IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  27  dicembre  1973, n. 876, recante aumento della
quota di partecipazione dell'Italia al capitale della  Banca  europea
per gli investimenti (B.E.I.);
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3  di detta legge, che accorda la
garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per  il  pagamento
degli  interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi
con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne  il  ricavo
al  finanziamento  di  iniziative  da  realizzare  nel  territorio di
competenza della Cassa per il Mezzogiorno,  disponendo  altresi'  che
gli  istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di
cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del
Ministro del tesoro;
  Vista la domanda in data 5 agosto 1988 con la quale il Mediocredito
Emilia-Romagna ha  chiesto  di  essere  abilitato  ad  effettuare  le
operazioni finanziarie suddette;
  Considerato  che  detto  Mediocredito,  con decreto ministeriale 25
settembre 1987, n. 875, e' gia' stato abilitato ad operare nelle aree
del  Mezzogiorno  ai  sensi  dell'art. 65 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
  Ritenuto che si possa provvedere in merito;
                               Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre
1973, n. 876, il Mediocredito Emilia-Romagna e' abilitato a contrarre
prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il
ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di
competenza   della   Cassa  per  il  Mezzogiorno  nel  settore  delle
infrastrutture e dei servizi ed in quello dei  progetti  speciali  di
cui  all'art.  2  della  legge  6  ottobre 1971, n. 853, e successive
modificazioni, a  condizione  che  l'utilizzo  dei  finanziamenti  in
questione  avvenga,  fermi restando i limiti posti per l'operativita'
fuori regione, nel rispetto della normativa legislativa e  statutaria
che regolamenta l'attivita' dell'istituto medesimo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 ottobre 1988
                                                   Il Ministro: AMATO