IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ferrara,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951,
n.  964,  e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Ferrara, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  Gli articoli da 163 a 167, relativi alla scuola di specializzazione
in oftalmologia, sono sostituiti  dai  seguenti  con  il  conseguente
spostamento della numerazione degli articoli successivi:
              Scuola di specializzazione in oftalmologia
  Art.   163.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
oftalmologia presso l'Universita' di Ferrara.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  conferire  una completa preparazione
specialistica  nel  campo  della  oftalmologia  con  le   conseguenti
possibilita' operative.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.
  Art. 164. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato  in  tre
per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.
  Art. 165. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia;  al  funzionamento della scuola contribuiscono con le loro
strutture  gli  istituti  di   clinica   oculistica,   istologia   ed
embriologia   generale,  anatomia  e  istologia  patologica,  clinica
neurologica,   semeiotica   medica,   medicina   legale    e    delle
assicurazioni.
  Art.  166.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  167.  -  La  scuola  comprende  cinque aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) morfologia normale e patologia oculare;
    b) fisiopatologia della visione;
    c) semeiotica oculare;
    d) patologia e clinica oculare;
    e) chirurgia oftalmologica.
  Art.  168.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Morfologia normale e patologia oculare:
   anatomia oculare;
   embriologia e genetica oculare;
   anatomia e istologia patologica.
   b) Fisiopatologia della visione:
   ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
   fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.
   c) Semeiotica oculare:
   semeiotica clinica e strumentale.
   d) Patologia e clinica oculare:
   oftalmologia;
   oftalmologia pediatrica;
   neuroftalmologia;
   malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
   ergoftalmologia,  infortunistica e medicina legale oftalmologiche.
   e) Chirurgia oftalmologica:
   chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
   chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
   chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.
  Art. 169. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una   attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento   ore,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte  ore  elettivo).  La  frequenza  nelle
diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:
 
  1› Anno:
   Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):
    anatomia oculare   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore  10
    embriologia e genetica oculare   . . . . . . . . . . . . . "   10
    anatomia e istologia patologica  . . . . . . . . . . . . . "   30
   Fisiopatologia della visione (ore 150):
    ottica fisiopatologica; esame e correzione
della refrazione   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  150
   Semeiotica oculare (ore 200):
    semeiotica clinica e strumentale   . . . . . . . . . . . . "  200
                                                                  ---
                                      Monte ore elettivo. . . ore 400
 
  2› Anno:
   Fisiopatologia della visione (ore 50):
    fisiopatologia della visione binoculare
e ortottica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore  50
   Semeiotica oculare (ore 100):
    semeiotica clinica e strumentale   . . . . . . . . . . . . "  100
   Patologia e clinica oculare (ore 100):
    oftalmologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   50
    oftalmologia pediatrica  . . . . . . . . . . . . . . . . . "   25
    neuroftalmologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   25
   Chirurgia oftalmologica (ore 150):
    chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita  . . . . . . "   75
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio   . . . . . . "   75
                                                                  ---
                                      Monte ore elettivo. . . ore 400
 
 3› Anno:
   Patologia e clinica oculare (ore 200):
    oftalmologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore 150
    malattie oculari in rapporto alle affezioni
generali   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   35
    ergoftalmologia, infortunistica e medicina
legale oftalmologica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   15
   Chirurgia oftalmologica (ore 200):
    chirurgia del segmento anteriore
dell'occhio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  100
    chirurgia del segmento posteriore dell'occhio  . . . . . . "  100
                                                                  ---
                                      Monte ore elettivo. . . ore 400
 
 4› Anno:
   Patologia e clinica oculare (ore 100):
    oftalmologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore 100
   Chirurgia oftalmologica (ore 300):
    chirurgia del segmento anteriore dell'occhio   . . . . . . "  150
    chirurgia del segmento posteriore dell'occhio  . . . . . . "  150
                                                                  ---
                                      Monte ore elettivo. . . ore 400
 
  Art.  170.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:
   reparti  di  degenza  di clinica oculistica, ambulatori di clinica
oculistica, centro di diagnostica strumentale, centro di ortottica  e
relativo ambulatorio e sale operatorie di clinica oculistica.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di  quattrocento  ore  annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartisce annualmente il
monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo specializzando ed al  consiglio  stesso
il controllo dell'attivita' svolta e della acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.