Si comunica che, ai fini del regime d'importazione, viene considerato fuoristrada l'autoveicolo cosi' come definito dal decreto del Ministero dei trasporti del 30 giugno 1988, n. 387, che ha recepito la direttiva CEE n. 87/403 del 25 giugno 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 5 settembre 1988. All'atto dell'importazione, l'operatore dovra' presentare alle autorita' doganali un atto di notorieta' o atto equivalente ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, dal quale risulti che l'autoveicolo e' conforme ai requisiti di cui alle note relative all'allegato 1 del decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 387. Le presenti disposizioni entreranno in vigore il 1 gennaio 1989. A tale data le circolari n. 43/83 del 25 maggio 1983 e n. 46/83 del 15 giugno 1983 concernenti la stessa materia dovranno considerarsi abrogate. Le autorizzazioni di importazione, rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente circolare, possono essere utilizzate per l'importazione di fuoristrada aventi le caratteristiche tecniche previste dalla presente circolare oppure dalle sopra menzionate circolari n. 43/83 e n. 46/83. Il Ministro: RUGGIERO
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alla circolare: - Il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20". - Il testo delle note relative all'allegato 1 del D.M. 30 giugno 1988, n. 387, e' il seguente: ----> Vedere Immagini da Pag. 35 a Pag. 39 della G.U. <--- ----> oppure usare il tasto funzionale opportuno <---