IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  giugno 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  155  del  4  luglio  1988,  con  il  quale  si
stabilisce  che,  in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento
di  contabilita'  generale  dello  Stato,  i   decreti   ministeriali
concernenti  l'emissione  di  buoni ordinari del Tesoro di durata non
superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del
prezzo base di collocamento;
  Visto  il  decreto ministeriale 20 ottobre 1988 che ha disposto per
il 31 ottobre  1988  l'emissione  di  buoni  ordinari  del  Tesoro  a
novantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base;
  Considerato  che ai sensi del citato decreto 25 giugno 1988 occorre
indicare con apposito decreto il prezzo  medio  ponderato  risultante
dalle richieste rimaste aggiudicatarie nell'asta del 26 ottobre 1988;
                               Decreta:
  Il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno
giorni risultante dall'asta relativa  all'emissione  del  31  ottobre
1988 e' pari a L. 97,33 per cento lire di valore nominale.
 Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione della Corte dei
conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 4 novembre 1988
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1988
Registro n. 48 Tesoro, foglio n. 18