IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto   l'art.  10  del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Visto  il proprio decreto n. 796 del 13 luglio 1988 con il quale e'
stata impegnata a favore del Ministero dell'interno la  somma  di  L.
6.000.000.000  per  il  proseguimento del programma di ricostituzione
delle scorte di materiali assistenziali di emergenza;
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere con la massima urgenza alla
ricostituzione delle scorte di materiali assistenziali  di  emergenza
di  cui  sopra  e'  cenno  e, quindi, di consentire le procedure piu'
rapide per l'acquisizione  dei  materiali,  evitando  ogni  causa  di
ritardo   connessa   alle  procedure  ed  ai  procedimenti  anche  di
controllo;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, in particolare alla norma di cui all'art. 8 del regio  decreto
18 novembre 1923, n. 2240;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  il  completamento del programma di ricostituzione delle scorte
dei  materiali  occorrenti  ai  fini  della  protezione  civile,   il
Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  ad  assumere impegni per un
importo complessivo di L. 6.000.000.000.