IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, concernente  l'attuazione  delle  direttive  CEE  n.  75/442,
relativa  ai  rifiuti;  n.  76/403,  relativa  allo  smaltimento  dei
policloro difenili e dei policlorati fenili e n. 78/319, relativa  ai
rifiuti tossici e nocivi;
  Visto   l'art.  17  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  718/FPC/ZA  dell'8  aprile 1986,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  83  del  10  aprile  1986,
concernente misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento
dei rifiuti tossici e nocivi;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  727/FPC/ZA  del  28 aprile 1986,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  5  maggio  1986,
concernente  disposizioni  per  la  realizzazione degli interventi di
emergenza nel territorio inquinato dai rifiuti tossici e nocivi,  con
la  quale  e' stata autorizzata la stipula di un'apposita convenzione
con la societa' Castalia  S.p.a.,  costituita  dall'Istituto  per  la
ricostruzione  industriale,  alla  quale affidare sia la elaborazione
dei dati che la esecuzione degli interventi di emergenza;
  Considerato  che  a  tale societa' e' stato richiesto di effettuare
una verifica  sullo  stato  dei  luoghi  nello  stabilimento  Enichem
agricoltura di Avenza di Carrara;
  Vista  la  convenzione  n.  8 del 17 gennaio 1987, stipulata con la
Castalia S.p.a.;
  Viste le conclusioni della riunione tenutasi presso il Dipartimento
della protezione civile in  data  28  ottobre  1987,  risultanti  dal
verbale  e  consistenti  nella  decisione di provvedere alla messa in
sicurezza dei rifiuti, impegnando per  l'esecuzione  delle  opere  la
preventivata somma di lire 1 miliardo;
  Vista  la  relazione  del 15 aprile 1988 sul sopralluogo effettuato
dall'Istituto superiore di sanita',  trasmessa  dal  Ministero  della
sanita'  con  lettera  del  25  maggio  1988, nella quale e' posta in
evidenza l'assoluta  necessita'  di  mettere  in  sicurezza  tutti  i
prodotti "attualmente stoccati al di fuori di qualsiasi norma";
  Visto   il   verbale   dell'ultima  riunione,  tenutasi  presso  il
Dipartimento della protezione civile in data 13 ottobre 1988, durante
la  quale  e'  stato ribadito l'impegno di definire in tempi brevi il
problema del risanamento delle aree dello stabilimento;
  Tenuto  conto  che dalle varie indagini effettuate e' emerso che la
situazione dell'abbandono dei reflui industriali costituisce pericolo
incombente  per la pubblica incolumita', valutati i potenziali rischi
di inquinamento delle falde superficiali, di incendi e di  estensione
dell'inquinamento stesso;
  Ravvisata,   pertanto,  la  necessita'  di  adottare  provvedimenti
straordinari allo scopo di eliminare i rischi attualmente esistenti e
per  garantire  le  condizioni  di  sicurezza e la salvaguardia della
salute pubblica;
  Ravvisata,  altresi',  la  opportunita'  di  costituire  presso  la
prefettura di Carrara un comitato tecnico operativo di vigilanza e di
collaudo, incaricato di esprimere valutazioni e pareri sulle proposte
formulate dalla societa' affidataria dei lavori, nonche' di dare,  se
necessario,  indirizzi  e  suggerimenti  alla societa' stessa, per la
migliore esecuzione delle opere;
  Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;
  Sentito il Ministero della sanita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Fatti salvi il diritto di rivalsa ed ogni altra azione in danno dei
responsabili, le attivita'  occorrenti  per  la  messa  in  sicurezza
provvisoria  delle  sostanze  tossiche e nocive, giacenti nell'ambito
dello stabilimento Enichem agricoltura in  Avenza  di  Carrara,  sono
dichiarate urgenti ed indifferibili.