IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'istanza  presentata dal magnifico rettore dell'Universita'
degli   studi   di   Genova,   intesa   ad   ottenere   il    rinnovo
dell'autorizzazione,   per   la  clinica  oculistica  della  suddetta
Universita', all'espletamento delle attivita' di prelievo e trapianto
di cornea da cadavere a scopo terapeutico;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di
cornea da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva il regolamento di esecuzione  della  sopra  nominata
legge;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio   1982  relativo
all'autorizzazione del prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, a domicilio del soggetto donante;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  clinica  oculistica  dell'Universita'  degli studi di Genova e'
autorizzata alle attivita' di:
    a)   prelievo   di  cornea  da  cadavere  a  scopo  di  trapianto
terapeutico;
    b)  trapianto  di  cornea  da  cadavere  prelevata  in  Italia  o
importata gratuitamente dall'estero.