IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  l'ordinanza n. 1514/FPC del 26 luglio 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 5 agosto 1988,  istitutiva  del  gruppo
interdisciplinare  per  le attivita' connesse alla messa in sicurezza
degli impianti ed alla bonifica dello stabilimento Farmoplant  S.p.a.
a seguito dell'incidente verificatosi in data 17 luglio 1988;
  Ritenuto  di  dover  provvedere,  in conformita' di quanto previsto
dall'art. 4 dell'ordinanza  sopra  citata,  alla  determinazione  dei
compensi da corrispondere ai membri del gruppo predetto;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il   funzionamento  del  gruppo  interdisciplinare,  istituito  con
ordinanza n. 1514/FPC del 26 luglio 1988, e' previsto per  la  durata
di tre mesi, salvo proroga.