Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e' disposta la corresponsione del trattamento staordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati: 1) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). - Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data: delibera C.I P.I. 20 luglio 1988; proroga dal 1 luglio al 31 dicembre 1988; primo decreto ministeriale 9 novembre 1984. 2) Area del comune di San Severo (Foggia). - Completamento delle condotte irrigue, progetti numeri 14/131, 568 e 569 in Capitanata; lavoratori sospesi dal 22 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data: delibera C.I P.I. 14 giugno 1988; proroga da dodici a diciotto mesi; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988. 3) Area dei comuni del Vallo di Diano: Polla, Padula, Sala Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo, Sassano (Salerno). Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori: 1) progetto PS29/230/2, normalizzazione ed integrazione sistemi acquedottistici del Vallo di Diano, II lotto; 2) progetto AC 8049, lavori di sistemazione idraulica valliva del fiume Tanagro; 3) lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica, IV e V lotto, progetto AC23/492 e 23/604; 4) progetto 23/634, lavori di sistemazione del fossato "maltempo" nell'abitato di Polla; 5) lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica II e III lotto, progetti 23/50447 e 23/479; lavoratori disponibili dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data: delibera C.I P.I. 20 luglio 1988; proroga da trenta a trentasei mesi; primo decreto ministeriale 31 luglio 1986. 4) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). - Realizzazione dello svincolo a livelli sfalzati tra la s.s. n. 264 e la s.s. Cancello Arnone-Villa Literno appaltato dall'Anas; lavoratori resisi disponibili dal 1 agosto 1987 od entro dodici mesi dalla predetta data: delibera C.I P.I. 5 maggio 1988; proroga da sei a dodici mesi; primo decreto ministeriale 19 maggio 1988. 5) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). - Realizzazione dello svincolo a livelli sfalzati tra la s.s. n. 264 e la s.s. Cancello Arnone-Villa Literno appaltato dall'Anas; lavoratori resisi disponibili dal 1 agosto 1987 od entro dodici mesi dalla predetta data: delibera C.I P.I. 5 maggio 1988; proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988; primo decreto ministeriale 19 maggio 1988. 6) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola la Strada Capodrise, Maddaloni e Recale tutti in provincia di Caserta. - Realizzazione dell'opera pubblica "Impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana di cui ai progetti PS3/147I assieme, PS3/147B e PS3/147C, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data: delibera C.I P.I. 14 giugno 1988; proroga da dodici a diciotto mesi; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988. 7) Area dei comuni di Leonforte e Assoro (Enna). Ristrutturazione della adduttrice irrigua ed industriale per l'utilizzazione delle acque del serbatoio della diga Nicoletti sul torrente Bozzetta; lavoratori disponibili dal 12 maggio 1986 o entro sei mesi da tale data: delibera C.I P.I. 28 maggio 1987; proroga da diciotto a ventiquattro mesi; primo decreto ministeriale 5 giugno 1987. 8) Area del comune di Palermo. - Imprese impegnate nella realizzazione delle opere relative alla costruzione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori resisi disponibili dal 6 luglio 1987 od entro dodici mesi da tale data: delibera C.I P.I. 5 maggio 1988; proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988; primo decreto ministeriale 19 maggio 1988. 9) Area del comune di Cefalu'-Termini Imerese (Palermo). Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo, costruzione gallerie previste nel lotto 33- bis in localita' Cefalu', resisi disponibili dal 23 novembre 1987 od entro sei mesi da tale data: delibera C.I P.I. 5 maggio 1988; proroga da sei a dodici mesi; primo decreto ministeriale 19 maggio 1988. 10) Area dei comuni di Santa Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Burgherie (Salerno). - Aziende impegnate nella realizzazione della costruzione "variante a scorrimento veloce alla s.s. tronco Vallo della Lucania-Policastro Busentino, IV lotto, progetto 5315", finanziata dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 14 settembre 1987 o entro 12 mesi: delibera C.I P.I. 5 maggio 1988; proroga da sei a dodici mesi; primo decreto ministeriale 19 maggio 1988. 11) Area dei comuni di Centola, Camerota, Vibonati e Sapri (Salerno). - Realizzazione del progetto PS 29/1352, ampliamento sistemi acquedottistici del Cilento, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 5 ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data: delibera C.I P.I. 14 giugno 1988; proroga da sei a dodici mesi; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988. 12) Area della provincia di Catania. - Imprese impegnate nella costruzione della traversa Ponte Barca sul fiume Simeto nel comune di Paterno'; lavoratori disponibili dall'8 gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data: delibera C.I P.I. 20 luglio 1988; proroga da sei mesi al 31 dicembre 1988; primo decreto ministeriale 4 agosto 1988. 13) Area di Ragusa. - Aziende appaltatrici dei lavori negli stabilimenti petrolchimici Anic nell'area di Ragusa; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data: delibera C.I P.I. 8 aprile 1987; proroga da sessantatre a sessantanove mesi; primo decreto ministeriale 11 agosto 1982. 14) Area industriale di Acerra (Napoli). - Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data: delibera C.I P.I. 14 giugno 1988; proroga da centoventitre mesi al 30 giugno 1988; primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978. 15) Area industriale di Acerra (Napoli). - Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1 marzo 1978 o entro tre mesi da tale data: delibera C.I P.I. 14 giugno 1988; proroga da centoventitre mesi al 30 giugno 1988; primo decreto ministeriale 29 aprile 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle sottoelencate aziende del Gruppo Ing. C. Olivetti & C.: 1) S.p.a. Ing. C. Olivetti & C. - Ivrea (Torino); 2) S.p.a. Alitec - Marcianise (Caserta); 3) S.p.a. Baltea - Ivrea (Torino); 4) S.p.a. Balteadisk - Arnad (Aosta); 5) S.p.a. B.T.R. elettronica - Milano; 6) S.p.a. Circuiti stampati Italia - Venaria Reale (Torino); 7) S.p.a. CIS - Ivrea (Torino); 8) S.r.l. Da Progetti - Roma (successivamente incorporata per fusione nella Tecnotime S.p.a., la quale, a sua volta, ha cambiato denominazione sociale in Dating S.p.a.) - Ivrea (Torino); 9) S.p.a. Dating - Milano (successivamente incorporata per fusione nella Tecnotime S.p.a., la quale, a sua volta, ha cambiato denominazione sociale in Dating S.p.a.) - Ivrea (Torino); 10) S.r.l. Datin impianti - Milano (successivamente incorporata per fusione nella Tecnotime S.p.a., la quale, a sua volta, ha cambiato denominazione sociale in Dating S.p.a.) - Ivrea (Torino); 11) S.p.a. Diaspronsud - Pozzuoli (Napoli); 12) S.r.l. Di.W.S. plastic - Abbiategrasso (Milano); 13) S.p.a. Elea - Ivrea (Torino); 14) S.p.a. Eleprint - Ivrea (Torino); 15) S.p.a. Indesit elettronica - Ivrea (Torino); 16) S.p.a. Immobiliare Ivrea S. Giovanni - Ivrea (Torino); 17) S.p.a. Lart - Ivrea (Torino); 18) S.p.a. Lexikon - Ivrea (Torino); 19) S.p.a. Mael compiuter - Carsoli (L'Aquila) (successivamente incorporata per fusione nella Mael S.p.a.); 20) S.p.a. Mael sistemi - Carsoli (L'Aquila) (ora Mael S.p.a., per variazione della denominazione sociale); 21) Manifattura Valle dell'Orco - Ivrea (Torino); 22) S.p.a. Modinform - Marcianise (Caserta); 23) S.p.a. Nord elettronica - Altare (Savona); 24) S.p.a. OCN-PPL - Marcianise (Caserta); 25) S.p.a. Olivetti - Canon industriale - Ivrea (Torino); 26) S.p.a. Olivetti Peripheral equipment - Ivrea (Torino); 27) S.p.a. Olivetti Synthesis - Ivrea (Torino); 28) S.p.a. Olivetti Telecomunicazioni - Pozzuoli (Napoli); 29) S.p.a. Olivetti Value services - Ivrea (Torino); 30) S.p.a. Olteco Olivetti telecomunicazioni - Ivrea (Torino); 31) S.p.a. Osai A.B. - Ivrea (Torino); 32) S.p.a. Prodest international - Ivrea (Torino) (sorta con personale precedentemente in forza alla Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.); 33) S.p.a. Selin - Genova; 34) S.p.a. S.I.A.B. Italia - Ivrea (Torino); 35) S.p.a. S.O.A.B. - Sistemi automaz. bancaria - Ivrea (Torino) (successivamente incorporata per fusione nella Ing. C. Olivetti & C. - S.p.a.); 36) S.p.a. Societa' gener. elastomeri - Sant'Olcese (Genova); 37) S.p.a. Tecnosafe - Ivrea (Torino); 38) S.p.a. Tecnost - Ivrea (Torino); 39) S.p.a. Tecnotime - Ivrea (Torino) (ora Dating S.p.a., per variazione di denominazione sociale); 40) S.p.a. Tecnotur - Zola Predosa (Bologna); 41) S.p.a. Tecsinter - Ivrea (Torino); 42) S.p.a. Teknecomp - Cavaglia (Vercelli), e' prolungata al 29 maggio 1988. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/1977, sino al 23 marzo 1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore abbigliamento, maglieria e affini del comune di Putignano (Bari), e' prolungata al 1 novembre 1987. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 in favore di undici lavoratori con qualifica operaia occupati presso lo stabilimento di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 19,5 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 marzo 1988 al 5 marzo 1989. Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 in favore di quarantatre operai su un organico di quarantasette unita', occupati presso lo stabilimento di Villa Opicina (Trieste), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 aprile 1988 al 31 dicembre 1988. Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 in favore di cinque impiegati dipendenti dalla S.p.a. Officine Piccini, occupati presso lo stabilimento di Perugia, s.s. Trasimeno ovest 161/C, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 22,5 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 19 maggio 1988 al 18 maggio 1989. Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore di sei lavoratrici operaie del reparto scelta dipendenti dalla Parker S.r.l., con sede legale in Sassuolo (Modena), occupate presso lo stabilimento di Casalgrande (Reggio Emilia), per le quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 aprile 1986 al 31 agosto 1987. Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori impiegati di settima e ottava categoria dipendenti dalla S.p.a. Italtel sistemi, con sede legale in Milano ed occupati nelle sedi e zone operative della societa' ad esclusione del settore impianti e trasmissione e dell'attivita' tecnico-commerciale ed in particolare: Sedi Zone operative __ __ 1) Milano 1) Lombardia 2) Trieste 2) Friuli-Venezia Giulia 3) Mestre 3) Veneto 4) Torino 4) Piemonte 5) Genova 5) Liguria 6) Firenze 6) Toscana - Umbria 7) Ancona 7) Emilia - Marche 8) Roma 8) Lazio - Abruzzo - Molise 9) Cagliari 9) Sardegna 10) Napoli 10) Campania - Basilicata 11) Catanzaro 11) Calabria 12) Taranto 12) Puglia 13) Messina 13) Sicilia per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 29 agosto 1988 al 27 agosto 1989. Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori - esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria - dipendenti dalla S.p.a. Italtel sistemi, con sede legale in Milano, occupati presso le seguenti sedi e zone operative: Sedi Zone operative __ __ 1) Milano 1) Lombardia 2) Trieste 2) Friuli-Venezia Giulia 3) Mestre 3) Veneto 4) Torino 4) Piemonte 5) Genova 5) Liguria 6) Firenze 6) Toscana - Umbria 7) Ancona 7) Emilia - Marche 8) Roma 8) Lazio - Abruzzo - Molise 9) Cagliari 9) Sardegna 10) Napoli 10) Campania - Basilicata 11) Catanzaro 11) Calabria 12) Taranto 12) Puglia 13) Messina 13) Sicilia per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 29 agosto 1988 al 27 agosto 1989. Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori (esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria) dipedenti dalla S.p.a. Italtel telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), occupati presso le seguenti unita': 1) S. Maria Capua Vetere (Caserta) - interessati tutti i reparti ad esclusione della commutazione pubblica e lavorazione meccanica e degli addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali; 2) Milano - interessati tutti i reparti ad esclusione degli addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989. Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori, impiegati di settima e ottava categoria dipendenti dalla S.p.a. Italtel telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), unita' di Milano e di S. Maria Capua Vetere (Caserta), tutti i reparti ad esclusione di R. e S. e tecnico-commerciale, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989. Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori - esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria - dipendenti dalla S.p.a. Italtel telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), occupati presso l'unita' di S. Maria Capua Vetere (Caserta), reparti di commutazione pubblica e lavorazioni meccaniche per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989. Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori - esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria - occupati presso le unita' di Palermo e Carini (Palermo), tutti i reparti ad esclusione della commutazione elettromeccanica e degli addetti ad attivita' di R. e S. per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989. Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori - impiegati di settima e ottava categoria - dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, unita' in: Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), L'Aquila, Palermo, Carini (Palermo) e Roma, tutti i reparti - ad eccezione delle attivita' di R. e S. e tecnico-commerciale - per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989. Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori - esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria - dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le seguenti unita': 1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), interessati tutti i reparti ad esclusione della produzione commutazione elettronica e della trasmissione, della DVCE e degli addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciale; 2) L'Aquila, interessati tutti i reparti ad esclusione della commutazione elettromeccanica e degli addetti ad attivita' di R. e S.; 3) Roma, interessati tutti i reparti esclusi gli addetti ad attivita' tecnico-commerciali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989. Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori - esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria - dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le unita' di Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), per il solo reparto di divisione e commutazione elettronica (DVCE), esclusi gli addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989. Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori - esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria - dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le seguenti unita': 1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), reparto di produzione commutazione elettronica (DCS) e reparto di produzione trasmissione; 2) L'Aquila, reparto di commutazione elettromeccanica; 3) Palermo e Carini, reparto di commutazione elettromeccanica; per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989. Con decreto ministeriale 26 settembre 1988 in favore dei lavoratori - compresi gli impiegati di settima e ottava categoria - dipendenti dalla S.p.a. Italtel tecnoelettronica, con sede in L'Aquila ed occupati nelle unita' operative di Milano, Castelletto di Settimo Milanese e L'Aquila, esclusi gli addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989. Con decreto ministeriale 13 ottobre 1988 in favore di venti dipendenti della S.p.a. Focchi Giuseppe, occupati presso lo stabilimento di Rimini (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10 ore settimanali per dieci operai ed un intermedio e da 40 a 20 ore settimanali per due operai e un intermedio, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'8 maggio 1988 al 7 maggio 1989.