IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto   l'art.   4   del   testo  unico  delle  leggi  sulle  tasse
automobilistiche,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
  Visto  l'art.  6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente
la nuova disciplina degli abbonamenti  alle  radioaudizioni  per  gli
apparecchi   radioriceventi  installati  a  bordo  di  autoveicoli  e
autoscafi;
  Visto  l'art.  4  della  legge  16  maggio  1970,  n.  281, recante
provvedimenti finanziari per l'attuazione  delle  regioni  a  statuto
ordinario;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  marzo  1980,  che  approva la
convenzione stipulata in data 13 marzo 1980, con la quale sono  stati
affidati  all'Automobile  club  d'Italia  (ACI)  i servizi, per conto
dello  Stato,  di  riscossione   delle   tasse   automobilistiche   e
dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti
tributi, anche se eseguiti a mezzo dei conti correnti postali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1986, che approva la
convenzione 26 novembre  1986  analoga  a  quella  sopra  indicata  e
relativa agli anni dal 1987 al 1995;
  Ritenuto  che  giusta  quanto previsto dal primo comma dell'art. 20
della convenzione approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1986
vanno  rimborsate  con  i criteri ribaditi all'art. 27, ottavo comma,
della previgente convenzione anche le  maggiori  spese  di  personale
relative al periodo 22-31 dicembre 1986;
  Viste   le  istanze  avanzate  dall'Automobile  club  d'Italia  per
ottenere il rimborso dei maggiori costi sopportati nell'anno 1986 per
spese   di   personale,   quantificate   dallo   stesso  ente  in  L.
8.697.137.453 per il periodo dal 22 dicembre 1985 al 21 dicembre 1986
e in L. 225.654.495 per il periodo 22-31 dicembre 1986;
  Vista  la  legge 20 marzo 1975, n. 70, riguardante il riordinamento
degli  enti  pubblici  e  del  rapporto  di  lavoro   del   personale
dipendente, e successive disposizioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.
411, concernente la disciplina del rapporto di lavoro  del  personale
degli enti del parastato;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979,
n. 509, riguardante l'approvazione della disciplina del  rapporto  di
lavoro  del personale del parastato contenuta nell'ipotesi di accordo
del 31 luglio 1979, per la parte non ritenuta  in  contrasto  con  la
legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Visti  gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, concernente  misure  per
il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
346, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale  degli
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Visti  il  decreto-legge  11  gennaio  1985, n. 2, convertito nella
legge 8 marzo 1985, n. 72, e il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154,
convertito  nella  legge  11  luglio  1986,  n.  341,  concernenti il
trattamento economico dei dirigenti parastatali;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  del Presidente della Repubblica 1›
febbraio  1986,  n.  13,  riguardante  la  modifica  del   meccanismo
dell'indennita' integrativa speciale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
267,  riguardante  norme   risultanti   dalla   disciplina   prevista
dall'accordo  26  marzo  1987,  concernente  il  comparto  degli enti
pubblici non economici;
  Constatato  che nell'anno 1986 si sono verificati aumenti del costo
del personale parastatale rispetto al 1978;
  Viste   le   risultanze  degli  accertamenti  svolti  dal  servizio
permanente  di  controllo  all'ACI  e  alla  SIAE,   che   confermano
l'esattezza  delle  somme  chieste  a  rimborso dall'ACI nelle misure
innanzi specificate;
  Visti  i pareri del Consiglio di Stato, sezione III, 14 giugno 1983
e 26 giugno 1984;
                               Decreta:
  All'Automobile  club d'Italia compete il rimborso della somma di L.
8.922.791.950 per le maggiori spese di personale sostenute  nell'anno
1986.
  La  somma  suindicata  deve  essere  addebitata  allo  Stato e alle
regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto per ciascun  ente
riscosso  per  tasse  automobilistiche  e  abbonamenti  all'autoradio
nell'anno 1986.
  L'Automobile   club   d'Italia,  conformemente  a  quanto  previsto
dall'art. 28 della  convenzione  ACI-Finanze  approvata  con  decreto
ministeriale   20   marzo  1980  e  con  l'applicazione  dei  criteri
suindicati, e' autorizzato a trattenere la somma di L. 8.922.791.950,
in   occasione   del   primo   versamento   delle   quote   di  tasse
automobilistiche e  abbonamento  all'autoradio  effettuato  a  favore
degli  aventi  diritto posteriormente alla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti.
   Roma, addi' 22 settembre 1988
                                                 Il Ministro: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 novembre 1988
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 6