi, rimanda all'allegato III per quelle che devono essere fornite a titolo obbligatorio ed all'allegato IV per quelle facoltative. L'allegato IV, nella sua parte finale, elenca inoltre la natura di ulteriori informazioni facoltative che possono accompagnare la merce a condizione che siano riportate sulle confezioni, sulle etichette o sui documenti di accompagnamento in punti separati e ben differenziati rispetto a quelli che contengono le indicazioni facoltative. L'allegato III, nella parte A riguardante i mangimi semplici, chiarisce che per questi prodotti la denominazione di vendita deve essere accompagnata dall'indicazione "mangime semplice". Questa esigenza e' innovativa rispetto alla norma precedente che, come e' noto, richiedeva solo l'indicazione della denominazione merceologica del prodotto. Per i mangimi semplici, non compresi nella parte A dell'allegato II, i tenori analitici da dichiarare, espressi in rapporto alla sostanza tal quale e non piu' sulla sostanza secca, sono quelli gia' previsti dalla precedente normativa, eccettuato quello degli estrattivi inazotati che non e' piu' richiesto. Anche il valore che esprime il totale dei diversi titoli non deve essere piu' fornito. Per i mangimi semplici di cui alla parte A dell'allegato II le dichiarazioni da porre in etichetta o sui documenti commerciali sono invece quelle riportate nella colonna 4 a fianco di ogni singolo prodotto. Per tener conto della terminologia commerciale corrente sono stati apportati anche i seguenti cambiamenti nella nomenclatura delle voci analitiche: umidita' al posto di acqua; proteina anziche' protidi; sostanza grassa anziche' lipidi e cellulosa anziche' fibra. Per tutti i mangimi semplici, deve essere indicata la natura di altri mangimi semplici che possono essere presenti nel prodotto di base, in misura non superiore al 3%, in funzione della loro attivita' legante, come il melasso, l'amido, ecc. e la natura e la quantita' di altri mangimi semplici o di additivi utilizzati per le denaturazioni eventualmente prescritte (per esempio la farina di pesce o la farina di erba medica, per la denaturazione del latte scremato in polvere). La parte B dell'allegato III elenca le esigenze di etichettatura delle varie categorie di mangimi composti. Per questi mangimi e' richiesto che l'eventuale denominazione commerciale sia accompagnata dalla denominazione mangime completo, mangime complementare, mangime minerale ecc. secondo le definizioni elencate nell'allegato I. La denominazione generica "mangime composto" resta utilizzabile, in fase di commercializzazione, solo per gli alimenti destinati agli animali familiari diversi da cani e dai gatti (tartarughe, pesci d'acquario, uccelli ecc.). Per questi animali le conoscenze in campo nutrizionistico sono infatti molto scarse ed incomplete e non sempre permettono di essere certi di aver realizzato un mangime sicuramente completo. Quando si utilizza il termine "mangime composto" per questi animali da compagnia bisogna tener presente che le dichiarazioni richieste o quelle consentite sono quelle previste per i mangimi completi. Un'altra indicazione obbligatoria, oltre a quelle che erano gia' previste dalla norma precedente, e', per i mangimi composti, "l'esatta destinazione". Questa precisazione si rende necessaria specialmente per quei mangimi composti che sono stati addizionati di integratori consentiti specificatamente per una categoria di animali allevati con una finalita' ben precisa o per periodi ben delimitati (eta' massima). I componenti analitici, i cui valori devono essere riferiti al peso del mangime composto tal quale e non piu' sulla sostanza secca, sono, di norma, come per i mangimi semplici, quelli gia' richiesti dalla precedente disciplina all'infuori degli estrattivi inazotati. Deve essere dichiarato inoltre, il valore in cistina, lisina e metionina per i mangimi destinati ai suini, al pollame ed ai ruminanti prima dell'eta' della ruminazione. Il dato analitico quantitativo relativo a questi amminoacidi e' quello totale che indica cioe' la percentuale dell'amminoacido presente naturalmente nell'alimento, anche sotto forma proteica, addizionata di quella apportata da uno o piu' degli amminoacidi citati, eventualmente aggiunti. Questi ultimi amminoacidi devono essere riportati nella lista degli ingredienti secondo l'ordine decrescente di quantita' presente adottando la precisa denominazione fissata per ciascuno di essi nel decreto ministeriale 13 novembre 1985, e successive modificazioni. Qualora questi amminoacidi vengano addizionati a mangimi diversi da quelli sopra citati, e' richiesta solo l'indicazione qualitativa nella lista degli ingredienti. La loro denominazione, come pure quella di altri amminoacidi o di altri prodotti di origine minerale e chimico industriale, e' quella riportata per ciascun specifico prodotto nel decreto ministeriale sopra richiamato. Cosi', per la cistina dovra' essere indicato semplicemente "cistina"; per la lisina: "L-lisina" o "monocloridrato di L-lisina" o "solfato di L-lisina e suoi coprodotti di fermentazione"; per la metionina: "DL-metionina" o "sale di calcio diidrato della N-idrossimetil-DL-metionina". Per questi amminoacidi si provvedera' a divulgare quanto prima i relativi metodi di analisi. Per cio' che concerne la dichiarazione dei titoli delle sostanze azotate non proteiche, vengono confermate le indicazioni gia' fornite con lettera circolare protocollo n. 220 del 3 luglio 1986. Nella parte B dell'allegato III sono indicati anche i dati analitici che devono essere indicati nelle etichette e sui documenti commerciali per i mangimi minerali e per quelli melassati. Si trova inoltre scritto che nelle etichette devono essere indicati, in ordine decrescente di quantita' presente, come ingredienti: i mangimi semplici, gli additivi diversi dai principi attivi, i prodotti minerali e chimico industriali. Per additivi diversi dai principi attivi, si intendono tutte quelle sostanze previste nell'allegato al decreto ministeriale sugli additivi 2 maggio 1985 e successive modificazioni, fatta eccezione degli antibiotici, vitamine, oligoelementi, coccidiostatici e fattori di accrescimento di cui al punto I dell'allegato stesso. Un'innovazione rilevante rispetto alla precedente norma e' la possibilita' di dichiarare gli ingredienti dei mangimi composti per animali familiari, anziche' singolarmente, utilizzando le categorie di appartenenza degli ingredienti stessi, secondo la nomenclatura riportata nell'allegato VIII. Cio' permettera' ai produttori di predisporre etichette standard da non modificare ogni qual volta viene a mancare un ingrediente specifico, a condizione di sostituirlo con un altro appartenente alla stessa categoria. Per esempio con la dichiarazione "carni e derivati" ogni tipo di carne o derivato della carne puo' andare bene; ugualmente con l'espressione "ortaggi" tutte le specie di ortaggi o di legumi possono essere ugualmente utilizzate o con la dicitura "sottoprodotti di origine vegetale" e' possibile impiegare la crusca o una farina di estrazione o il farinaccio di riso e cosi' via. Collegata a quest'ultima possibilita' c'e' anche quella, riportata nell'ultimo comma dell'allegato IV, di poter mettere in evidenza la presenza, piu' o meno rilevante, o lo scarso tenore di un ingrediente di tali alimenti. In questi casi e' necessario indicare, a fianco dell'ingrediente posto in evidenza o nella lista degli ingredienti, il suo valore minimo o massimo espresso in percentuale o la sua percentuale esatta. Se per la dichiarazione si utilizza il sistema delle categorie di cui all'allegato VIII, l'ingrediente o gli ingredienti messi in evidenza devono essere citati a fianco della rispettiva categoria con la percentuale o le percentuali corrispondenti. L'allegato III termina con una parte C riguardante i mangimi contenenti integratori o integratori medicati la cui composizione quali-quantitativa deve essere indicata separatamente dagli altri contenuti analitici. Nulla e' innovato rispetto alla precedente norma se non la semplificazione della definizione merceologica di questi mangimi per i quali, come gia' ripetutamente detto, non deve essere piu' riportato il termine "integrato". La nuova disciplina impone inoltre l'obbligo di dover indicare, sia per i mangimi semplici che per i composti, il peso netto e, per i prodotti liquidi, il peso o il volume netto. Ugualmente per i prodotti commercializzati usualmente in pezzi, come i blocchi di sale da leccare, deve essere indicato il peso netto o il numero di pezzi contenuti nella confezione. Un eventuale controllo dei pesi indicati sulle confezioni va effettuato di norma sulla merce giacente o in partenza dal magazzino del produttore perche' e' proprio a quel momento, e cioe' "all'origine", come si esprime la direttiva comunitaria, che e' richiesta la corrispondenza ai valori dichiarati. E' opportuno sottolineare, che tra le dichiarazioni di identificazione di un mangime, sia semplice che composto, con o senza integratori, e' richiesta quella del nome e della ragione sociale e dell'indirizzo del responsabile delle indicazioni riportate sulle etichette e sui documenti commerciali, quindi gli estremi del produttore o del confezionatore, o dell'importatore o del distributore a seconda dei casi. In conformita' con quanto previsto nel terzo comma dell'art. 10 e nel dodicesimo comma dell'art. 18, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo e la sede del produttore o del confezionatore possono essere omessi quando questi non sono responsabili delle dichiarazioni riportate in etichetta. Si tratta di quei mangimi importati o preparati per conto terzi o su formula di un committente. In questi casi e solo per i mangimi di produzione nazionale, e' richiesta pero' l'indicazione della data e del numero di autorizzazione rilasciata per lo stabilimento di produzione. Gli estremi relativi all'autorizzazione devono essere trascritti anche sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o dal confezionatore al committente. La parte C dell'allegato III riporta le norme di etichettatura dei mangimi contenenti integratori. Nulla e' stato innovato rispetto alle precedenti disposizioni che erano contenute nell'art. 16 ora abrogato. L'allegato IV, come gia' accennato elenca, in forma precisa e ben definita, le indicazioni facoltative delle quali alcune rivestono carattere commerciale come il marchio e la denominazione commerciale, il numero di riferimento della partita, la data ed il Paese di produzione, il prezzo, ecc., altre riguardano la composizione del prodotto e cioe' i tenori analitici, diversi da quelli obbligatori che possono essere dichiarati. Decade quindi la possibilita' prevista dall'art. 6 del regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361 (regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562) che, per prodotti confezionati, consentiva, in senso generico, l'utilizzazione di "particolari illustrazioni". Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 16 che contenevano quelle indicazioni di etichettatura ora riportate negli allegati, sono stati abrogati. L'art. 15, all'infuori dell'aggiornamento di qualche definizione, non presenta innovazioni. In quest'articolo sono riportate le norme di etichettatura degli integratori e degli integratori medicati che, come gia' detto, non sono state modificate non rientrando la materia tra gli argomenti previsti nella legge di delega. L'art. 17 sui divieti di commercializzazione o di distribuzione per il consumo di taluni mangimi, ha subito leggere modifiche nelle sue indicazioni di carattere generale. Le limitazioni riguardanti l'utilizzazione di specifiche sostanze inerti sono ora riportate nell'allegato V che fissa alcuni tenori massimi e minimi per certi costituenti analitici sia per i mangimi semplici che composti: il valore massimo di sostanze leganti, di ceneri insolubili in acido cloridrico, di cellulosa, di attivita' ureasica per la farina di soia tortata, di cloruro di sodio per la farina di pesce, i valori minimi in proteina e fosforo per alcuni prodotti di origine animale, ecc. Anche l'umidita', dei mangimi composti, ora deve rispettare certi valori massimi. Questi valori sono il 7% per i sostituti del latte e per i mangimi con un contenuto di prodotti lattieri superiori al 40%; il 10% e il 5% per i mangimi minerali rispettivamente con e senza sostanze organiche ed il 14% per tutti gli altri mangimi composti. Il valore del 14% puo' tuttavia essere superato per i mangimi a base di semi interi, per i mangimi melassati e per i mangimi che si presentano semiumidi, umidi e liquidi, purche' venga dichiarata una data limite di conservazione e siano stati impiegati conservativi. In questo punto la Gazzetta Ufficiale riporta un errore, che verra' corretto quanto prima: la' dove si legge che il limite di umidita' "puo' essere superato se non sono stati impiegati conservativi", va opportunamente modificato in "puo' essere superato se sono stati impiegati conservativi". Altri piccoli errori tipografici riscontrati nel testo degli allegati verranno eliminati in occasione dell'emanazione del prossimo decreto di aggiornamento, gia' in fase di elaborazione. L'utilizzazione di conservativi e' richiesta per preservare i prodotti umidi soggetti ad alterazione microbiologica. Ai suddetti adempimenti non sono soggetti i mangimi che sono stati sottoposti a processi di sterilizzazione appropriati e che vengono conservati in contenitori idonei. Si ricorda che tutti i valori minimi e massimi riportati in questo allegato V sono riferiti alla sostanza secca salvo i casi ove e' espressamente previsto il contrario, come ad esempio per le sostanze leganti. Il concetto nuovo introdotto con l'art. 17 e' quello della possibile pericolosita' per gli animali e soprattutto per l'uomo rappresentata da certi mangimi: ad esempio gli operatori respirando le polveri di mangimi contenenti principi attivi aventi un certo grado di tossicita'; i consumatori nutrendosi di carni o prodotti di origine animale ottenuti da capi cui sono state somministrate sostanze non consentite o macellati senza rispettare i tempi di sospensione previsti per certi principi attivi consentiti. L'art. 18, relativo al sistema di commercializzazione dei mangimi, allo stato sfuso o confezionati, e' stato integrato e modificato. Tralasciando quanto rimasto immutato, si pone in evidenza che e' possibile ora consegnare, nei soli casi elencati nell'allegato VI, i mangimi composti allo stato sfuso, purche' non contengano integratori medicati. Si tratta dei mangimi scambiati tra ditte produttrici, dei mangimi trasferiti dalle ditte produttrici a quelle confezionatrici, dei prodotti consegnati direttamente dal produttore all'utilizzatore finale, dei mangimi pellettati, dei mangimi melassati costituiti da un massimo di tre ingredienti, delle miscele di semi intere, dei blocchi o rulli di sali minerali e di piccoli quantitativi, inferiori ai 50 kg, destinati all'utilizzatore finale purche' provenienti da merce confezionata. In pratica la deroga riguarda tutti i mangimi composti non contenenti integratori medicati purche' non destinati ai rivenditori. Possono tuttavia essere consegnati sfusi anche ai rivenditori i mangimi composti pellettati, i mangimi melassati contenenti non piu' di tre ingredienti, le miscele di semi interi, i rulli o blocchi di sali minerali. L'art. 18 consente ora che i mangimi consegnati agli allevatori con carri silos, regolarmente sigillati e corredati dei cartellini con le indicazioni richieste, possano essere accompagnati da documenti di accompagnamento privi delle indicazioni relative alla composizione, anche se contengono integratori. L'esigenza del documento di accompagnamento completo delle indicazioni di composizione e' invece mantenuta per i mangimi medicati. E' il caso di ricordare che per i prodotti consegnati allo stato sfuso non si applica, a favore del commerciante, la norma prevista nel quarto comma dell'art. 23, valida soltanto per le consegne di mangimi confezionati in imballaggi originali. E' stato abrogato l'art. 19 e con esso la norma con la quale si esigeva che l'importazione di alimenti di origine animale in scatola destinati agli animali o da pelliccia e a quelli allevati per motivi sportivi, fosse subordinata al possesso di un nulla osta rilasciato dal Ministero della sanita'. Gli articoli 20 e 21 sulla vigilanza e sulle sanzioni non hanno subito modifiche, mentre l'art. 22 e' stato completato con un nuovo comma, il secondo, con il quale si punisce con l'ammenda fino a due milioni e se il fatto costituisce piu' grave reato, con l'arresto sino ad un anno, che prepara mangimi pericolosi per il bestiame. Si e' voluto qui distinguere il reato relativo alla messa in circolazione di mangimi dannosi per i quali era gia' prevista la multa e la reclusione, da quello della messa in circolazione di mangimi pericolosi, cioe' di mangimi potenzialmente dannosi, che possono produrre effetti nocivi. E' quest'ultima l'ipotesi prevista dal nuovo art. 17 che alla lettera a), come gia' accennato, pone il divieto di mettere in circolazione mangimi che "non siano di qualita' sana, leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali e delle persone...". Gli articoli 23 e 23- bis che prevedono nei casi di grave infrazione o di recidiva la sospensione dell'attivita', la revoca dell'autorizzazione o la confisca, non hanno subito modifiche. L'art. 24, nella sua nuova versione, sancisce una delle innovazioni piu' importanti apportate alla normativa nazionale con il recepimento delle direttive comunitarie: l'indicazione dei titoli analitici riferiti al prodotto tal quale. Diventa di conseguenza importante che i mangimi vengano conservati in luoghi sufficientemente asciutti perche' incrementi di umidita' nel prodotto, potrebbero portare alla diminuzione eccessiva di certi titoli, come la proteina, il grasso, gli additivi, ecc., tale da farli risultare, all'analisi di controllo, inferiori al dichiarato e quindi non piu' regolamentari, anche tenendo conto delle tolleranze consentite. E' pertanto nell'interesse del produttore utilizzare confezioni sufficientemente impermeabili ad evitare anche nei periodi caldi o in climi eccessivamente secchi variazioni di umidita' e quindi diminuzioni e aumenti di peso. Potra' essere utile verificare, all'atto del prelievo dei campioni il peso delle confezioni, annotandolo sui verbali di prelevamento specialmente quando dovesse risultare superiore o inferiore a quello dichiarato. L'art. 24 prevede inoltre, attraverso l'allegato VII, le nuove tolleranze ammesse sui valori dei componenti analitici dichiarati. Queste sono espresse in modo inversamente proporzionale all'entita', nel mangime, del principio nutritivo considerato. Cio' in armonia con l'orientamento adottato in senso generale anche in altri settori come gli alimenti per uso umano, i concimi ecc. E' un po' il sistema gia' adottato dalla vecchia normativa per la proteina (10% in meno per i valori dichiarati uguali o inferiori al 35% e 7% in meno per quelli superiori al 35%). Per rimanere sull'esempio della proteina, oggi questa tolleranza e' del 10% solo per i tenori dichiarati compresi tra il 10 ed il 25%; per valori dichiarati inferiori al 10% e' di una unita', cioe' superiore al 10%; per i valori dichiarati compresi tra il 25 ed il 56% e' di 2,5 unita'; per valori dichiarati uguali o superiori al 56% e' di 4 unita', cioe' valori progressivamente inferiori al 10%. Le tolleranze consentite quando all'atto dei controlli ufficiali si constata uno scarto tra il risultato dell'analisi ed il tenore dichiarato tengono conto, come riportato nelle stesse direttive comunitarie, dell'errore analitico, della non perfetta corrispondenza tra il campione prelevato e la partita campionata e delle variazioni di composizione derivanti dal processo di fabbricazione. In funzione di quest'ultima considerazione e del fatto che le norme transitorie, art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 152/88, consentono un periodo di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle giacenze dei mangimi prodotti secondo la precedente normativa, si e' dell'avviso che a questi, fino alla scadenza dei predetti ventiquattro mesi, si debbano applicare le tolleranze analitiche indicate nell'art. 24 della legge n. 281/63 non aggiornata. Gli articoli 25 e 26 riguardanti la vigilanza per l'applicazione della legge e talune norme finali e transitorie non hanno subito variazioni. Le norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica n. 152/88 alle quali si e' fatto ora riferimento a proposito delle tolleranze, consentono ai produttori, ai confezionatori ed agli importatori un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioe' a partire dal 29 maggio 1988, per lo smaltimento non solo delle giacenze dei mangimi, ma anche delle confezioni, degli imballaggi con le relative indicazioni e quindi delle etichette, purche' conformi alla disciplina vigente prima di tale data. A partire dalla data del 29 maggio 1988, e' consentito altresi' un periodo di sei mesi per l'adeguamento della produzione dei mangimi alle nuove norme. In questi periodi di transizione potranno quindi coesistere i prodotti preparati o confezionati secondo la vecchia e secondo la nuova disciplina. Sara' l'osservazione delle etichette, delle diciture riportate sulle confezioni o sui documenti commerciali a permettere di individuare se e' stata applicata o meno la normativa modificata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 152/88. Il Ministro: MANNINO N.B. - Il testo aggiornato della legge 15 febbraio 1963, n. 281, allegato alla presente circolare, e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 20, nell'apposita rubrica.