IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Genova, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, per la clinica oculistica della suddetta Universita', all'espletamento delle attivita' di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. La clinica oculistica dell'Universita' degli studi di Genova e' autorizzata alle attivita' di: a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico; b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.