IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente degli ospedali "Galliera" di Genova intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dell'attivita' di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita'; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanita'; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. Gli ospedali "Galliera" di Genova sono autorizzati alle attivita' di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.