IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  13-octies  del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n.  166/FPC  del  16  marzo 1984, n.
714/FPC/ZA del 29 marzo 1986, n. 728/FPC/ZA del 14 maggio 1986  e  n.
902/FPC/ZA   del   17   febbraio  1987,  pubblicate  le  tre  ultime,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10  aprile  1986,
n. 118 del 23 maggio 1986 e n. 48 del 27 febbraio 1987;
  Vista  l'ordinanza  n.  1011/FPC/ZA  del 16 giugno 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 1987, recante ulteriore
proroga   della   convenzione  per  la  gestione  e  la  manutenzione
provvisoria degli impianti tecnologici e speciali  installati  presso
il Dipartimento della protezione civile;
  Considerato  che  non  e' stato possibile procedere all'esperimento
della gara per assicurare  la  gestione  e  la  manutenzione  di  che
trattasi in considerazione della necessita' di sottoporre a revisione
il capitolato tecnico da porre a base della stessa in quanto e' stata
riconosciuta  la necessita' di stralciare taluni servizi dall'attuale
gestione per il successivo affidamento, da parte  del  Provveditorato
generale dello Stato, a ditte specializzate nel settore;
  Considerato altresi' che la definizione della materia relativamente
alla individuazione dei servizi cui il Provveditorato generale  dello
Stato   a  cio'  interessato  dovra'  provvedere,  mediante  autonoma
procedura concorsuale, postula la necessita' di disporre di un  lasso
di  tempo tale da permettere la formalizzazione degli atti di propria
competenza;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  termine  del 30 settembre 1988 di cui all'art. 1 dell'ordinanza
n.  1011/FPC/ZA  del  16  giugno  1987,  citata  nelle  premesse,  e'
prorogato al 30 giugno 1989.