AVVERTENZA: Il testo coordinato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((....)) Art. 1. 1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro sull'edilizia scolastica e al fine di assicurare prioritariamente la piena e razionale utilizzazione di tutti gli edifici scolastici, anche mediante l'assegnazione in uso di parte di essi a scuole di tipo diverso da quello per il quale l'ente proprietario ha l'obbligo della fornitura dei locali, il provveditore agli studi, d'intesa con gli enti locali competenti e sentito il consiglio scolastico provinciale, definisce annualmente un piano di utilizzazione di tutti gli edifici e locali scolastici disponibili, tenuto conto delle esigenze connesse con la consistenza della popolazione scolastica, anche nel quinquennio successivo, con la formazione delle classi e con lo svolgimento delle specifiche attivita' didattiche di ciascun tipo di scuola. 2. Il piano di utilizzazione e' comunicato alla regione. 3. I rapporti tra ente obbligato ed ente proprietario dei locali da utilizzare, qualora si tratti di enti diversi, sono regolati da apposita convenzione, che puo' prevedere anche l'assegnazione in uso gratuito. 4. L'approvazione della convenzione comporta l'obbligo dei soggetti in essa indicati di darvi esecuzione nei tempi e con le modalita' stabilite.