IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590;
  Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Visto  il  decreto-legge  26  gennaio  1987, n. 10, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119;
  Vista l'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988 con la quale sono
state dettate disposizioni  per  interventi  urgenti  finalizzati  al
ristoro  dei  danni causati dalle avversita' atmosferiche del mese di
agosto 1988 nel comune di  Edolo,  nelle  province  di  Pordenone  ed
Udine,  Pavia e Milano e dal nubifragio del 15 settembre in provincia
di Ragusa;
  Visto il decreto del presidente della giunta della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 0452 del 7 novembre 1988  con  il  quale  e'
stato  individuato  come  danneggiato  dalle  eccezionali  avversita'
atmosferiche del 20 agosto 1988  anche  il  comune  di  Cordenons  in
provincia  di  Pordenone, ad integrazione della individuazione di cui
al  decreto  del  medesimo  presidente  della  giunta  regionale   n.
0358/PRES del 1› settembre 1988, citato nelle premesse della predetta
ordinanza;
  Ritenuto   doversi   stralciare   delle   disposizioni  di  cui  al
sopracitato provvedimento gli interventi finalizzati al  ristoro  dei
danni prodotti dal nubifragio del 15 settembre 1988 a Comiso ed altri
comuni della provincia di Ragusa, essendo per  i  medesimi  danni  in
fase di completamento le relative istruttorie;
  Ravvisata  la  necessita',  in  conformita'  di quanto previsto dal
comma 2 dell'art. 1 della predetta ordinanza, di definire i criteri e
le  modalita'  per  l'erogazione  e  l'assunzione dei mutui di cui al
comma 1 del medesimo articolo e di ripartire  la  disponibilita'  ivi
prevista  in lire 100 miliardi tra le regioni Friuli-Venezia Giulia e
Lombardia;
  Ravvisata  altresi'  la  necessita' di integrare le disposizioni di
cui all'art. 3 della piu' volte citata ordinanza n. 1585/FPC  del  24
ottobre 1988 inserendo una disposizione relativa ai danni arrecati ai
settori produttivi a beneficio dei comuni colpiti dal nubifragio  del
29  agosto  1988  nelle  province di Pavia e Milano e di integrare le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;
  Sentiti  i Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Sentite le regioni Friuli-Venezia Giulia e Lombardia;
  Avvalendosi  dei  poteri  eccezionali  conferitigli ed in deroga ad
ogni contraria norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  1.  L'autorizzazione  all'assunzione  di  mutui  di cui all'art. 1,
comma 1, della ordinanza n. 1585/FPC  del  24  ottobre  1988,  citata
nelle  premesse, e' stabilita in lire 28 miliardi e 500 milioni per i
comuni delle province di Pordenone ed Udine individuati con i decreti
del  presidente  della  giunta  della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia n. 0358/PRES del 1› settembre 1988 e n. 0452  del  7  novembre
1988,  in  lire  5  miliardi 530 milioni per il comune di Edolo ed in
lire 65 miliardi e 970 milioni per i comuni delle province di Pavia e
Milano  indicati  nell'allegato  A  che  forma parte integrante della
presente ordinanza.