IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590; Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119; Vista l'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988 con la quale sono state dettate disposizioni per interventi urgenti finalizzati al ristoro dei danni causati dalle avversita' atmosferiche del mese di agosto 1988 nel comune di Edolo, nelle province di Pordenone ed Udine, Pavia e Milano e dal nubifragio del 15 settembre in provincia di Ragusa; Visto il decreto del presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 0452 del 7 novembre 1988 con il quale e' stato individuato come danneggiato dalle eccezionali avversita' atmosferiche del 20 agosto 1988 anche il comune di Cordenons in provincia di Pordenone, ad integrazione della individuazione di cui al decreto del medesimo presidente della giunta regionale n. 0358/PRES del 1 settembre 1988, citato nelle premesse della predetta ordinanza; Ritenuto doversi stralciare delle disposizioni di cui al sopracitato provvedimento gli interventi finalizzati al ristoro dei danni prodotti dal nubifragio del 15 settembre 1988 a Comiso ed altri comuni della provincia di Ragusa, essendo per i medesimi danni in fase di completamento le relative istruttorie; Ravvisata la necessita', in conformita' di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 della predetta ordinanza, di definire i criteri e le modalita' per l'erogazione e l'assunzione dei mutui di cui al comma 1 del medesimo articolo e di ripartire la disponibilita' ivi prevista in lire 100 miliardi tra le regioni Friuli-Venezia Giulia e Lombardia; Ravvisata altresi' la necessita' di integrare le disposizioni di cui all'art. 3 della piu' volte citata ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988 inserendo una disposizione relativa ai danni arrecati ai settori produttivi a beneficio dei comuni colpiti dal nubifragio del 29 agosto 1988 nelle province di Pavia e Milano e di integrare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo; Sentiti i Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Sentite le regioni Friuli-Venezia Giulia e Lombardia; Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. 1. L'autorizzazione all'assunzione di mutui di cui all'art. 1, comma 1, della ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, citata nelle premesse, e' stabilita in lire 28 miliardi e 500 milioni per i comuni delle province di Pordenone ed Udine individuati con i decreti del presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 0358/PRES del 1 settembre 1988 e n. 0452 del 7 novembre 1988, in lire 5 miliardi 530 milioni per il comune di Edolo ed in lire 65 miliardi e 970 milioni per i comuni delle province di Pavia e Milano indicati nell'allegato A che forma parte integrante della presente ordinanza.