IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana" nelle ricorrenze del 27 dicembre 1988 e del 2 giugno 1989, sara complessivamente il seguente: cavaliere di gran croce . . . . . . . . . . . . . . . n. 30 grande ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 200 commendatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.000 ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.500 cavaliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.000 La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero delle onorificenze, stabilito dal presente decreto, sara' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.