IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
3 gennaio 1976, n. 32;
  Visto  il proprio decreto n. 2949 del 5 novembre 1987 registrato in
data 2 giugno 1988, registro n. 5, foglio n. 393,  con  il  quale  e'
stato  ricostituito  il  comitato  per l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi;
  Ritenuta   la   necessita'  di  stabilire  la  misura  annuale  del
contributo per l'anno 1989 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno
1974, n. 298, per le persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo e
che legittimamente esercitano autotrasporto di cose per  conto  terzi
alla data del 31 ottobre 1988;
  Tenuto  conto  che  i  mezzi  finanziari  necessari  per  la tenuta
dell'albo per l'anno 1989 ammontano,  secondo  le  previsioni,  a  L.
3.000.000.000;
  Rilevato  che  al  fine di determinare la misura del contributo per
ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa  200.000
veicoli   in   circolazione   nel   Paese  e'  opportuno  operare  un
raggruppamento di veicoli del  tipo  omologato  nelle  due  categorie
degli  autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando ancora
i singoli veicoli, per fasce di portata;
  Sentito  il  comitato centrale per l'albo riunitosi il 29 settembre
1988;
  Ritenuta  l'inopportunita'  di  accogliere interamente l'avviso del
predetto comitato, tendente alla totale utilizzazione della  giacenza
del  capitolo  di  spesa  1574  del  Ministero  e cio' sia perche' la
disponibilita' tenuta presente  dal  comitato  e'  rapportata  al  31
agosto  1988  e  non  a  fine  esercizio,  sia  perche' e' necessario
assicurare un margine  finanziario  alla  gestione,  sia  perche'  il
mantenimento  del  livello  attuale di contribuzione anche per l'anno
1989  determinerebbe  un  brusco  innalzamento  della   contribuzione
medesima  nell'anno  successivo, stante l'impossibilita' di ricorrere
alla  riserva,  ormai  esaurita,  per  la  copertura   dell'oggettivo
incremento del costo di gestione;
  Ritenuta  quindi  l'opportunita'  di  utilizzare,  per la copertura
delle maggiori spese previste per l'anno 1988,  solo  una  parte  dei
fondi  accantonati  sul  cap.  1574,  per  un  ammontare  pari  a  L.
900.000.000, e che pertanto il contributo per l'anno 1988 deve essere
dimensionato   in   rapporto  ad  un  ammontare  globale  pari  a  L.
2.100.000.000;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  persone  fisiche e giuridiche iscritte o che abbiano presentato
domanda  di  iscrizione  all'albo,  che   esercitano   legittimamente
l'autotrasporto  di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre
1988, devono corrispondere entro la data  stessa  il  contributo  per
l'anno  1989  di  cui al successivo art. 2 per ciascun veicolo con il
quale viene esercitato l'anzidetto autotrasporto.
  In  applicazione  dell'art.  13,  secondo  comma,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  gennaio  1976,  n.  32,  la   prova
dell'avvenuto  pagamento  del  contributo  di cui al comma precedente
deve essere fornita al competente  comitato  provinciale  per  l'albo
entro il 30 gennaio 1989.