A  tutti  gli  enti  con personale
                                  iscritto alle casse pensioni  degli
                                  istituti di previdenza
                                  Alle prefetture
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Al commissariato del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al commissariato del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alla direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle direzioni provinciali del
                                  Tesoro
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Direzione                  generale
                                  dell'amministrazione civile
                                  Al    Ministero    della   pubblica
                                  istruzione - Direzione generale per
                                  l'istruzione elementare
                                  Al    Ministero    della   pubblica
                                  istruzione - Servizio per la scuola
                                  materna
                                  Al Ministero della sanita' -
                                  Gabinetto
                                  Alla Ragioneria generale dello
                                  Stato
                                  Alla  Banca  d'Italia  -  Direzione
                                  generale - Servizio rapporti con il
                                  Tesoro
                                  Alla Ragioneria centrale degli
                                  istituti di previdenza
                                  All'ufficio   di   riscontro  della
                                  Corte dei conti presso gli istituti
                                  di previdenza
 
  A  decorrere  dal  1›  gennaio  1989,  tutti gli enti con personale
obbligato all'iscrizione alla Cassa per  le  pensioni  ai  dipendenti
degli  enti  locali  (C.P.D.E.L.),  alla  Cassa  per  le  pensioni ai
sanitari (C.P.S.) ed alla  Cassa  per  le  pensioni  agli  insegnanti
d'asilo e scuole elementari parificate (C.P.I.A.S.E.P.), amministrate
dalla Direzione generale degli istituti di previdenza  del  Ministero
del  tesoro,  dovranno  applicare  le  disposizioni  dell'art. 22 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29  ottobre
1987, n. 440, riguardanti il versamento dei contributi previdenziali,
le cui modalita' operative  sono  state  approvate  con  decreto  del
Ministro  del  tesoro di concerto con il Ministro dell'interno del 12
settembre 1988.
  Con   la  presente  circolare,  suddivisa  in  due  parti,  vengono
precisati gli adempimenti previsti dal  settimo  comma  del  medesimo
art.  22  per la definizione delle morosita' pregresse al 31 dicembre
1988, nonche' le procedure per l'applicazione della  sanzione  civile
delle  somme aggiuntive sui contributi previdenziali il cui pagamento
viene omesso o ritardato stabilita dall'art. 4 del  decreto-legge  30
dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, a
far tempo dal 1› gennaio 1989.
Parte prima - DEFINIZIONE DELLE MOROSITA' PREGRESSE PER
  CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AL 31 DICEMBRE 1988.
  Il  comma  7 dell'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,
convertito  in  legge  29  ottobre   1987,   n.   440,   prevede   la
regolarizzazione  delle morosita' pregresse al 31 dicembre 1988 entro
un termine di cinque  anni  con  le  procedure  usuali  ed  al  tasso
d'interesse  previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione, (art.  27  regio  decreto-legge  3
marzo 1938, n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41, art. 6
decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio
1979,  n.  3  e  art.  28  decreto-legge  28  febbraio  1981,  n. 38,
convertito in legge 23 aprile 1981, n. 153).
  Si  precisa al riguardo che, per morosita' pregresse al 31 dicembre
1988, debbono intendersi tutti i debiti per contributi  previdenziali
dovuti dagli enti alle casse pensioni che siano stati denunciati alle
competenti prefetture o provveditorati agli studi. Ne  consegue  che,
sui  contributi  previdenziali dovuti ma non denunciati alla predetta
data, si applicheranno a decorrere  dal  1›  gennaio  1989  le  somme
aggiuntive  di  cui  al  punto  c)  del  primo  comma dell'art. 4 del
decreto-legge 30 dicembre  1987,  n.  536,  convertito  in  legge  29
febbraio 1988, n. 48.
  Gli  enti che si trovano in situazione di inadempienza contributiva
(evasione in caso di mancata denuncia, oppure omissioni nei  casi  di
mancato  pagamento  dei  ruoli  di  riscossione)  hanno  pertanto  la
possibilita' di sanare la irregolarita' ai tassi di interesse di mora
vigenti  a  tale  data,  evitando  la  sanzione  civile  delle  somme
aggiuntive in vigore dal 1› gennaio 1989, la cui  applicazione  viene
illustrata nella seconda parte della presente circolare.
A) Debiti contributivi accertati al 31 dicembre 1988, ossia quelli
   per  i  quali risultano emessi i ruoli di riscossione regolarmente
   in carico presso le direzioni provinciali del Tesoro.
  Gli enti che intendono fruire dei benefici in questione dovranno:
estinguere in unica soluzione i debiti iscritti a ruolo; oppure
chiedere la dilazione delle morosita' pregresse accertate con domanda
di rateazione da presentare alla  direzione  provinciale  del  Tesoro
competente,  inviandone  copia alla Direzione generale degli istituti
di previdenza - Divisione XVII.
  E'  inteso  che  gli  enti  che non adottino una delle due suddette
modalita'  di  regolarizzazione  delle   morosita'   pregresse   sono
passibili,  secondo le procedure in vigore al momento dell'entrata in
vigore del settimo comma dell'art. 22 del decreto-legge n. 359/87, di
essere  sottoposti  a  tutte  le  misure  previste dalla legge per il
recupero  coattivo  dei   contributi   previdenziali,   non   escluso
l'accertamento  di  eventuali responsabilita' patrimoniali e penali a
carico degli amministratori e dei legali rappresentanti.
  La  domanda di rateazione deve essere presentata a firma del legale
rappresentante  dell'ente.  La  direzione  provinciale   del   Tesoro
precisera'  espressamente  nel  provvedimento  di  concessione  della
rateazione che il mancato o ritardato  pagamento  di  una  sola  rata
comportera'  la  decadenza dal beneficio e la instaurazione immediata
delle procedure coattive di recupero.
  La  dilazione  con  l'applicazione dei soli interessi di mora sara'
concessa all'ente moroso secondo un piano di rateazione che non  puo'
superare  dieci  semestralita'  a  decorrere  dal  1› gennaio 1989, e
comunque con termine ultimo di scadenza 31 dicembre 1993.
  Le  direzioni  provinciali del Tesoro hanno facolta' di autorizzare
l'inizio  immediato  dei  pagamenti   rateali   secondo   i   criteri
sopraindicati,  con  riserva  di  conferma  da parte del consiglio di
amministrazione degli istituti di previdenza.
  Ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, i comuni
e le province che richiedano  la  dilazione,  possono  rilasciare,  a
garanzia  della  complessiva  morosita'  arretrata  inestinta  al  31
dicembre 1988, una delegazione di  pagamento  al  proprio  tesoriere,
onorabile  da quest'ultimo anche mediante anticipazioni di tesoreria,
nei limiti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 29  dicembre  1977,
n.  946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n.
43.
  Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, e' tenuto
a versare alle casse pensioni, alla  prescritta  scadenza,  l'importo
delle  rate di ammortamento provvedendo ove necessario agli opportuni
accantonamenti.
  Si  precisa ad ogni buon fine che sulle eventuali morosita' residue
al 31  dicembre  1993,  relative  a  ruoli  posti  in  pagamento,  si
applicano le somme aggiuntive a partire da tale data.
B) Debiti contributivi ancora da denunciare alle prefetture e ai
   provveditorati  agli  studi  per  l'emissione  di  elenchi e ruoli
   suppletivi.
  Gli enti eventualmente debitori per contributi arretrati dovuti per
legge e non denunciati ai fini dell'emissione  degli  elenchi  e  dei
ruoli  suppletivi,  onde  evitare  le  sanzioni previste dal punto C)
dell'art. 4 del decreto-legge  n.  536/87,  convertito  in  legge  n.
48/88,  sono  tenuti  ad  effettuare la relativa denuncia entro e non
oltre il 31 dicembre 1988 alla competente prefettura o provveditorato
agli   studi,   che,   dopo   gli   ordinari  controlli,  procedera',
all'emissione degli elenchi e ruoli suppletivi  entro  il  30  giugno
1989.
  Si  precisa  in particolare che la suddetta procedura dovra' essere
adottata da tutti  gli  enti  che,  in  seguito  all'applicazione  di
accordi  e  contratti  collettivi  di  lavoro, abbiano corrisposto al
personale dipendente emolumenti retributivi con  effetto  retroattivo
senza    provvedere    alla   contestuale   dovuta   regolarizzazione
contributiva.
 Parte seconda: SOMME AGGIUNTIVE DAL 1› GENNAIO 1989.
  Le  somme aggiuntive sono applicate a titolo di sanzione civile dal
1› gennaio 1989 per i contributi previdenziali  di  pertinenza  delle
casse  pensioni indicate in premessa dovuti e non denunciati entro il
31 dicembre 1988, nonche' per tutti i contributi maturati a decorrere
dal  1›  gennaio  1989  non  denunciati e/o non versati alle scadenze
stabilite dalla legge.
  Le  somme  aggiuntive dovute a titolo di sanzione civile in ragione
d'anno, secondo quanto stabilito dall'art.  4  del  decreto-legge  30
dicembre  1987,  n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48,
variano a seconda delle diverse situazioni e comportamenti che  danno
luogo  all'inadempienza  nel  pagamento dei contributi, cosi' come di
seguito specificato:
A) Lettera a) del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n.
   536/87:  applicazione  della somma aggiuntiva in caso di mancato o
   ritardato pagamento dei contributi previdenziali.
  L'importo  della  somma  aggiuntiva  indicato  dalla lettera a) del
primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/87 e' dovuto in caso
di   omissione  costituita  dal  mancato  o  ritardato  pagamento  di
contributi il cui ammontare e' stato accertato  con  l'emissione  dei
ruoli  di  riscossione  (ruoli  generali, ruoli suppletivi, ruoli per
sistemazioni contributive, ruoli per quote a carico, ruoli ex lege n.
336/70,  ruoli di riscatto, ruoli ex art. 2 legge n. 29/79) in carico
presso le direzioni  provinciali  del  Tesoro.  L'importo  stesso  va
calcolato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del ruolo e
corrisponde al  tasso  dell'interesse  di  differimento  e  dilazione
determinato a norma dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n.
402, convertito, con modificazioni, in legge 26  settembre  1981,  n.
537, maggiorato di cinque punti, (attualmente al 21,125% previsto dal
decreto  interministeriale  17  settembre  1988,   pubblicato   nella
Gazzetta  Ufficiale del 27 settembre 1988 + 5 punti). L'importo della
somma aggiuntiva, calcolata con le  modalita'  predette,  non  potra'
superare  di due volte l'importo dei contributi omessi o tardivamente
versati.  Dal  giorno  successivo  all'insorgenza  dell'obbligo   del
pagamento  della  somma  aggiuntiva  nella  predetta  misura massima,
decorrono gli interessi legali sul debito complessivo costituito  dal
valore  capitale  piu'  somma  aggiuntiva  (il  tasso degli interessi
legali e' fissato nel 5% dall'art. 1284 del codice civile).
B) Lettera b) del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n.
   536/87:  applicazione  della somma aggiuntiva in caso di mancato o
   ritardato  pagamento  dei  contributi  derivanti   da   incertezze
   oggettive connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
   amministrativi.
  L'importo  della  somma  aggiuntiva  e'  dovuto in misura inferiore
rispetto al precedente punto a) nel caso  in  cui  l'omissione  o  il
ritardato  pagamento  dei  contributi siano ascrivibili ad incertezze
oggettive riguardanti la pensionabilita'  di  determinati  emolumenti
retributivi  o,  in genere, ai presupposti giuridici per il pagamento
dei  contributi.  Si  precisa  che  il  requisito   dell'oggettivita'
dell'incertezza  e'  ravvisabile  solo  in  presenza  di contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi  definiti  nel  tempo
attraverso  il  consolidamento  di  un  indirizzo giurisprudenziale o
l'assunzione di una apposita determinazione amministrativa.
 L'importo  della  somma  aggiuntiva  in  questione  e' pari al tasso
dell'interesse di differimento e dilazione di  cui  all'art.  13  del
decreto-legge  n.  402/81 gia' citato, senza ulteriori maggiorazioni.
La  somma  aggiuntiva  in  misura  ridotta  decorre  dal  momento  di
insorgenza  dell'obbligo  di  versamento del contributo. La riduzione
dell'importo sopra detto e' ammessa per quanto riguarda gli  istituti
di  previdenza,  fino  alla  data in cui viene emanata la circolare o
l'atto generale recante la determinazione definitiva nel merito della
questione.
C) Lettera c) del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n.
   536/87:  applicazione  della  somma aggiuntiva in caso di evasione
   contributiva.
  Costituisce  evasione contributiva l'inadempienza nel pagamento dei
contributi previdenziali connessa con l'omessa o infedele denuncia da
parte degli enti datori di lavoro, di importi dovuti per legge a tale
titolo.
  L'importo della somma aggiuntiva da applicare nei casi in questione
e' quello previsto dalla lettera c) del primo comma dell'art.  4  del
decreto-legge  n.  536/87,  pari  al 50% dei contributi evasi, con il
limite  massimo  pari  a  due  volte  l'importo  del  contributo  non
denunciato  e non pagato. Dal giorno dell'insorgenza dell'obbligo del
pagamento della  somma  aggiuntiva  nella  predetta  misura  massima,
decorrono  gli  interessi  legali. Ai fini della corresponsione della
somma aggiuntiva  in  esame,  gli  enti  si  atterranno  ai  seguenti
criteri:
   1)  la  somma  aggiuntiva  viene liquidata dall'ente, a seguito di
determinazione  dell'ente  stesso  o  su  richiesta  della  Direzione
generale  degli  istituti di previdenza, oppure di un ispettore degli
istituti  stessi  all'uopo  incaricato,  ovvero  in   occasione   del
versamento   mensile  di  cui  ai  commi  1  e  4  dell'art.  22  del
decreto-legge n. 359/87;
   2)  il  pagamento  del contributo arretrato e della relativa somma
aggiuntiva va perfezionato con una contestuale  denuncia  integrativa
su  appositi  modelli,  da  presentare  alle  competenti prefetture o
provveditorati agli studi al fine  dell'emissione  -  a  seguito  dei
dovuti  controlli  -  di  elenchi  suppletivi  e  di  eventuali ruoli
suppletivi  per  maggiori  importi  dovuti  rispetto  a  quelli  gia'
versati;
   3)  la  decorrenza iniziale del periodo in cui si computa la somma
aggiuntiva corrisponde  al  termine  ultimo  per  il  versamento  dei
contributi  dovuti  (terzo  comma  dell'art.  22 del decreto-legge n.
359/87); la scadenza finale e' quella del versamento  del  contributo
arretrato   e   della   somma  aggiuntiva  in  sezione  di  Tesoreria
provinciale.
  Si   precisa   che,  per  quanto  riguarda  emolumenti  retributivi
arretrati corrisposti al  personale  dipendente  in  applicazione  di
accordi  o  contratti  nazionali  di  lavoro, l'obbligo di denuncia e
pagamento dei corrispondenti  contributi  previdenziali  insorge  nel
momento  stesso  in cui vengono effettivamente pagati i miglioramenti
economici.
  L'importo  della  somma aggiuntiva in caso di evasione contributiva
puo' essere ridotto a quello piu' basso previsto  dal  punto  a)  del
primo  comma dell'art. 4 del decretolegge n. 536/87 ove la situazione
di irregolarita' sia denunciata  spontaneamente  dall'ente  prima  di
contestazione  o  richiesta  degli  istituti di previdenza e comunque
entro  dodici  mesi  dal   termine   stabilito   per   il   pagamento
(corrispondente  a  quello  previsto dal terzo comma dell'art. 22 del
decreto-legge n. 359/87); in ogni caso, la riduzione in questione  e'
concessa  soltanto  quando l'ente proceda al pagamento contestuale di
quanto denunciato nel predetto termine di mesi dodici.
D) Applicazione della somma aggiuntiva in caso di mancato o ritardato
   pagamento   dei   contributi   previdenziali   da   collegarsi  ad
   intempestiva erogazione di  finanziamento  pubblico  previsto  per
   legge o per convenzione.
  La  fattispecie  in  questione  e'  configurata  dal  quinto  comma
dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/87 e si riferisce  a  tutti  gli
enti  non  economici,  fondazioni  e  associazioni non aventi fini di
lucro  i  quali  traggano  le  risorse  finanziarie  per  il  proprio
funzionamento  da  finanziamenti  e  contributi pubblici previsti per
legge o convenzione.
  L'importo  della somma aggiuntiva e' dovuto in misura ridotta dagli
enti in parola con  riferimento  ai  soli  periodi  in  cui  l'omesso
pagamento  sia  derivato  da  un  ritardo  dei finanziamenti pubblici
suddetti. In tal caso l'importo ridotto della somma aggiuntiva dovuto
alle  casse pensioni citate in premessa e' pari al 12% del contributo
dovuto,  come  da  delibera  del  22  aprile   1988   del   consiglio
d'amministrazione  degli istituti di previdenza, da applicarsi per il
solo periodo in cui si e' verificato il  ritardo.  La  documentazione
comprovante il ritardo suddetto deve essere presentata alle direzioni
provinciali  del  Tesoro,  che  hanno  facolta'  di  provvedere  alla
riduzione  della  somma  aggiuntiva  dovuta,  con  le modalita' sopra
descritte.
  Si  raccomanda  agli  uffici  ed  enti  in indirizzo una puntuale e
completa applicazione delle istruzioni di cui sopra.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                   Il Ministro: AMATO