Con  decreto  ministeriale  22  settembre  1988 la riscossione del
carico  tributario  di  L.  1.675.474.000,  dovuto  dal   comune   di
Alessandria, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602,  introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.
L'intendenza   di   finanza  di  Alessandria,  nel  provvedimento  di
esecuzione,  determinera'  l'ammontare  degli  interessi   ai   sensi
dell'ultimo  comma  dell'art.  39  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n.  46.
   La sospensione sara' revocata con successivo decreto ove vengano a
cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o  venga  a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.