Con decreti ministeriali 22 ottobre 1988, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di societa' cooperativa e di organismi di fatto operanti nelle province appresso indicate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono cosi' determinate: Provincia di Pisa: 1) cooperative facchini e trasportatori zona Ponte a Egola di S. Miniato: 45a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili; 2) cooperative trasportatori zona di Bientina: 45a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili. Provincia di Siena: 1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi: facchini operanti nei mercati generali: 43a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili; 2) trasporto merci per c/terzi effettuato da soci proprietari o affittuari del mezzo: autotrasportatori, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili operanti nel comune di Poggibonsi: 44a classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.173.000 mensili.