IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista   la   legge  22  dicembre  1960,  n.  1612,  concernente  il
riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere  doganale
e  la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli
spedizionieri doganali ed, in particolare, gli articoli 6 e 16;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  marzo 1964, che stabilisce le
norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612,  innanzi
citata,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 102 del 24 aprile 1964, ed in particolare, l'art. 42, e successive
modificazioni;
  Vista  la  richiesta n. 922/GDM/SM dell'11 marzo 1988, avanzata dal
Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, volta  ad  ottenere
l'aumento da L. 200.000 a L. 300.000 della quota annuale dovuta dagli
iscritti all'albo professionale a termine dell'art. 6 della legge  16
dicembre 1960 e dell'art. 42, e successive modificazioni, del decreto
ministeriale 10 marzo 1964;
  Ritenuta fondata tale richiesta;
  Sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  La  quota  annuale  dovuta  dagli iscritti all'albo nazionale degli
spedizionieri doganali ai sensi dell'art. 6 della legge  22  dicembre
1960, n. 1612, e dell'art. 42 del decreto ministeriale 10 marzo 1964,
e' elevata da lire duecentomila a lire trecentomila a  decorrere  dal
1› gennaio 1989.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 22 ottobre 1988
                                          Il Ministro delle finanze
                                                    COLOMBO
 Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
       FORMICA