IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  645,  concernente  l'istituzione  degli  uffici  periferici per i
servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  1  del  citato  decreto  n.  645,  quale  modificato
dall'art.  4,  comma  24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17,
che  consente  l'istituzione  nelle  province  di  Bologna,  Brescia,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta
sul  valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo,
nonche'  la  ripartizione,  con  decreto  del Ministro delle finanze,
delle competenze e dei servizi tra i due uffici;
  Visto  il  decreto  7  aprile  1988  con  il quale si e' provveduto
all'istituzione  nella  provincia  di  Brescia  di un secondo ufficio
imposta  sul  valore  aggiunto  con  sede  in  Brescia,  demandando a
successivi  decreti  la  determinazione delle modalita' di attuazione
delle  disposizioni  contenute  nel decreto stesso, nonche' la data a
decorrere dalla quale avranno effetto le disposizioni stesse;
  Visto  l'art.  1, terzo comma, del menzionato decreto 7 aprile 1988
con  il  quale  e'  stata  attribuita  al secondo ufficio imposta sul
valore aggiunto di Brescia, con sede in Brescia, la giurisdizione sui
comuni riportati nell'allegato;
  Considerata   l'opportunita'   di   provvedere  alle  modalita'  di
attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  menzionato decreto 7
aprile  1988  relativamente  al  secondo  ufficio  imposta sul valore
aggiunto della provincia di Brescia;
                              Decreta:
  Il  secondo  ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di
Brescia  con  sede  in  Brescia, entra in funzione a decorrere dal 1›
gennaio 1989, con competenza (compresa quella relativa alla ricezione
della  dichiarazione per il periodo d'imposta 1988) a decorrere dalla
stessa  data  nei  confronti  dei  contribuenti  aventi  il domicilio
fiscale  nei  comuni  indicati  nel sopra richiamato allegato facenti
parte  della propria circoscrizione territoriale, anche relativamente
ai periodi di imposta pregressi.
  Resta  ferma  la  competenza  del  primo ufficio imposta sul valore
aggiunto di Brescia relativamente ai soggetti che cessano l'attivita'
entro il 31 dicembre 1988 o che alla data stessa risultano sottoposti
alle  procedure  concorsuali  di cui all'art. 74- bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;  resta  ferma  inoltre la competenza del primo ufficio
per  gli  adempimenti  relativi  ai processi verbali di constatazione
notificati entro il 31 dicembre 1988, nonche' per l'appuramento delle
dichiarazioni   gia'   prodotte  e  l'esecuzione  dei  rimborsi  gia'
richiesti.
  Al  secondo  ufficio  imposta  sul valore aggiunto e' attribuito il
codice   ufficio  n.  098  e  sara'  provveduto  alla  riattribuzione
d'ufficio  ai  contribuenti interessati di un nuovo numero di partita
IVA  mediante invio a domicilio del relativo certificato, conforme al
modello allegato al presente decreto.
   Roma, addi' 4 ottobre 1988
                                                 Il Ministro: COLOMBO