IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  5  maggio  1957,  n. 271, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;
  Vista  la  tabella  B,  lettera B), punto 3), annessa alla legge 19
marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta  di
fabbricazione   la   benzina   consumata   per   l'azionamento  delle
autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti,  di
pertinenza  dei  vari  enti  di  assistenza  e  di pronto soccorso da
determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e  con
le modalita' da stabilirsi con lo stesso decreto;
  Visto  il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono
stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso  aventi
titolo  alla  predetta  agevolazione  fiscale e sono state dettate le
norme di applicazione dell'agevolazione stessa;
  Ritenuta  l'esigenza  di integrare l'art. 2 dello stesso decreto 24
settembre 1964 per consentire l'uso di scritture meccanografiche;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Al  termine  del secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale
24 settembre 1964 e' aggiunta la seguente frase: "o, in  alternativa,
con  allegato  un tabulato meccanografico contenente tutti i dati dei
fogli di viaggio".