AVVERTENZA:
   Il  testo  coordinato  e'  stato redatto dal Ministero di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11  dicembre
1984, n. 839.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((....))
 
                               Art. 1.
 
  1.  In  attesa  di  un'organica  disciplina  da  definire  con  una
legge-quadro  sull'edilizia  scolastica  e  al  fine  di   assicurare
prioritariamente  la  piena  e  razionale  utilizzazione di tutti gli
edifici scolastici, anche mediante l'assegnazione in uso di parte  di
essi  a  scuole  di  tipo  diverso  da  quello  per  il  quale l'ente
proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore
agli  studi,  d'intesa  con  gli  enti locali competenti e sentito il
consiglio scolastico provinciale, definisce annualmente un  piano  di
utilizzazione  di  tutti gli edifici e locali scolastici disponibili,
tenuto  conto  delle  esigenze  connesse  con  la  consistenza  della
popolazione  scolastica,  anche  nel  quinquennio  successivo, con la
formazione  delle  classi  e  con  lo  svolgimento  delle  specifiche
attivita' didattiche di ciascun tipo di scuola.
  2. Il piano di utilizzazione e' comunicato alla regione.
  3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario dei locali da
utilizzare, qualora si tratti  di  enti  diversi,  sono  regolati  da
apposita  convenzione, che puo' prevedere anche l'assegnazione in uso
gratuito.
  4. L'approvazione della convenzione comporta l'obbligo dei soggetti
in essa indicati di darvi esecuzione nei tempi  e  con  le  modalita'
stabilite.