IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 1514/FPC del 26 luglio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 5 agosto 1988, istitutiva del gruppo interdisciplinare per le attivita' connesse alla messa in sicurezza degli impianti ed alla bonifica dello stabilimento Farmoplant S.p.a. a seguito dell'incidente verificatosi in data 17 luglio 1988; Ritenuto di dover provvedere, in conformita' di quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza sopra citata, alla determinazione dei compensi da corrispondere ai membri del gruppo predetto; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il funzionamento del gruppo interdisciplinare, istituito con ordinanza n. 1514/FPC del 26 luglio 1988, e' previsto per la durata di tre mesi, salvo proroga.