IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924; Sentito il laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette; Decreta: Art. 1. E' ammessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine impiegate nella fabbricazione di preparazioni farmaceutiche e specialita' medicinali. La restituzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine e' commisurata alla quantita' di glucosio, maltosio o analoghe sostanze zuccherine, contenuta in detti prodotti ed accertata mediante analisi dei relativi campioni da parte dei competenti laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.