IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  25  luglio  1956,  n.  838,  art. 1, e successive
modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Vista  la  legge  21  luglio  1960,  n.  739,  art. 5, e successive
modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;
  Vista  la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale n. 1041-F del 2 settembre 1988 con il
quale e' stata dichiarata la eccezionalita' dell'eccesso termico  del
periodo  giugno-luglio  1988  nel  territorio  dei  comuni di Montoro
Inferiore e Montoro  Superiore,  della  provincia  di  Avellino,  nel
territorio  dei  comuni  di  Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa,
Villa  Literno,  Villa  di  Briano,  Teverola,  Frignano,   Casaluce,
Casapesenna,  S.  Marcellino,  Carinola,  Sessa Aurunca, Falciano del
Massico, Caiazzo, Pratella, Parete, S. Tamaro,  Sant'Angelo  d'Alife,
Maddaloni,  Santa  Maria  a Vico, Arienzo, Marcianise, Santa Maria La
Fossa, Grazzanise, Piana di Monte Verna e Capua  della  provincia  di
Caserta,  nel  territorio  dei  comuni  di Acerra, Afragola, Caivano,
Poggiomarino,  Striano,  Sant'Antonio  Abate,  Pompei,  Giugliano   e
Castellammare  di  Stabia della provincia di Napoli, e nel territorio
dei  comuni  di  Battipaglia,  S.  Marzano  sul  Sarno,  Scafati,  S.
Valentino  Torio,  Angri,  Nocera  Inferiore,  Pagani, Roccapiemonte,
Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Eboli, Pontecagnano,  Castel  S.
Giorgio,  Montecorvino  Rovella, Montecorvino Pugliano, Roccadaspide,
Altavilla Silentina, Serre, Albanella, Campagna,  Agropoli,  Salerno,
Capaccio, Baronissi, Fisciano, Mercato S. Severino, Nocera Superiore,
Siano, Ascea, Salento, Omignano, Casalvelino,  Ceraso  e  Castelnuovo
Cilento della provincia di Salerno;
  Vista  la  nota  in  data 14 settembre 1988 con la quale la regione
Campania  chiede  che  sia  concessa   agli   istituti   di   credito
l'autorizzazione  a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di
credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956,  n.
838,  modificato  dall'art.  8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in
considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci  economici
delle aziende agricole colpite dall'eccesso termico;
  Ritenuto di accogliere la proposta della regione Campania;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati
a prorogare per una sola volta e per non piu' di  ventiquattro  mesi,
con  i  privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni,
nella  legge  5  luglio  1928,  n. 1760, la scadenza delle rate delle
operazioni di credito  agrario,  di  esercizio  e  di  miglioramento,
effettuate  con le aziende agricole danneggiate dall'eccesso termico,
ricadenti nel territorio dei comuni indicati in premessa, che abbiano
subito  un  danno  in  misura  non inferiore alla perdita del 35% del
prodotto lordo vendibile.
  Possono  essere  prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si
e'  verificato  l'evento,  in  data  posteriore  all'evento   stesso,
relative  ad  operazioni  di credito agrario effettuate anteriormente
all'evento.