IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                   PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
               PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
 
  Visti  i  regolamenti  CEE  n.  136/66  del  22 settembre 1966 e n.
2261/84 del 17  luglio  1984,  che  stabiliscono  le  norme  generali
relative   all'aiuto   alla  produzione  e  alle  organizzazioni  dei
produttori dell'olio di oliva;
  Considerato   che   a   favore   degli   oleicoltori  associati  ad
organizzazioni di  produttori  e'  stato  gia'  corrisposto,  per  la
campagna   1986-87  l'anticipo  dell'aiuto  secondo  quanto  disposto
dall'art. 12 del citato regolamento n. 2261/84;
  Considerato  che, al contrario, non si e' potuto procedere ad alcun
pagamento dell'aiuto a favore dei produttori non  associati,  esclusi
normativamente dal regime di anticipo;
  Visto  l'art.  14,  punto  5, del citato regolamento n. 2261/84 nel
quale e' stabilito che lo Stato membro, ai fini delle verifiche e dei
controlli  della  produzione degli oleicoltori che non sono membri di
un'organizzazione  di  produttori,  utilizza   anche   gli   schedari
computerizzati;
  Ritenuto  di  dover  eliminare in via definitiva tale situazione di
sperequazione, pur nel rispetto della normativa vigente;
  Considerata la necessita' di consentire il pagamento, in favore dei
produttori non associati, dell'aiuto  alla  produzione  dell'olio  di
oliva ai medesimi spettante;
  Ritenuto   che   ai  sensi  del  predetto  regolamento  n.  2261/84
l'A.I.M.A.  deve  effettuare  i  controlli   diretti   a   verificare
l'attendibilita'  della capacita' produttiva degli oliveti dichiarati
dai produttori  interessati,  utilizzando  i  dati  risultanti  negli
archivi  computerizzati  nonche'  quelli risultanti dalle rilevazioni
effettuate ai fini della realizzazione dello schedario oleicolo;
   Considerato che l'Aima si avvale per l'effettuazione dei controlli
di cui all'art. 14, paragrafo  4,  del  regolamento  CEE  n.  2261/84
dell'Age-Control  ai  sensi  dell'art. 1, paragrafo 2, secondo comma,
terzo trattino del regolamento CEE n. 2262/84;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'A.I.M.A.   e'  autorizzata  a  corrispondere  ai  produttori  non
associati, per le domande di aiuto alla produzione dell'olio di oliva
presentate dagli stessi, una quota di aiuto alla produzione dell'olio
di oliva pari al risultato derivante dalla  applicazione  delle  rese
CEE,  previste  per ogni campagna, applicate al numero degli olivi in
produzione ricavabile dai dati in possesso dell'A.I.M.A.