Con   decreto   ministeriale  22  settembre  1988  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei  lavori
di  seguito  elencati,  resisi  disponibili  a  seguito dell'avvenuto
completamento di impianti industriali, di opere pubbliche  di  grandi
dimensioni  e  di  lavori relativi a programmi comunque finanziati in
tutto o in parte con fondi statali, e' disposta la corresponsione del
trattamento  staordinario  di  integrazione salariale per i periodi a
fianco di ciascuna area indicati:
    1)  Area  industriale  del  comune  di  Manfredonia  (Foggia).  -
Lavoratori  dipendenti   da   aziende   impegnate   nei   lavori   di
completamento  del  nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7
maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:
     delibera C.I P.I. 20 luglio 1988;
     proroga dal 1› luglio al 31 dicembre 1988;
     primo decreto ministeriale 9 novembre 1984.
    2)  Area del comune di San Severo (Foggia). - Completamento delle
condotte irrigue, progetti numeri 14/131, 568 e  569  in  Capitanata;
lavoratori  sospesi dal 22 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data:
     delibera C.I P.I. 14 giugno 1988;
     proroga da dodici a diciotto mesi;
     primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.
    3)  Area  dei  comuni  del  Vallo  di  Diano: Polla, Padula, Sala
Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo, Sassano (Salerno). Lavoratori
dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori: 1)
progetto  PS29/230/2,   normalizzazione   ed   integrazione   sistemi
acquedottistici  del  Vallo  di Diano, II lotto; 2) progetto AC 8049,
lavori di sistemazione idraulica valliva del fiume Tanagro; 3) lavori
di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica, IV
e V lotto, progetto AC23/492 e 23/604; 4) progetto 23/634, lavori  di
sistemazione  del fossato "maltempo" nell'abitato di Polla; 5) lavori
di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica  II
e III lotto, progetti 23/50447 e 23/479; lavoratori disponibili dal 4
novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
     delibera C.I P.I. 20 luglio 1988;
     proroga da trenta a trentasei mesi;
     primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.
    4)  Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta).
- Realizzazione dello svincolo a livelli sfalzati tra la s.s. n.  264
e   la   s.s.  Cancello  Arnone-Villa  Literno  appaltato  dall'Anas;
lavoratori resisi disponibili dal 1› agosto 1987 od entro dodici mesi
dalla predetta data:
     delibera C.I P.I. 5 maggio 1988;
     proroga da sei a dodici mesi;
     primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.
    5)  Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta).
- Realizzazione dello svincolo a livelli sfalzati tra la s.s. n.  264
e   la   s.s.  Cancello  Arnone-Villa  Literno  appaltato  dall'Anas;
lavoratori resisi disponibili dal 1› agosto 1987 od entro dodici mesi
dalla predetta data:
     delibera C.I P.I. 5 maggio 1988;
     proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
     primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.
    6) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola
la Strada  Capodrise,  Maddaloni  e  Recale  tutti  in  provincia  di
Caserta. - Realizzazione dell'opera pubblica "Impianto di depurazione
e rete collettori nell'area casertana di  cui  ai  progetti  PS3/147I
assieme,  PS3/147B  e PS3/147C, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori
sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
     delibera C.I P.I. 14 giugno 1988;
     proroga da dodici a diciotto mesi;
     primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.
    7) Area dei comuni di Leonforte e Assoro (Enna). Ristrutturazione
della adduttrice irrigua ed  industriale  per  l'utilizzazione  delle
acque  del  serbatoio  della  diga  Nicoletti  sul torrente Bozzetta;
lavoratori disponibili dal 12 maggio 1986 o entro sei  mesi  da  tale
data:
     delibera C.I P.I. 28 maggio 1987;
     proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
     primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.
    8)  Area  del  comune  di  Palermo.  -  Imprese  impegnate  nella
realizzazione delle opere relative alla costruzione della nuova  casa
circondariale  di Palermo; lavoratori resisi disponibili dal 6 luglio
1987 od entro dodici mesi da tale data:
     delibera C.I P.I. 5 maggio 1988;
     proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1988;
     primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.
    9)  Area del comune di Cefalu'-Termini Imerese (Palermo). Imprese
impegnate   nella   costruzione   dell'autostrada    Messina-Palermo,
costruzione gallerie previste nel lotto 33- bis in localita' Cefalu',
resisi disponibili dal 23 novembre 1987 od entro  sei  mesi  da  tale
data:
     delibera C.I P.I. 5 maggio 1988;
     proroga da sei a dodici mesi;
     primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.
    10)  Area  dei  comuni  di  Santa  Marina,  S.  Giovanni  a Piro,
Roccagloriosa, Celle di  Burgherie  (Salerno).  -  Aziende  impegnate
nella  realizzazione della costruzione "variante a scorrimento veloce
alla s.s. tronco Vallo della Lucania-Policastro Busentino, IV  lotto,
progetto   5315",  finanziata  dalla  ex  Casmez;  lavoratori  resisi
disponibili dal 14 settembre 1987 o entro 12 mesi:
     delibera C.I P.I. 5 maggio 1988;
     proroga da sei a dodici mesi;
     primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.
    11)  Area  dei  comuni  di  Centola,  Camerota,  Vibonati e Sapri
(Salerno). -  Realizzazione  del  progetto  PS  29/1352,  ampliamento
sistemi  acquedottistici  del  Cilento,  finanziato  dalla ex Casmez;
lavoratori sospesi dal 5 ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta
data:
     delibera C.I P.I. 14 giugno 1988;
     proroga da sei a dodici mesi;
     primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.
    12)  Area  della  provincia di Catania. - Imprese impegnate nella
costruzione della traversa Ponte Barca sul fiume Simeto nel comune di
Paterno';  lavoratori  disponibili  dall'8 gennaio 1988 o entro dieci
mesi da tale data:
     delibera C.I P.I. 20 luglio 1988;
     proroga da sei mesi al 31 dicembre 1988;
     primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.
    13)  Area  di  Ragusa.  -  Aziende  appaltatrici dei lavori negli
stabilimenti  petrolchimici  Anic  nell'area  di  Ragusa;  lavoratori
sospesi dall'11 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:
     delibera C.I P.I. 8 aprile 1987;
     proroga da sessantatre a sessantanove mesi;
     primo decreto ministeriale 11 agosto 1982.
    14)  Area  industriale  di Acerra (Napoli). - Realizzazione dello
stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal
1› dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:
     delibera C.I P.I. 14 giugno 1988;
     proroga da centoventitre mesi al 30 giugno 1988;
     primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.
    15)  Area  industriale  di Acerra (Napoli). - Realizzazione dello
stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal
1› marzo 1978 o entro tre mesi da tale data:
     delibera C.I P.I. 14 giugno 1988;
     proroga da centoventitre mesi al 30 giugno 1988;
     primo decreto ministeriale 29 aprile 1978.
   Le  aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto
2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al  pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta in
favore
dei lavoratori dipendenti dalle sottoelencate aziende del Gruppo
Ing. C. Olivetti & C.:
    1) S.p.a. Ing. C. Olivetti & C. - Ivrea (Torino);
    2) S.p.a. Alitec - Marcianise (Caserta);
    3) S.p.a. Baltea - Ivrea (Torino);
    4) S.p.a. Balteadisk - Arnad (Aosta);
    5) S.p.a. B.T.R. elettronica - Milano;
    6) S.p.a. Circuiti stampati Italia - Venaria Reale (Torino);
    7) S.p.a. CIS - Ivrea (Torino);
    8)  S.r.l.  Da  Progetti  - Roma (successivamente incorporata per
fusione nella Tecnotime S.p.a., la quale, a sua  volta,  ha  cambiato
denominazione sociale in Dating S.p.a.) - Ivrea (Torino);
    9)  S.p.a.  Dating  -  Milano  (successivamente  incorporata  per
fusione nella Tecnotime S.p.a., la quale, a sua  volta,  ha  cambiato
denominazione sociale in Dating S.p.a.) - Ivrea (Torino);
    10)  S.r.l.  Datin impianti - Milano (successivamente incorporata
per fusione nella  Tecnotime  S.p.a.,  la  quale,  a  sua  volta,  ha
cambiato denominazione sociale in Dating S.p.a.) - Ivrea (Torino);
    11) S.p.a. Diaspronsud - Pozzuoli (Napoli);
    12) S.r.l. Di.W.S. plastic - Abbiategrasso (Milano);
    13) S.p.a. Elea - Ivrea (Torino);
    14) S.p.a. Eleprint - Ivrea (Torino);
    15) S.p.a. Indesit elettronica - Ivrea (Torino);
    16) S.p.a. Immobiliare Ivrea S. Giovanni - Ivrea (Torino);
    17) S.p.a. Lart - Ivrea (Torino);
    18) S.p.a. Lexikon - Ivrea (Torino);
    19)  S.p.a.  Mael compiuter - Carsoli (L'Aquila) (successivamente
incorporata per fusione nella Mael S.p.a.);
    20)  S.p.a.  Mael  sistemi - Carsoli (L'Aquila) (ora Mael S.p.a.,
per variazione della denominazione sociale);
    21) Manifattura Valle dell'Orco - Ivrea (Torino);
    22) S.p.a. Modinform - Marcianise (Caserta);
    23) S.p.a. Nord elettronica - Altare (Savona);
    24) S.p.a. OCN-PPL - Marcianise (Caserta);
    25) S.p.a. Olivetti - Canon industriale - Ivrea (Torino);
    26) S.p.a. Olivetti Peripheral equipment - Ivrea (Torino);
    27) S.p.a. Olivetti Synthesis - Ivrea (Torino);
    28) S.p.a. Olivetti Telecomunicazioni - Pozzuoli (Napoli);
    29) S.p.a. Olivetti Value services - Ivrea (Torino);
    30) S.p.a. Olteco Olivetti telecomunicazioni - Ivrea (Torino);
    31) S.p.a. Osai A.B. - Ivrea (Torino);
    32)  S.p.a.  Prodest  international  -  Ivrea (Torino) (sorta con
personale precedentemente  in  forza  alla  Ing.  C.  Olivetti  &  C.
S.p.a.);
    33) S.p.a. Selin - Genova;
    34) S.p.a. S.I.A.B. Italia - Ivrea (Torino);
    35)  S.p.a. S.O.A.B. - Sistemi automaz. bancaria - Ivrea (Torino)
(successivamente incorporata per fusione nella Ing. C. Olivetti &  C.
- S.p.a.);
    36) S.p.a. Societa' gener. elastomeri - Sant'Olcese (Genova);
    37) S.p.a. Tecnosafe - Ivrea (Torino);
    38) S.p.a. Tecnost - Ivrea (Torino);
    39)  S.p.a.  Tecnotime  -  Ivrea (Torino) (ora Dating S.p.a., per
variazione di denominazione sociale);
    40) S.p.a. Tecnotur - Zola Predosa (Bologna);
    41) S.p.a. Tecsinter - Ivrea (Torino);
    42) S.p.a. Teknecomp - Cavaglia (Vercelli),
e' prolungata al 29 maggio 1988.
   Si  applicano  ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n.  675/1977,
sino al 23 marzo 1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al  pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale 26 settembre 1988 la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalle  aziende  industriali  del
settore abbigliamento, maglieria e affini  del  comune  di  Putignano
(Bari), e' prolungata al 1› novembre 1987.
   Si  applicano  ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui
all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b),  della  legge  12  agosto
1977, n. 675.
   Con  decreto  ministeriale  22  settembre 1988 in favore di undici
lavoratori con qualifica operaia occupati presso lo  stabilimento  di
Pomezia   (Roma),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  39  a 19,5 ore settimanali, e' disposta la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni nella legge  19  dicembre  1984,  n.  863,  per  il
periodo dal 7 marzo 1988 al 5 marzo 1989.
   Con   decreto   ministeriale   22  settembre  1988  in  favore  di
quarantatre operai su un organico di quarantasette  unita',  occupati
presso  lo  stabilimento  di  Villa Opicina (Trieste), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 a 24 ore settimanali, e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di  cui  all'art.  1,  primo  e  secondo  comma, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni  nella  legge  19
dicembre  1984,  n.  863,  per  il  periodo  dal 1› aprile 1988 al 31
dicembre 1988.
   Con  decreto  ministeriale  22  settembre 1988 in favore di cinque
impiegati dipendenti dalla S.p.a. Officine Piccini,  occupati  presso
lo  stabilimento  di Perugia, s.s. Trasimeno ovest 161/C, per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione
dell'orario  di  lavoro  da 40 a 22,5 ore settimanali, e' disposta la
proroga  della  corresponsione  del   trattamento   di   integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29  febbraio
1988, n. 48, dal 19 maggio 1988 al 18 maggio 1989.
   Con  decreto  ministeriale  26  settembre  1988  in  favore di sei
lavoratrici  operaie  del  reparto  scelta  dipendenti  dalla  Parker
S.r.l.,  con  sede  legale  in  Sassuolo (Modena), occupate presso lo
stabilimento di Casalgrande (Reggio Emilia), per le  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali,  e'
disposta  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale
di cui all'art. 1,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto-legge  30
ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19
dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 aprile 1986 al 31 agosto
1987.
   Con   decreto   ministeriale  26  settembre  1988  in  favore  dei
lavoratori impiegati di settima e ottava categoria  dipendenti  dalla
S.p.a.  Italtel  sistemi, con sede legale in Milano ed occupati nelle
sedi e zone  operative  della  societa'  ad  esclusione  del  settore
impianti  e  trasmissione  e dell'attivita' tecnico-commerciale ed in
particolare:
 
      Sedi        Zone operative
       __              __
  1) Milano        1) Lombardia
  2) Trieste       2) Friuli-Venezia Giulia
  3) Mestre        3) Veneto
  4) Torino        4) Piemonte
  5) Genova        5) Liguria
  6) Firenze       6) Toscana - Umbria
  7) Ancona        7) Emilia - Marche
  8) Roma          8) Lazio - Abruzzo - Molise
  9) Cagliari      9) Sardegna
 10) Napoli       10) Campania - Basilicata
 11) Catanzaro    11) Calabria
 12) Taranto      12) Puglia
 13) Messina      13) Sicilia
 
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  a  35  ore
settimanali,   e'   disposta  la  proroga  della  corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art.  7
del   decreto-legge   30  dicembre  1987,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,  per  il  periodo
dal 29 agosto 1988 al 27 agosto 1989.
   Con   decreto   ministeriale  26  settembre  1988  in  favore  dei
lavoratori - esclusi gli impiegati di settima e  ottava  categoria  -
dipendenti  dalla  S.p.a. Italtel sistemi, con sede legale in Milano,
occupati presso le seguenti sedi e zone operative:
 
      Sedi        Zone operative
       __              __
  1) Milano        1) Lombardia
  2) Trieste       2) Friuli-Venezia Giulia
  3) Mestre        3) Veneto
  4) Torino        4) Piemonte
  5) Genova        5) Liguria
  6) Firenze       6) Toscana - Umbria
  7) Ancona        7) Emilia - Marche
  8) Roma          8) Lazio - Abruzzo - Molise
  9) Cagliari      9) Sardegna
 10) Napoli       10) Campania - Basilicata
 11) Catanzaro    11) Calabria
 12) Taranto      12) Puglia
 13) Messina      13) Sicilia
 
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  a  35  ore
settimanali,   e'   disposta  la  proroga  della  corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e  all'art.  7
del   decreto-legge   30  dicembre  1987,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,  per  il  periodo
dal 29 agosto 1988 al 27 agosto 1989.
   Con   decreto   ministeriale  26  settembre  1988  in  favore  dei
lavoratori (esclusi gli impiegati  di  settima  e  ottava  categoria)
dipedenti dalla S.p.a. Italtel telematica, con sede in S. Maria Capua
Vetere (Caserta), occupati presso le seguenti unita':
    1)  S. Maria Capua Vetere (Caserta) - interessati tutti i reparti
ad esclusione della commutazione pubblica e lavorazione  meccanica  e
degli addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali;
    2)  Milano  -  interessati  tutti  i  reparti ad esclusione degli
addetti ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali,
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  a  35  ore
settimanali,   e'   disposta  la  proroga  della  corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,  all'art.  7
del   decreto-legge   30  dicembre  1987,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,  per  il  periodo
dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989.
   Con   decreto   ministeriale  26  settembre  1988  in  favore  dei
lavoratori, impiegati di settima e ottava categoria dipendenti  dalla
S.p.a.  Italtel  telematica,  con  sede  in  S.  Maria  Capua  Vetere
(Caserta), unita' di Milano e di S.  Maria  Capua  Vetere  (Caserta),
tutti i reparti ad esclusione di R. e S. e tecnico-commerciale, per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  a  35 ore
settimanali,  e'  disposta  la  proroga  della   corresponsione   del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7
del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo
dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989.
   Con   decreto   ministeriale  26  settembre  1988  in  favore  dei
lavoratori - esclusi gli impiegati di settima e  ottava  categoria  -
dipendenti  dalla  S.p.a.  Italtel  telematica,  con sede in S. Maria
Capua Vetere (Caserta), occupati presso l'unita' di  S.  Maria  Capua
Vetere  (Caserta),  reparti  di  commutazione  pubblica e lavorazioni
meccaniche per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
a 35 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7
del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo
dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989.
   Con   decreto   ministeriale  26  settembre  1988  in  favore  dei
lavoratori - esclusi gli impiegati di settima e  ottava  categoria  -
occupati  presso  le  unita'  di  Palermo e Carini (Palermo), tutti i
reparti ad esclusione della  commutazione  elettromeccanica  e  degli
addetti  ad  attivita'  di  R. e S. per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  a 35 ore settimanali, e' disposta la
proroga  della  corresponsione  del   trattamento   di   integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29  febbraio
1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989.
   Con   decreto   ministeriale  26  settembre  1988  in  favore  dei
lavoratori - impiegati di settima e  ottava  categoria  -  dipendenti
dalla  S.p.a.  Italtel  S.I.T. - Societa' italiana telecomunicazioni,
con sede in Milano,  unita'  in:  Milano  e  Castelletto  di  Settimo
Milanese  (Milano), L'Aquila, Palermo, Carini (Palermo) e Roma, tutti
i  reparti  -  ad  eccezione  delle  attivita'   di   R.   e   S.   e
tecnico-commerciale  -  per  i  quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  a  35  ore  settimanali, e' disposta la proroga della
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  e  all'art.  7  del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988,  n.  48,
per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989.
   Con   decreto   ministeriale  26  settembre  1988  in  favore  dei
lavoratori - esclusi gli impiegati di settima e  ottava  categoria  -
dipendenti   dalla   S.p.a.   Italtel   S.I.T.  -  Societa'  italiana
telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati  presso  le  seguenti
unita':
    1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), interessati
tutti  i  reparti  ad  esclusione   della   produzione   commutazione
elettronica  e  della  trasmissione,  della  DVCE  e degli addetti ad
attivita' di R. e S. e tecnico-commerciale;
    2)  L'Aquila,  interessati  tutti  i  reparti ad esclusione della
commutazione elettromeccanica e degli addetti ad attivita'  di  R.  e
S.;
    3)  Roma,  interessati  tutti  i  reparti  esclusi gli addetti ad
attivita' tecnico-commerciali, per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 a 35  ore  settimanali,  e'  disposta  la
proroga   della   corresponsione   del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30  dicembre
1987,  n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1988, n. 48, per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989.
   Con   decreto   ministeriale  26  settembre  1988  in  favore  dei
lavoratori - esclusi gli impiegati di settima e  ottava  categoria  -
dipendenti   dalla   S.p.a.   Italtel   S.I.T.  -  Societa'  italiana
telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le  unita'  di
Milano  e  Castelletto  di  Settimo  Milanese  (Milano),  per il solo
reparto di divisione e commutazione elettronica (DVCE),  esclusi  gli
addetti  ad attivita' di R. e S. e tecnico-commerciali per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, e'
disposta  la  proroga  della  corresponsione   del   trattamento   di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella  legge
29  febbraio  1988,  n.  48,  per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16
luglio 1989.
   Con   decreto   ministeriale  26  settembre  1988  in  favore  dei
lavoratori - esclusi gli impiegati di settima e  ottava  categoria  -
dipendenti   dalla   S.p.a.   Italtel   S.I.T.  -  Societa'  italiana
telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati  presso  le  seguenti
unita':
    1)  Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), reparto di
produzione commutazione elettronica (DCS)  e  reparto  di  produzione
trasmissione;
    2) L'Aquila, reparto di commutazione elettromeccanica;
    3) Palermo e Carini, reparto di commutazione elettromeccanica;
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di  lavoro  da  40  a  35  ore
settimanali,   e'   disposta  la  proroga  della  corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7
del   decreto-legge   30  dicembre  1987,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,  per  il  periodo
dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989.
   Con   decreto   ministeriale  26  settembre  1988  in  favore  dei
lavoratori - compresi gli impiegati di settima e ottava  categoria  -
dipendenti   dalla  S.p.a.  Italtel  tecnoelettronica,  con  sede  in
L'Aquila ed occupati nelle unita' operative di Milano, Castelletto di
Settimo Milanese e L'Aquila, esclusi gli addetti ad attivita' di R. e
S. e tecnico-commerciali, per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 35 ore  settimanali,  e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,
per il periodo dal 18 luglio 1988 al 16 luglio 1989.
   Con  decreto  ministeriale  13  ottobre  1988  in  favore di venti
dipendenti  della  S.p.a.  Focchi  Giuseppe,   occupati   presso   lo
stabilimento  di  Rimini  (Forli'), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di lavoro da 40 a 10 ore settimanali per dieci operai ed
un intermedio e da 40 a 20  ore  settimanali  per  due  operai  e  un
intermedio,   e'   disposta   la  proroga  della  corresponsione  del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  per  il
periodo dall'8 maggio 1988 al 7 maggio 1989.