IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente l'attuazione delle direttive CEE n. 75/442, relativa ai rifiuti; n. 76/403, relativa allo smaltimento dei policloro difenili e dei policlorati fenili e n. 78/319, relativa ai rifiuti tossici e nocivi; Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441; Vista la propria ordinanza n. 718/FPC/ZA dell'8 aprile 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 1986, concernente misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; Vista la propria ordinanza n. 727/FPC/ZA del 28 aprile 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1986, concernente disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza nel territorio inquinato dai rifiuti tossici e nocivi, con la quale e' stata autorizzata la stipula di un'apposita convenzione con la societa' Castalia S.p.a., costituita dall'Istituto per la ricostruzione industriale, alla quale affidare sia la elaborazione dei dati che la esecuzione degli interventi di emergenza; Considerato che a tale societa' e' stato richiesto di effettuare una verifica sullo stato dei luoghi nello stabilimento Enichem agricoltura di Avenza di Carrara; Vista la convenzione n. 8 del 17 gennaio 1987, stipulata con la Castalia S.p.a.; Viste le conclusioni della riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile in data 28 ottobre 1987, risultanti dal verbale e consistenti nella decisione di provvedere alla messa in sicurezza dei rifiuti, impegnando per l'esecuzione delle opere la preventivata somma di lire 1 miliardo; Vista la relazione del 15 aprile 1988 sul sopralluogo effettuato dall'Istituto superiore di sanita', trasmessa dal Ministero della sanita' con lettera del 25 maggio 1988, nella quale e' posta in evidenza l'assoluta necessita' di mettere in sicurezza tutti i prodotti "attualmente stoccati al di fuori di qualsiasi norma"; Visto il verbale dell'ultima riunione, tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile in data 13 ottobre 1988, durante la quale e' stato ribadito l'impegno di definire in tempi brevi il problema del risanamento delle aree dello stabilimento; Tenuto conto che dalle varie indagini effettuate e' emerso che la situazione dell'abbandono dei reflui industriali costituisce pericolo incombente per la pubblica incolumita', valutati i potenziali rischi di inquinamento delle falde superficiali, di incendi e di estensione dell'inquinamento stesso; Ravvisata, pertanto, la necessita' di adottare provvedimenti straordinari allo scopo di eliminare i rischi attualmente esistenti e per garantire le condizioni di sicurezza e la salvaguardia della salute pubblica; Ravvisata, altresi', la opportunita' di costituire presso la prefettura di Carrara un comitato tecnico operativo di vigilanza e di collaudo, incaricato di esprimere valutazioni e pareri sulle proposte formulate dalla societa' affidataria dei lavori, nonche' di dare, se necessario, indirizzi e suggerimenti alla societa' stessa, per la migliore esecuzione delle opere; Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente; Sentito il Ministero della sanita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Fatti salvi il diritto di rivalsa ed ogni altra azione in danno dei responsabili, le attivita' occorrenti per la messa in sicurezza provvisoria delle sostanze tossiche e nocive, giacenti nell'ambito dello stabilimento Enichem agricoltura in Avenza di Carrara, sono dichiarate urgenti ed indifferibili.