IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 10 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1984, relativo all'autorizzazione, in via sperimentale, della produzione e della immissione sul mercato di "acquavite o distillato di uva"; Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1986, con il quale il termine fissato per la produzione e la commercializzazione di acquavite di uva e' stato prorogato fino al dicembre 1989; Ritenuta l'opportunita' di autorizzare, in via definitiva, la produzione e l'immissione sul mercato della predetta acquavite di uva; Ritenuta l'opportunita' di autorizzare, altresi', la produzione e l'immissione sul mercato delle acqueviti di frutta diverse da quelle previste dalla citata legge n. 1559; Sentito il Ministro della sanita'; Decreta: Art. 1. 1. La produzione e l'immissione sul mercato dell'acquavite o distillato di uva - autorizzata in via sperimentale, con i decreti ministeriali citati in premessa - e' autorizzata in via definitiva. 2. Per acquavite o distillato di uva si intende il prodotto ottenuto dalla distillazione del mosto fermentato di uve fresche in presenza delle parti solide dei grappoli.