Alle intendenze di finanza
                                  Agli ispettorati compartimentali
                                  delle imposte dirette
                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle   tasse   e   delle   imposte
                                  indirette sugli affari
                                  Agli uffici distrettuali delle
                                  impose dirette
                                  Agli uffici I.V.A.
                                  Ai  centri  di  servizio  di  Roma,
                                  Milano, Bari, Pescara e Venezia
                                  Al Comando generale della Guardia
                                  di finanza
                                     e, p.c.:
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari generali e del  personale  -
                                  Servizio ispettivo
                                  Al Servizio centrale degli
                                  ispettori tributari
  Con  risoluzione del 9 agosto 1976, n. 9/136, la Direzione generale
delle imposte dirette nell'esaminare, ai  fini  della  deduzione  dal
reddito  d'impresa, il caso delle perdite derivanti dalla distruzione
di beni  strumentali  non  ancora  completamente  ammortizzati,  ebbe
altresi'  a precisare le modalita' da seguire per costituire la prova
documentale  dell'intervenuta  eliminazione  dei  beni  stessi.   Con
successiva  risoluzione  del 27 maggio 1978, n. 9/884, l'orientamento
fu ribadito  con  riferimento  alla  distruzione  di  beni  alla  cui
produzione o scambio era diretta l'attivita' dell'impresa.
  In  entrambe  le  risoluzioni, poiche', in linea di principio, deve
ritenersi preclusa sia per gli imprenditori individuali che societari
la    possibilita'   di   opporre   all'Amministrazione   finanziaria
attestazioni proprie riguardanti le  perdite  in  questione,  vennero
indicate modalita' atte alla formazione della prova documentale della
intervenuta eliminazione dei beni.
  In  senso  conforme  all'indirizzo sopra ricordato ha avuto modo di
pronunciarsi anche la Direzione generale delle tasse e delle  imposte
indirette  sugli  affari  con  la  risoluzione  del 6 agosto 1977, n.
361747, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
  Cio'  posto  e  considerato che le suindicate pronunce ministeriali
hanno ingenerato perplessita' ed equivoci in ordine alla natura e  ai
requisiti  che  la  documentazione  deve  possedere ai fini della sua
accettazione da parte dell'Amministrazione  finanziaria,  si  ritiene
necessario  fornire nuovi criteri circa la predetta documentazione in
modo tale  che  la  sua  idoneita',  diversamente  da  quanto  sinora
consentito,  non  scaturisca  piu' da apprezzamenti discrezionali, ma
consegua da atti tipici, inderogabilmente attestati o  da  funzionari
dell'Amministrazione o da notaio.
  Qualora  l'imprenditore intenda procedere, in via eccezionale, alla
distruzione di beni strumentali  o  di  magazzino  ovvero  alla  loro
trasformazione  in  beni  di  altro  tipo  e  di  piu' modesto valore
economico  dovra'  darne  comunicazione  scritta  all'ufficio   delle
imposte,  all'ufficio  I.V.A.  ed ai comandi della Guardia di finanza
competenti per territorio,  mediante  raccomandata  con  ricevuta  di
ritorno,  specificando  nella stessa il luogo, la data e l'ora in cui
avverranno le operazioni, le modalita' di distruzione, la  quantita',
qualita' ed il normale valore di scambio (o di costo) della merce che
si intende distruggere e di quella residuale che  si  otterra'  dalla
distruzione  o trasformazione. La comunicazione dovra' essere inviata
almeno trenta giorni prima della data  stabilita  per  il  compimento
delle operazioni.
  Gli  uffici  delle  imposte  e  gli  uffici  I.V.A.,  secondo turni
stabiliti annualmente, invieranno due impiegati, almeno uno dei quali
appartenente   alla  ex  carriera  direttiva,  per  presenziare  alla
distruzione o  trasformazione  dei  beni;  alle  operazioni  potranno
altresi' essere presenti due militari della Guardia di finanza con la
qualifica di ufficiali di polizia tributaria.
  Le operazioni di distruzione o trasformazione, con riferimento alla
qualita' e quantita'  dei  beni  distrutti  o  trasformati,  dovranno
risultare    da    apposito   processo   verbale   sottoscritto   sia
dall'imprenditore o da un suo rappresentante che  dagli  impiegati  o
ufficiali  che  presenziano  alle  operazioni,  che  fara'  fede  nei
confronti   dell'Amministrazione   finanziaria   in    merito    alla
effettivita' delle operazioni descritte.
  Qualora  le  operazioni  stesse  avvengano  alla  presenza dei soli
militari della  Guardia  di  finanza,  costituira'  parimenti  titolo
idoneo ai fini di cui trattasi il processo verbale sottoscritto dagli
stessi.
  Nel  caso  che non siano presenti i rappresentanti degli uffici o i
militari della Guardia  di  finanza,  l'imprenditore,  sempreche'  la
comunicazione  sopra  descritta  sia  stata  regolarmente effettuata,
potra' dare corso alle relative operazioni facendo risultare la  loro
effettuazione da apposita dichiarazione sottoscritta da lui o dal suo
rappresentante legale o negoziale,  nonche',  ove  esista  organo  di
controllo, dai componenti di detto organo o dal suo presidente.
  In  casi  di particolare urgenza, fermo rimanendo l'obbligatorieta'
del porre in essere la medesima procedura di avviso agli uffici  piu'
sopra  descritta,  l'imprenditore  potra'  effettuare  le  operazioni
necessarie  indipendente  mente   dal   rispetto   dei   termini   di
comunicazione   sopra   indicati;   in  tal  caso  la  certificazione
dell'avvenuta distruzione dei beni deve risultare  da  apposito  atto
notarile  con  il quale il notaio verbalizzante attesta le operazioni
compiute in sua presenza,  indicando  altresi'  i  motivi  addotti  a
sostegno dell'urgenza.
  Nel  caso in cui la distruzione o trasformazione di beni non derivi
da una scelta imprenditoriale, ma da atto di pubblica  autorita',  la
procedura  di  avviso  agli  uffici competenti sopra descritta non si
rende necessaria e la  prova  della  effettivita'  delle  operazioni,
qualora non risulti dallo stesso provvedimento, dovra' essere formata
come sopra indicato per i casi di urgenza (o di mancata presenza  dei
rappresentati degli uffici interessati).
  Va  da  se'  che  in  ogni  caso  l'operazione di cui trattasi deve
altresi' trovare l'esatto riscontro nella contabilita' prescritta con
riguardo alla natura dei soggetti.
  Si  precisa  che  la procedura innanzi descritta non si applica nei
casi di cali naturali, di sfridi usuali,  di  distruzione  ricorrenti
per  alterazione  naturale  del  prodotto,  nonche'  nell'ipotesi  di
trasformazione  delle   merci   in   beni   residuali   che   rientri
nell'attivita'   propria   dell'impresa   o   risulti   da   regolare
fatturazione nei riguardi di altro imprenditore.
 
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                                 * *
 
  Le  intendenze  di  finanza,  gli ispettorati compartimentali delle
imposte dirette e  quelli  delle  tasse  accuseranno  ricevuta  della
presente  circolare  rispettivamente  alle  Direzioni  generali degli
affari generali e del personale, delle imposte dirette e delle  tasse
e  imposte  indirette  sugli  affari;  gli  uffici distrettuali delle
imposte dirette, i centri  di  servizio  e  gli  uffici  I.V.A.  alle
rispettive intendenze di finanza.
                                                 Il Ministro: COLOMBO