IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in
base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare  gli  importi
di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni,
al fine di conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di
scadenza 17 novembre 1993 fino all'importo massimo di  nominali  lire
3.500  miliardi,  da  assegnare  con  il  sistema dell'asta marginale
riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.
  Detto  importo  e'  incrementabile di lire 10 miliardi da destinare
esclusivamente alle operazioni  di  reimpiego  di  titoli  nominativi
rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse,
da effettuare per il tramite  della  Direzione  generale  del  debito
pubblico.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due
semestralita' posticipate al 17 maggio ed al 17 novembre di ogni anno
di durata dei titoli.