IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Bari,  approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162; 
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Bari e convalidati  dal  Consiglio  universitario
nazionale nel suo parere; 
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso: 
 
                           Articolo unico 
 
  Dopo l'art. 353, al titolo XXII,  con  il  conseguente  scorrimento
della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti
nuovi articoli  con  l'intitolazione  "Normativa  generale  -  Scuole
dirette a fini speciali": 
 
                         NORMATIVA GENERALE 
                   Scuole dirette a fini speciali 
 
  Art. 354. - Nell'Universita' di Bari sono istituite  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 le seguenti  scuole
dirette a fini speciali: 
   scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia; 
   scuola per igieniste dentali; 
   scuola di preparazione per tecnici di audiometria; 
   scuola di preparazione per tecnici di colpocitologia; 
   scuole di preparazione per tecnici di logopedia; 
   scuola speciale per tecnici di igiene ambientale e del lavoro; 
   scuola  per  la  formazione  teorico-pratica  di  terapisti  della
riabilitazione; 
   scuola per tecnici in  maricoltura,  pesca  e  trasformazione  dei
prodotti (da decentrare a Taranto); 
   scuola per tecnici in biologia del mare (da decentrare a Taranto);
   scuola speciale di economia  e  merceologia  degli  alimenti  (non
   attivata), per le quali vige la normativa generale  riportata  nei
   successivi articoli. 
  Art. 355. - Sono ammessi alle scuole  dirette  a  fini  speciali  i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
conformita' con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi  di
laurea, fatto  salvo  eventuale  ulteriore  requisito  di  ammissione
previsto per le singole scuole, cioe' il possesso della qualifica  di
base. 
  Il  numero  massimo  degli  iscrivibili  per  ciascuna  scuola   e'
determinato nella normativa specifica. 
  Art. 356. - Qualora il  numero  degli  aspiranti  sia  superiore  a
quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei  limiti  dei
posti  disponibili,  e'  subordinato  al  superamento  di  un   esame
consistente in  una  prova  scritta  che  potra'  svolgersi  mediante
domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un  colloquio
e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del  punteggio  a
disposizione della commissione esaminatrice,  dei  titoli  di  studio
richiesti per l'ammissione; le modalita' e il programma di tali prove
vengono indicati nel bando di  concorso  per  ciascuna  scuola.  Sono
ammessi ai corsi  i  candidati  che  in  relazione  al  numero  delle
iscrizioni disponibili si siano collocati in  posizione  utile  nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
La commissione per l'esame di  ammissione  e'  costituita  da  cinque
professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. 
  Art. 357. -  L'importo  delle  tasse  e  sovrattasse  dovute  dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge. I contributi sono stabiliti anno per  anno  dal  consiglio  di
amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della scuola. 
  Art. 358. - Sono organi della scuola il direttore  e  il  consiglio
della scuola. 
  Art. 359. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E'  un
professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia.  In  caso
di motivato impedimento dei professori di prima fascia  la  direzione
e' affidata a professori di seconda fascia. 
  Il direttore e' eletto  dal  consiglio  della  scuola,  di  cui  al
successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede,
ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie  dei
presidenti di consiglio di corso di laurea. 
  Il direttore promuove, per la stipula attraverso  il  consiglio  di
amministrazione ed il rettore,  le  convenzioni  per  lo  svolgimento
delle attivita' di formazione. 
  Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si  applicano
le   norme   dettate   per   gli   istituti   dal   regolamento   per
l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'. 
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. 
  Nel manifesto annuale degli studi  viene  indicata  la  sede  della
direzione della scuola. 
  Art. 360. - Il consiglio  della  scuola  e'  composto  da  tutti  i
docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a  contratto,
da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto
dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80  e
ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 382/80. 
  In  ogni  caso  al  consiglio  della  scuola  partecipa  anche  una
rappresentanza dei ricercatori che svolgono attivita'  nella  scuola,
secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 162/82. 
  Art. 361. - Il consiglio della scuola  ne  conduce  e  coordina  le
attivita',  con  i  consigli  dei  dipartimenti  e   delle   facolta'
interessate, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli
insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. 
  In prima istituzione, i  docenti  che  costituiscono  il  consiglio
della scuola vengono  designati  in  rapporto  agli  insegnamenti  da
attivare con apposita delibera dei consigli di facolta'  interessate,
sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. 
  Art. 362. - Lo studente e'  tenuto  a  seguire  tutti  i  corsi  di
lezione e  a  partecipare  a  tutte  le  attivita'  pratiche  e  alle
esercitazioni previste, per ciascun  anno  di  corso,  dal  manifesto
degli studi pubblicato annualmente dal  consiglio  della  scuola  nel
quadro delle norme piu' sotto indicate. 
  La frequenza alla scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti. 
  Le modalita' di accertamento della frequenza sono  determinate  nel
manifesto degli studi. 
  Art. 363. - L'organizzazione didattica della scuola avviene con  le
modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola  si  applicano
le disposizioni di legge e di regolamento  riguardanti  gli  studenti
universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 162/82. 
  Art.  364.  -  Il  corso  si  conclude  con  un  esame  di  diploma
consistente  nella  presentazione  e  discussione  di  un   elaborato
finalizzato alla  professionalita'  specifica  predisposta  sotto  la
guida di un docente.