IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Viste  le ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA
del 5 giugno 1984 e n. 380/FPC/ZA del  23  ottobre  1984,  pubblicate
rispettivamente  nella  Gazzetta Ufficiale n. 136 del 18 maggio 1984,
n. 165 del 16 giugno 1984 e n. 299 del 30 ottobre  1984,  concernenti
l'attribuzione  di  un  contributo  per  le sistemazioni autonome dei
nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto  del  terremoto  del
7-11 maggio 1984, prorogate, da ultimo, con ordinanza n. 1545/FPC del
25 agosto 1988, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  210  del  7
settembre 1988;
  Vista  l'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1988;
  Considerato  che  il  reinsediamento  della  popolazione  sistemata
precariamente non e' ancora completato, essendo tuttora  assoggettate
ad  interventi  di  riattazione connessi a progetti edilizi unitari o
ricostruzione talune abitazioni danneggiate dai movimenti sismici  in
argomento;
  Visto  il  telegramma  n.  466/207/P.C.  del 17 ottobre 1988 con il
quale il prefetto di L'Aquila segnala l'opportunita'  di  intervenire
ancora con misure incentivanti in favore dei nuclei familiari rimasti
senza tetto e  sistemati  autonomamente,  tuttora  impossibilitati  a
rientrare nelle proprie abitazioni;
  Ravvisata l'opportunita' di aderire alla sopraenunciata richiesta;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Il termine di sei mesi, indicato nell'art. 1 delle ordinanze numeri
206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA  del  5  giugno  1984  e
380/FPC/ZA  del  23  ottobre 1984 citate nelle premesse, prorogato da
ultimo  con  l'ordinanza  n.  1545/FPC  del   25   agosto   1988   e'
ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi.
  Restano  ferme  le  limitazioni temporali previste al secondo comma
della  ordinanza  n.  1355/FPC  del  5  febbraio  1988  citata  nelle
premesse.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 16 novembre 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO