IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 828, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 1196/FPC del 7 ottobre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22 ottobre 1987, nella quale venivano disposte opere di captazione e adduzione delle falde di Montemaggiore per l'incremento della portata dell'acquedotto della Campania occidentale al fine del superamento dell'emergenza idrica della citta' di Napoli; Vista la propria ordinanza n. 1361/FPC dell'11 febbraio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1988, nella quale venivano disposte opere dirette al superamento dell'emergenza idrica nei comuni in prossimita' della captazione delle falde di Montemaggiore senza maggiori oneri rispetto a quelli previsti nell'ordinanza n. 1196/FPC citata; Vista la propria ordinanza n. 1409/FPC del 29 marzo 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1988, che estendeva le misure dirette al superamento dell'emergenza idrica ad altri comuni della zona; Vista la nota 1773/2-4 del 26 agosto 1988 della prefettura di Caserta con la quale venivano segnalate ulteriori necessita' per l'approvvigionamento idrico del comune di Pontelatone e delle sue frazioni; Vista la relazione dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno - Ripartizione completamento schemi idrici - Div. 4, del 16 giugno 1988 nella quale si specifica che ulteriori opere per il completamento delle integrazioni idropotabili per i comuni di Pontelatone e Formicola, possono essere finanziate con le economie, pari a 949.000.000 ricavate nell'affidamento dei lavori di cui all'ordinanza n. 1361/FPC citata; Visto che le nuove opere comportano una spesa per lavori, espropriazioni, spese generali e I.V.A., per un impegno complessivo di L. 949.000.000 e sono gia' previste nel progetto base approvato dal comitato di gestione dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno con atto n. 2429 del 13 aprile 1988; Considerata la necessita' di individuare procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel piu' breve tempo possibile la crisi idrica dei comuni di cui all'ordinanza n. 1361/FPC citata e che incorrono, nel caso specifico, gli estremi dell'art. 5, comma b, della legge n. 584/77; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Le opere relative al superamento dell'emergenza idrica nei comuni di Pontelatone e Formicola, cosi' come sono individuate nel progetto-base approvato con atto n. 2429 del 13 aprile 1988 per l'importo totale di L. 949.000.000, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.