Si   comunica   che,  ai  fini  del  regime  d'importazione,  viene
considerato fuoristrada l'autoveicolo cosi' come definito dal decreto
del  Ministero  dei  trasporti  del  30  giugno  1988, n. 387, che ha
recepito la direttiva CEE n. 87/403 del 25  giugno  1987,  pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del 5
settembre 1988.
  All'atto  dell'importazione,  l'operatore  dovra'  presentare  alle
autorita' doganali un atto di notorieta' o atto equivalente ai  sensi
dell'art.   4   della   legge  n.  15/1968,  dal  quale  risulti  che
l'autoveicolo e' conforme ai requisiti  di  cui  alle  note  relative
all'allegato 1 del decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 387.
  Le presenti disposizioni entreranno in vigore il 1› gennaio 1989. A
tale data le circolari n. 43/83 del 25 maggio 1983 e n. 46/83 del  15
giugno  1983  concernenti  la  stessa  materia  dovranno considerarsi
abrogate.
  Le autorizzazioni di importazione, rilasciate prima dell'entrata in
vigore  della  presente  circolare,  possono  essere  utilizzate  per
l'importazione  di  fuoristrada  aventi  le  caratteristiche tecniche
previste dalla  presente  circolare  oppure  dalle  sopra  menzionate
circolari n. 43/83 e n. 46/83.
                                                Il Ministro: RUGGIERO
 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alla circolare:
             -  Il  testo  dell'art.  4  della legge n. 15/1968 e' il
          seguente:
             "Art.   4   (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
          notorieta'). L'atto di notorieta' concernente fatti,  stati
          o   qualita'  personali  che  siano  a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere la  documentazione,  o  dinanzi  ad  un  notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato   dal   sindaco,   il   quale   provvede    alla
          autenticazione  della sottoscrizione con l'osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20".
             -  Il  testo delle note relative all'allegato 1 del D.M.
          30 giugno 1988, n. 387, e' il seguente:
 
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