IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1988 che ha disposto per il 31 ottobre 1988 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base; Considerato che ai sensi del citato decreto 25 giugno 1988 occorre indicare con apposito decreto il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste rimaste aggiudicatarie nell'asta del 26 ottobre 1988; Decreta: Il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni risultante dall'asta relativa all'emissione del 31 ottobre 1988 e' pari a L. 97,33 per cento lire di valore nominale. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 4 novembre 1988 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1988 Registro n. 48 Tesoro, foglio n. 18