IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474; Vista la tabella B, lettera B), punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalita' da stabilirsi con lo stesso decreto; Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa; Ritenuta l'esigenza di integrare l'art. 2 dello stesso decreto 24 settembre 1964 per consentire l'uso di scritture meccanografiche; Decreta: Art. 1. Al termine del secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 settembre 1964 e' aggiunta la seguente frase: "o, in alternativa, con allegato un tabulato meccanografico contenente tutti i dati dei fogli di viaggio".