IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 828, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1196/FPC  del  7  ottobre  1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22 ottobre 1987, nella
quale  venivano  disposte opere di captazione e adduzione delle falde
di Montemaggiore per l'incremento della portata dell'acquedotto della
Campania  occidentale  al  fine del superamento dell'emergenza idrica
della citta' di Napoli;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1361/FPC  dell'11 febbraio 1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1988, nella
quale  venivano  disposte opere dirette al superamento dell'emergenza
idrica nei comuni in prossimita'  della  captazione  delle  falde  di
Montemaggiore   senza  maggiori  oneri  rispetto  a  quelli  previsti
nell'ordinanza n. 1196/FPC citata;
  Vista   la  propria  ordinanza  n.  1409/FPC  del  29  marzo  1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80  del  6  aprile  1988,  che
estendeva  le  misure dirette al superamento dell'emergenza idrica ad
altri comuni della zona;
  Vista  la  nota  1773/2-4  del  26  agosto 1988 della prefettura di
Caserta con la quale  venivano  segnalate  ulteriori  necessita'  per
l'approvvigionamento  idrico  del  comune  di Pontelatone e delle sue
frazioni;
  Vista  la  relazione  dell'agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno - Ripartizione completamento schemi idrici - Div.  4,
del  16  giugno 1988 nella quale si specifica che ulteriori opere per
il completamento delle integrazioni  idropotabili  per  i  comuni  di
Pontelatone  e  Formicola, possono essere finanziate con le economie,
pari a  949.000.000  ricavate  nell'affidamento  dei  lavori  di  cui
all'ordinanza n. 1361/FPC citata;
  Visto   che  le  nuove  opere  comportano  una  spesa  per  lavori,
espropriazioni, spese generali e I.V.A., per un  impegno  complessivo
di  L.  949.000.000  e sono gia' previste nel progetto base approvato
dal comitato di gestione dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno
con atto n. 2429 del 13 aprile 1988;
  Considerata  la  necessita'  di individuare procedure esecutive dei
lavori in grado di risolvere nel piu' breve tempo possibile la  crisi
idrica  dei  comuni  di  cui  all'ordinanza  n. 1361/FPC citata e che
incorrono, nel caso specifico, gli  estremi  dell'art.  5,  comma  b,
della legge n. 584/77;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Le  opere  relative al superamento dell'emergenza idrica nei comuni
di  Pontelatone  e  Formicola,  cosi'  come  sono   individuate   nel
progetto-base  approvato  con  atto  n.  2429  del 13 aprile 1988 per
l'importo totale di  L.  949.000.000,  sono  dichiarate  di  pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.