IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  il  regio  decreto-legge  20 dicembre 1932, n. 1607, recante
disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 dicembre 1932, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1932, n.  299,  contenente  norme  per
l'applicazione del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607;
 Visto  l'art.  10-  bis  del  decreto-legge  14  marzo  1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154;
  Ritenuta  la necessita' di modificare le disposizioni contenute nel
predetto decreto ministeriale 27 dicembre 1932;
  Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  L'art.  5  del decreto ministeriale 27 dicembre 1932, recante norme
per l'applicazione del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607,
e' sostituito dal seguente:
  "Art. 5. - La Banca d'Italia, trasmette ai comitati direttivi degli
agenti di cambio l'elenco degli operatori iscritti nell'albo  di  cui
all'art.  1, n. 2, del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607,
e le successive variazioni".
  Gli articoli 6 e 7 del predetto decreto ministeriale sono abrogati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 ottobre 1988
                                             Il Ministro del tesoro
                                                     AMATO
Il Ministro di grazia e giustizia
             VASSALLI