IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  8  del  testo  unico delle disposizioni di carattere
legislativo in vigore per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio,
del  maltosio  e  delle  analoghe  materie  zuccherine, approvato con
decreto ministeriale 8 luglio 1924;
  Sentito  il  laboratorio  chimico  centrale  delle dogane e imposte
indirette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  ammessa  la  restituzione dell'imposta di fabbricazione o della
corrispondente sovrimposta  di  confine  sul  glucosio,  maltosio  ed
analoghe   materie   zuccherine   impiegate  nella  fabbricazione  di
preparazioni farmaceutiche e specialita' medicinali.
  La    restituzione    dell'imposta   di   fabbricazione   o   della
corrispondente sovrimposta di confine e' commisurata  alla  quantita'
di  glucosio,  maltosio  o analoghe sostanze zuccherine, contenuta in
detti prodotti ed accertata mediante analisi dei relativi campioni da
parte  dei  competenti  laboratori  chimici  delle  dogane  e imposte
indirette.