IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32; Visto il proprio decreto n. 2949 del 5 novembre 1987 registrato in data 2 giugno 1988, registro n. 5, foglio n. 393, con il quale e' stato ricostituito il comitato per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi; Ritenuta la necessita' di stabilire la misura annuale del contributo per l'anno 1989 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo e che legittimamente esercitano autotrasporto di cose per conto terzi alla data del 31 ottobre 1988; Tenuto conto che i mezzi finanziari necessari per la tenuta dell'albo per l'anno 1989 ammontano, secondo le previsioni, a L. 3.000.000.000; Rilevato che al fine di determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa 200.000 veicoli in circolazione nel Paese e' opportuno operare un raggruppamento di veicoli del tipo omologato nelle due categorie degli autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando ancora i singoli veicoli, per fasce di portata; Sentito il comitato centrale per l'albo riunitosi il 29 settembre 1988; Ritenuta l'inopportunita' di accogliere interamente l'avviso del predetto comitato, tendente alla totale utilizzazione della giacenza del capitolo di spesa 1574 del Ministero e cio' sia perche' la disponibilita' tenuta presente dal comitato e' rapportata al 31 agosto 1988 e non a fine esercizio, sia perche' e' necessario assicurare un margine finanziario alla gestione, sia perche' il mantenimento del livello attuale di contribuzione anche per l'anno 1989 determinerebbe un brusco innalzamento della contribuzione medesima nell'anno successivo, stante l'impossibilita' di ricorrere alla riserva, ormai esaurita, per la copertura dell'oggettivo incremento del costo di gestione; Ritenuta quindi l'opportunita' di utilizzare, per la copertura delle maggiori spese previste per l'anno 1988, solo una parte dei fondi accantonati sul cap. 1574, per un ammontare pari a L. 900.000.000, e che pertanto il contributo per l'anno 1988 deve essere dimensionato in rapporto ad un ammontare globale pari a L. 2.100.000.000; Decreta: Art. 1. Le persone fisiche e giuridiche iscritte o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo, che esercitano legittimamente l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1988, devono corrispondere entro la data stessa il contributo per l'anno 1989 di cui al successivo art. 2 per ciascun veicolo con il quale viene esercitato l'anzidetto autotrasporto. In applicazione dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma precedente deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'albo entro il 30 gennaio 1989.