IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista  la  legge 28 gennaio 1977, n. 10, che all'art. 6 attribuisce
al Ministro dei lavori pubblici il  compito  di  stabilire,  ai  fini
della  determinazione della quota di contributo per la concessione di
edificare, il costo  di  costruzione  di  nuovi  edifici  nonche'  le
maggiorazioni   di   detto   costo  per  le  classi  di  edifici  con
caratteristiche  superiori  a  quelle  considerate  dalla  legge   1›
novembre 1965, n. 1179;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  maggio 1977, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1977, n. 146, con il quale e'  stato
determinato,  per  la  prima volta, detto costo di costruzione e sono
state stabilite le maggiorazioni di cui al menzionato art. 6;
  Visti  i  successivi  decreti  ministeriali con i quali il costo di
costruzione e' stato determinato annualmente nella misura e nei  modi
indicati  nel  decreto  ministeriale 10 maggio 1977, fino al 9 maggio
1988;
  Ritenuto  che  e'  necessario provvedere agli adempimenti di cui al
menzionato art. 6;
                               Decreta:
  Il  costo  di  costruzione  dei nuovi edifici stabilito con decreto
ministeriale 10 maggio 1977, trova  applicazione  fino  al  9  maggio
1989.
   Roma, addi' 26 ottobre 1988
                                                   Il Ministro: FERRI