IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista l'istanza presentata dal presidente degli ospedali "Galliera"
di  Genova  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione   all'espletamento
dell'attivita' di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati
dall'Istituto superiore di sanita';
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione terza del
Consiglio superiore di sanita';
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di  cornea  da
cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva il regolamento di esecuzione  della  sopra  nominata
legge;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio   1982  relativo
all'autorizzazione del prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, a domicilio del soggetto donante;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  ospedali  "Galliera" di Genova sono autorizzati alle attivita'
di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.