A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza Alle prefetture Alla regione Valle d'Aosta Al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano Al commissariato del Governo per la provincia di Trento Ai provveditorati agli studi Alla direzione generale dei servizi periferici del Tesoro Alle direzioni provinciali del Tesoro e, per conoscenza: Alla Corte dei conti - Segretariato generale Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione elementare Al Ministero della pubblica istruzione - Servizio per la scuola materna Al Ministero della sanita' - Gabinetto Alla Ragioneria generale dello Stato Alla Banca d'Italia - Direzione generale - Servizio rapporti con il Tesoro Alla Ragioneria centrale degli istituti di previdenza All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previdenza A decorrere dal 1 gennaio 1989, tutti gli enti con personale obbligato all'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (C.P.S.) ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e scuole elementari parificate (C.P.I.A.S.E.P.), amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, dovranno applicare le disposizioni dell'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, riguardanti il versamento dei contributi previdenziali, le cui modalita' operative sono state approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno del 12 settembre 1988. Con la presente circolare, suddivisa in due parti, vengono precisati gli adempimenti previsti dal settimo comma del medesimo art. 22 per la definizione delle morosita' pregresse al 31 dicembre 1988, nonche' le procedure per l'applicazione della sanzione civile delle somme aggiuntive sui contributi previdenziali il cui pagamento viene omesso o ritardato stabilita dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, a far tempo dal 1 gennaio 1989. Parte prima - DEFINIZIONE DELLE MOROSITA' PREGRESSE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AL 31 DICEMBRE 1988. Il comma 7 dell'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, prevede la regolarizzazione delle morosita' pregresse al 31 dicembre 1988 entro un termine di cinque anni con le procedure usuali ed al tasso d'interesse previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, (art. 27 regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41, art. 6 decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3 e art. 28 decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge 23 aprile 1981, n. 153). Si precisa al riguardo che, per morosita' pregresse al 31 dicembre 1988, debbono intendersi tutti i debiti per contributi previdenziali dovuti dagli enti alle casse pensioni che siano stati denunciati alle competenti prefetture o provveditorati agli studi. Ne consegue che, sui contributi previdenziali dovuti ma non denunciati alla predetta data, si applicheranno a decorrere dal 1 gennaio 1989 le somme aggiuntive di cui al punto c) del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48. Gli enti che si trovano in situazione di inadempienza contributiva (evasione in caso di mancata denuncia, oppure omissioni nei casi di mancato pagamento dei ruoli di riscossione) hanno pertanto la possibilita' di sanare la irregolarita' ai tassi di interesse di mora vigenti a tale data, evitando la sanzione civile delle somme aggiuntive in vigore dal 1 gennaio 1989, la cui applicazione viene illustrata nella seconda parte della presente circolare. A) Debiti contributivi accertati al 31 dicembre 1988, ossia quelli per i quali risultano emessi i ruoli di riscossione regolarmente in carico presso le direzioni provinciali del Tesoro. Gli enti che intendono fruire dei benefici in questione dovranno: estinguere in unica soluzione i debiti iscritti a ruolo; oppure chiedere la dilazione delle morosita' pregresse accertate con domanda di rateazione da presentare alla direzione provinciale del Tesoro competente, inviandone copia alla Direzione generale degli istituti di previdenza - Divisione XVII. E' inteso che gli enti che non adottino una delle due suddette modalita' di regolarizzazione delle morosita' pregresse sono passibili, secondo le procedure in vigore al momento dell'entrata in vigore del settimo comma dell'art. 22 del decreto-legge n. 359/87, di essere sottoposti a tutte le misure previste dalla legge per il recupero coattivo dei contributi previdenziali, non escluso l'accertamento di eventuali responsabilita' patrimoniali e penali a carico degli amministratori e dei legali rappresentanti. La domanda di rateazione deve essere presentata a firma del legale rappresentante dell'ente. La direzione provinciale del Tesoro precisera' espressamente nel provvedimento di concessione della rateazione che il mancato o ritardato pagamento di una sola rata comportera' la decadenza dal beneficio e la instaurazione immediata delle procedure coattive di recupero. La dilazione con l'applicazione dei soli interessi di mora sara' concessa all'ente moroso secondo un piano di rateazione che non puo' superare dieci semestralita' a decorrere dal 1 gennaio 1989, e comunque con termine ultimo di scadenza 31 dicembre 1993. Le direzioni provinciali del Tesoro hanno facolta' di autorizzare l'inizio immediato dei pagamenti rateali secondo i criteri sopraindicati, con riserva di conferma da parte del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza. Ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, i comuni e le province che richiedano la dilazione, possono rilasciare, a garanzia della complessiva morosita' arretrata inestinta al 31 dicembre 1988, una delegazione di pagamento al proprio tesoriere, onorabile da quest'ultimo anche mediante anticipazioni di tesoreria, nei limiti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43. Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, e' tenuto a versare alle casse pensioni, alla prescritta scadenza, l'importo delle rate di ammortamento provvedendo ove necessario agli opportuni accantonamenti. Si precisa ad ogni buon fine che sulle eventuali morosita' residue al 31 dicembre 1993, relative a ruoli posti in pagamento, si applicano le somme aggiuntive a partire da tale data. B) Debiti contributivi ancora da denunciare alle prefetture e ai provveditorati agli studi per l'emissione di elenchi e ruoli suppletivi. Gli enti eventualmente debitori per contributi arretrati dovuti per legge e non denunciati ai fini dell'emissione degli elenchi e dei ruoli suppletivi, onde evitare le sanzioni previste dal punto C) dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/87, convertito in legge n. 48/88, sono tenuti ad effettuare la relativa denuncia entro e non oltre il 31 dicembre 1988 alla competente prefettura o provveditorato agli studi, che, dopo gli ordinari controlli, procedera', all'emissione degli elenchi e ruoli suppletivi entro il 30 giugno 1989. Si precisa in particolare che la suddetta procedura dovra' essere adottata da tutti gli enti che, in seguito all'applicazione di accordi e contratti collettivi di lavoro, abbiano corrisposto al personale dipendente emolumenti retributivi con effetto retroattivo senza provvedere alla contestuale dovuta regolarizzazione contributiva. Parte seconda: SOMME AGGIUNTIVE DAL 1 GENNAIO 1989. Le somme aggiuntive sono applicate a titolo di sanzione civile dal 1 gennaio 1989 per i contributi previdenziali di pertinenza delle casse pensioni indicate in premessa dovuti e non denunciati entro il 31 dicembre 1988, nonche' per tutti i contributi maturati a decorrere dal 1 gennaio 1989 non denunciati e/o non versati alle scadenze stabilite dalla legge. Le somme aggiuntive dovute a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, variano a seconda delle diverse situazioni e comportamenti che danno luogo all'inadempienza nel pagamento dei contributi, cosi' come di seguito specificato: A) Lettera a) del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/87: applicazione della somma aggiuntiva in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali. L'importo della somma aggiuntiva indicato dalla lettera a) del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/87 e' dovuto in caso di omissione costituita dal mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare e' stato accertato con l'emissione dei ruoli di riscossione (ruoli generali, ruoli suppletivi, ruoli per sistemazioni contributive, ruoli per quote a carico, ruoli ex lege n. 336/70, ruoli di riscatto, ruoli ex art. 2 legge n. 29/79) in carico presso le direzioni provinciali del Tesoro. L'importo stesso va calcolato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del ruolo e corrisponde al tasso dell'interesse di differimento e dilazione determinato a norma dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre 1981, n. 537, maggiorato di cinque punti, (attualmente al 21,125% previsto dal decreto interministeriale 17 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1988 + 5 punti). L'importo della somma aggiuntiva, calcolata con le modalita' predette, non potra' superare di due volte l'importo dei contributi omessi o tardivamente versati. Dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo del pagamento della somma aggiuntiva nella predetta misura massima, decorrono gli interessi legali sul debito complessivo costituito dal valore capitale piu' somma aggiuntiva (il tasso degli interessi legali e' fissato nel 5% dall'art. 1284 del codice civile). B) Lettera b) del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/87: applicazione della somma aggiuntiva in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da incertezze oggettive connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi. L'importo della somma aggiuntiva e' dovuto in misura inferiore rispetto al precedente punto a) nel caso in cui l'omissione o il ritardato pagamento dei contributi siano ascrivibili ad incertezze oggettive riguardanti la pensionabilita' di determinati emolumenti retributivi o, in genere, ai presupposti giuridici per il pagamento dei contributi. Si precisa che il requisito dell'oggettivita' dell'incertezza e' ravvisabile solo in presenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi definiti nel tempo attraverso il consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale o l'assunzione di una apposita determinazione amministrativa. L'importo della somma aggiuntiva in questione e' pari al tasso dell'interesse di differimento e dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 402/81 gia' citato, senza ulteriori maggiorazioni. La somma aggiuntiva in misura ridotta decorre dal momento di insorgenza dell'obbligo di versamento del contributo. La riduzione dell'importo sopra detto e' ammessa per quanto riguarda gli istituti di previdenza, fino alla data in cui viene emanata la circolare o l'atto generale recante la determinazione definitiva nel merito della questione. C) Lettera c) del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/87: applicazione della somma aggiuntiva in caso di evasione contributiva. Costituisce evasione contributiva l'inadempienza nel pagamento dei contributi previdenziali connessa con l'omessa o infedele denuncia da parte degli enti datori di lavoro, di importi dovuti per legge a tale titolo. L'importo della somma aggiuntiva da applicare nei casi in questione e' quello previsto dalla lettera c) del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/87, pari al 50% dei contributi evasi, con il limite massimo pari a due volte l'importo del contributo non denunciato e non pagato. Dal giorno dell'insorgenza dell'obbligo del pagamento della somma aggiuntiva nella predetta misura massima, decorrono gli interessi legali. Ai fini della corresponsione della somma aggiuntiva in esame, gli enti si atterranno ai seguenti criteri: 1) la somma aggiuntiva viene liquidata dall'ente, a seguito di determinazione dell'ente stesso o su richiesta della Direzione generale degli istituti di previdenza, oppure di un ispettore degli istituti stessi all'uopo incaricato, ovvero in occasione del versamento mensile di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 22 del decreto-legge n. 359/87; 2) il pagamento del contributo arretrato e della relativa somma aggiuntiva va perfezionato con una contestuale denuncia integrativa su appositi modelli, da presentare alle competenti prefetture o provveditorati agli studi al fine dell'emissione - a seguito dei dovuti controlli - di elenchi suppletivi e di eventuali ruoli suppletivi per maggiori importi dovuti rispetto a quelli gia' versati; 3) la decorrenza iniziale del periodo in cui si computa la somma aggiuntiva corrisponde al termine ultimo per il versamento dei contributi dovuti (terzo comma dell'art. 22 del decreto-legge n. 359/87); la scadenza finale e' quella del versamento del contributo arretrato e della somma aggiuntiva in sezione di Tesoreria provinciale. Si precisa che, per quanto riguarda emolumenti retributivi arretrati corrisposti al personale dipendente in applicazione di accordi o contratti nazionali di lavoro, l'obbligo di denuncia e pagamento dei corrispondenti contributi previdenziali insorge nel momento stesso in cui vengono effettivamente pagati i miglioramenti economici. L'importo della somma aggiuntiva in caso di evasione contributiva puo' essere ridotto a quello piu' basso previsto dal punto a) del primo comma dell'art. 4 del decretolegge n. 536/87 ove la situazione di irregolarita' sia denunciata spontaneamente dall'ente prima di contestazione o richiesta degli istituti di previdenza e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento (corrispondente a quello previsto dal terzo comma dell'art. 22 del decreto-legge n. 359/87); in ogni caso, la riduzione in questione e' concessa soltanto quando l'ente proceda al pagamento contestuale di quanto denunciato nel predetto termine di mesi dodici. D) Applicazione della somma aggiuntiva in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali da collegarsi ad intempestiva erogazione di finanziamento pubblico previsto per legge o per convenzione. La fattispecie in questione e' configurata dal quinto comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/87 e si riferisce a tutti gli enti non economici, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro i quali traggano le risorse finanziarie per il proprio funzionamento da finanziamenti e contributi pubblici previsti per legge o convenzione. L'importo della somma aggiuntiva e' dovuto in misura ridotta dagli enti in parola con riferimento ai soli periodi in cui l'omesso pagamento sia derivato da un ritardo dei finanziamenti pubblici suddetti. In tal caso l'importo ridotto della somma aggiuntiva dovuto alle casse pensioni citate in premessa e' pari al 12% del contributo dovuto, come da delibera del 22 aprile 1988 del consiglio d'amministrazione degli istituti di previdenza, da applicarsi per il solo periodo in cui si e' verificato il ritardo. La documentazione comprovante il ritardo suddetto deve essere presentata alle direzioni provinciali del Tesoro, che hanno facolta' di provvedere alla riduzione della somma aggiuntiva dovuta, con le modalita' sopra descritte. Si raccomanda agli uffici ed enti in indirizzo una puntuale e completa applicazione delle istruzioni di cui sopra. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: AMATO