IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente: "Modifiche alla
legge  17  febbraio  1982,  n.  46,  e  partecipazione  a   programmi
internazionali e comunitari di ricerca applicata";
  Visto,  in particolare, l'art. 1, primo comma, della suddetta legge
n. 346/88  il  quale,  ad  integrazione  delle  forme  di  intervento
previste  dall'art.  4  della  legge  25  ottobre  1968,  n.  1089, e
dall'art. 10 della  legge  12  agosto  1977,  n.  675,  autorizza  il
Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica a concedere contributi in  conto  interessi
su  mutui  stipulati dall'Istituto mobiliare italiano per progetti di
ricerca applicata di importo superiore a 10 miliardi e stabilisce  la
non cumulabilita' della nuova forma di intervento con quella prevista
dall'art. 4, comma secondo, lettera b), della legge 25 ottobre  1968,
n. 1089;
  Visto  il  secondo  comma  dell'art.  1 della citata legge n. 346 a
norma del quale il Ministro del tesoro, sentito il  Ministro  per  il
coordinamento   delle   iniziative   per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica, deve  determinare  i  criteri  per  la  concessione  dei
contributi in conto interessi;
  Attesa l'esigenza di ammettere al beneficio del contributo in conto
interessi, per la parte di spesa non finanziata a  valere  sul  Fondo
ricerca  applicata,  anche  i  progetti  di  importo  superiore  a 10
miliardi di lire, per i quali, alla data di entrata in  vigore  della
legge  5  agosto  1988,  n.  346,  era  stata deliberata l'ammissione
parziale al credito agevolato  di  cui  all'art.  4,  secondo  comma,
lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;
  Sentito  il  Ministro  per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto  mobiliare  italiano  (IMI) trasmette al Ministro per il
coordinamento  delle  iniziative  per  la   ricerca   scientifica   e
tecnologica la propria istruttoria, per progetti di importo superiore
a lire 10 miliardi di  soggetti  richiedenti  i  benefici  del  Fondo
speciale  per  la ricerca applicata, indicando le forme di intervento
ritenute opportune, ivi compreso - qualora richiesto dall'impresa  il
contributo  in conto interessi di cui all'art. 1 della legge 5 agosto
1988, n. 346.
  Ai fini della concessione del contributo in conto interessi - ferme
restando le procedure vigenti a norma  dell'art.  7  della  legge  17
febbraio  1982,  n.  46  - l'Istituto mobiliare italiano trasmette al
Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica   e  tecnologica,  oltre  alla  propria  istruttoria,  le
delibere di concessione del finanziamento.
  I  finanziamenti sono assistiti dalle garanzie ritenute di volta in
volta idonee dall'IMI.