Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Agli uffici distrettuali delle impose dirette Agli uffici I.V.A. Ai centri di servizio di Roma, Milano, Bari, Pescara e Venezia Al Comando generale della Guardia di finanza e, p.c.: Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo Al Servizio centrale degli ispettori tributari Con risoluzione del 9 agosto 1976, n. 9/136, la Direzione generale delle imposte dirette nell'esaminare, ai fini della deduzione dal reddito d'impresa, il caso delle perdite derivanti dalla distruzione di beni strumentali non ancora completamente ammortizzati, ebbe altresi' a precisare le modalita' da seguire per costituire la prova documentale dell'intervenuta eliminazione dei beni stessi. Con successiva risoluzione del 27 maggio 1978, n. 9/884, l'orientamento fu ribadito con riferimento alla distruzione di beni alla cui produzione o scambio era diretta l'attivita' dell'impresa. In entrambe le risoluzioni, poiche', in linea di principio, deve ritenersi preclusa sia per gli imprenditori individuali che societari la possibilita' di opporre all'Amministrazione finanziaria attestazioni proprie riguardanti le perdite in questione, vennero indicate modalita' atte alla formazione della prova documentale della intervenuta eliminazione dei beni. In senso conforme all'indirizzo sopra ricordato ha avuto modo di pronunciarsi anche la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari con la risoluzione del 6 agosto 1977, n. 361747, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Cio' posto e considerato che le suindicate pronunce ministeriali hanno ingenerato perplessita' ed equivoci in ordine alla natura e ai requisiti che la documentazione deve possedere ai fini della sua accettazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene necessario fornire nuovi criteri circa la predetta documentazione in modo tale che la sua idoneita', diversamente da quanto sinora consentito, non scaturisca piu' da apprezzamenti discrezionali, ma consegua da atti tipici, inderogabilmente attestati o da funzionari dell'Amministrazione o da notaio. Qualora l'imprenditore intenda procedere, in via eccezionale, alla distruzione di beni strumentali o di magazzino ovvero alla loro trasformazione in beni di altro tipo e di piu' modesto valore economico dovra' darne comunicazione scritta all'ufficio delle imposte, all'ufficio I.V.A. ed ai comandi della Guardia di finanza competenti per territorio, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando nella stessa il luogo, la data e l'ora in cui avverranno le operazioni, le modalita' di distruzione, la quantita', qualita' ed il normale valore di scambio (o di costo) della merce che si intende distruggere e di quella residuale che si otterra' dalla distruzione o trasformazione. La comunicazione dovra' essere inviata almeno trenta giorni prima della data stabilita per il compimento delle operazioni. Gli uffici delle imposte e gli uffici I.V.A., secondo turni stabiliti annualmente, invieranno due impiegati, almeno uno dei quali appartenente alla ex carriera direttiva, per presenziare alla distruzione o trasformazione dei beni; alle operazioni potranno altresi' essere presenti due militari della Guardia di finanza con la qualifica di ufficiali di polizia tributaria. Le operazioni di distruzione o trasformazione, con riferimento alla qualita' e quantita' dei beni distrutti o trasformati, dovranno risultare da apposito processo verbale sottoscritto sia dall'imprenditore o da un suo rappresentante che dagli impiegati o ufficiali che presenziano alle operazioni, che fara' fede nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in merito alla effettivita' delle operazioni descritte. Qualora le operazioni stesse avvengano alla presenza dei soli militari della Guardia di finanza, costituira' parimenti titolo idoneo ai fini di cui trattasi il processo verbale sottoscritto dagli stessi. Nel caso che non siano presenti i rappresentanti degli uffici o i militari della Guardia di finanza, l'imprenditore, sempreche' la comunicazione sopra descritta sia stata regolarmente effettuata, potra' dare corso alle relative operazioni facendo risultare la loro effettuazione da apposita dichiarazione sottoscritta da lui o dal suo rappresentante legale o negoziale, nonche', ove esista organo di controllo, dai componenti di detto organo o dal suo presidente. In casi di particolare urgenza, fermo rimanendo l'obbligatorieta' del porre in essere la medesima procedura di avviso agli uffici piu' sopra descritta, l'imprenditore potra' effettuare le operazioni necessarie indipendente mente dal rispetto dei termini di comunicazione sopra indicati; in tal caso la certificazione dell'avvenuta distruzione dei beni deve risultare da apposito atto notarile con il quale il notaio verbalizzante attesta le operazioni compiute in sua presenza, indicando altresi' i motivi addotti a sostegno dell'urgenza. Nel caso in cui la distruzione o trasformazione di beni non derivi da una scelta imprenditoriale, ma da atto di pubblica autorita', la procedura di avviso agli uffici competenti sopra descritta non si rende necessaria e la prova della effettivita' delle operazioni, qualora non risulti dallo stesso provvedimento, dovra' essere formata come sopra indicato per i casi di urgenza (o di mancata presenza dei rappresentati degli uffici interessati). Va da se' che in ogni caso l'operazione di cui trattasi deve altresi' trovare l'esatto riscontro nella contabilita' prescritta con riguardo alla natura dei soggetti. Si precisa che la procedura innanzi descritta non si applica nei casi di cali naturali, di sfridi usuali, di distruzione ricorrenti per alterazione naturale del prodotto, nonche' nell'ipotesi di trasformazione delle merci in beni residuali che rientri nell'attivita' propria dell'impresa o risulti da regolare fatturazione nei riguardi di altro imprenditore. * * * Le intendenze di finanza, gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e quelli delle tasse accuseranno ricevuta della presente circolare rispettivamente alle Direzioni generali degli affari generali e del personale, delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari; gli uffici distrettuali delle imposte dirette, i centri di servizio e gli uffici I.V.A. alle rispettive intendenze di finanza. Il Ministro: COLOMBO