IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi; Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1980, che approva la convenzione stipulata in data 13 marzo 1980, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (ACI) i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi, anche se eseguiti a mezzo dei conti correnti postali; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1986, che approva la convenzione 26 novembre 1986 analoga a quella sopra indicata e relativa agli anni dal 1987 al 1995; Ritenuto che giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 20 della convenzione approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1986 vanno rimborsate con i criteri ribaditi all'art. 27, ottavo comma, della previgente convenzione anche le maggiori spese di personale relative al periodo 22-31 dicembre 1986; Viste le istanze avanzate dall'Automobile club d'Italia per ottenere il rimborso dei maggiori costi sopportati nell'anno 1986 per spese di personale, quantificate dallo stesso ente in L. 8.697.137.453 per il periodo dal 22 dicembre 1985 al 21 dicembre 1986 e in L. 225.654.495 per il periodo 22-31 dicembre 1986; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, riguardante il riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, e successive disposizioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, concernente la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti del parastato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, riguardante l'approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale del parastato contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979, per la parte non ritenuta in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70; Visti gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, concernente misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; Visti il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito nella legge 8 marzo 1985, n. 72, e il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito nella legge 11 luglio 1986, n. 341, concernenti il trattamento economico dei dirigenti parastatali; Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, riguardante la modifica del meccanismo dell'indennita' integrativa speciale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, riguardante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 26 marzo 1987, concernente il comparto degli enti pubblici non economici; Constatato che nell'anno 1986 si sono verificati aumenti del costo del personale parastatale rispetto al 1978; Viste le risultanze degli accertamenti svolti dal servizio permanente di controllo all'ACI e alla SIAE, che confermano l'esattezza delle somme chieste a rimborso dall'ACI nelle misure innanzi specificate; Visti i pareri del Consiglio di Stato, sezione III, 14 giugno 1983 e 26 giugno 1984; Decreta: All'Automobile club d'Italia compete il rimborso della somma di L. 8.922.791.950 per le maggiori spese di personale sostenute nell'anno 1986. La somma suindicata deve essere addebitata allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto per ciascun ente riscosso per tasse automobilistiche e abbonamenti all'autoradio nell'anno 1986. L'Automobile club d'Italia, conformemente a quanto previsto dall'art. 28 della convenzione ACI-Finanze approvata con decreto ministeriale 20 marzo 1980 e con l'applicazione dei criteri suindicati, e' autorizzato a trattenere la somma di L. 8.922.791.950, in occasione del primo versamento delle quote di tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio effettuato a favore degli aventi diritto posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti. Roma, addi' 22 settembre 1988 Il Ministro: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 novembre 1988 Registro n. 52 Finanze, foglio n. 6