IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.
458;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  numero  delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque
classi  dell'ordine  "Al  merito  della  Repubblica  italiana"  nelle
ricorrenze   del   27  dicembre  1988  e  del  2  giugno  1989,  sara
complessivamente il seguente:
   cavaliere di gran croce   . . . . . . . . . . . . . . .  n.     30
   grande ufficiale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "     200
   commendatore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   1.000
   ufficiale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   2.500
   cavaliere   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  10.000
  La  ripartizione  tra  la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i
vari Ministeri del numero delle onorificenze, stabilito dal  presente
decreto, sara' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.