IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
   Visto   il   decreto  luogotenenziale  16  gennaio  1946,  n.  12,
concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
   Vista la decisione del Consiglio CEE del 22 dicembre 1986 relativa
ai contingenti di importazione che gli Stati membri devono aprire nel
1987 nei confronti dei Paesi a commercio di Stato;
   Considerato  che non e' intervenuta alcuna decisione del Consiglio
CEE  che  autorizzi  gli  Stati  membri  ad  aprire  contingenti   di
importazione nei confronti di tali Paesi per l'anno 1988;
   Visto  il  decreto  23  dicembre  1987,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987,  relativo  ai  contingenti  di
importazione  per merci di origine Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia,
Cina, Polonia, Repubblica  democratica  tedesca,  Romania,  Ungheria,
U.R.S.S. e Vietnam, relativi al periodo 1› gennaio-31 dicembre 1988;
   Vista  la  decisione della commissione CEE del 21 ottobre 1988 che
modifica il regime  di  importazione,  istituito  con  la  sopradetta
decisione  del  Consiglio  CEE del 22 dicembre 1986 e applicato nella
Repubblica  italiana  nei  confronti  della  Repubblica   democratica
tedesca;
   Considerata  l'esigenza  di dare applicazione alla decisione della
commissione CEE del 21 ottobre 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
   Il  decreto  23 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30  dicembre  1987,  e'  modificato  per  quanto  riguarda
l'allegato  A,  nel  senso  che viene introdotto un nuovo contingente
disciplinato dall'art. 7 del decreto stesso:
 
           Importazioni dalla Repubblica democratica tedesca
 
 N.C.                 Merce                  Quantita'      Dogana
7304    Tubi e profilati cavi, senza        Tonn. 2.000     Verona
        saldatura, di ferro o di acciaio