IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art.  10  della  legge  7  dicembre  1951,  n. 1559, sulla
disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti;
  Visto   il   decreto   ministeriale   20   ottobre  1984,  relativo
all'autorizzazione, in via sperimentale,  della  produzione  e  della
immissione sul mercato di "acquavite o distillato di uva";
  Visto  il  decreto  ministeriale  1› dicembre 1986, con il quale il
termine  fissato  per  la  produzione  e  la  commercializzazione  di
acquavite di uva e' stato prorogato fino al dicembre 1989;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  autorizzare,  in  via  definitiva, la
produzione e l'immissione sul mercato  della  predetta  acquavite  di
uva;
  Ritenuta  l'opportunita'  di autorizzare, altresi', la produzione e
l'immissione sul mercato delle acqueviti di frutta diverse da  quelle
previste dalla citata legge n. 1559;
  Sentito il Ministro della sanita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  produzione  e  l'immissione  sul  mercato  dell'acquavite o
distillato di uva - autorizzata in via sperimentale,  con  i  decreti
ministeriali citati in premessa - e' autorizzata in via definitiva.
  2.  Per  acquavite  o  distillato  di  uva  si  intende il prodotto
ottenuto dalla distillazione del mosto fermentato di uve  fresche  in
presenza delle parti solide dei grappoli.