IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto il proprio decreto n. 796 del 13 luglio 1988 con il quale e' stata impegnata a favore del Ministero dell'interno la somma di L. 6.000.000.000 per il proseguimento del programma di ricostituzione delle scorte di materiali assistenziali di emergenza; Ritenuta la necessita' di procedere con la massima urgenza alla ricostituzione delle scorte di materiali assistenziali di emergenza di cui sopra e' cenno e, quindi, di consentire le procedure piu' rapide per l'acquisizione dei materiali, evitando ogni causa di ritardo connessa alle procedure ed ai procedimenti anche di controllo; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, in particolare alla norma di cui all'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240; Dispone: Art. 1. Per il completamento del programma di ricostituzione delle scorte dei materiali occorrenti ai fini della protezione civile, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere impegni per un importo complessivo di L. 6.000.000.000.