IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1982, n. 938; Visto il comma 8 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che prevede lo stanziamento di lire 115 miliardi per il ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dai terremoti dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo; Vista l'ordinanza n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1987, con la quale si dettano norme in merito ai compensi professionali e alla revisione prezzi per tutte le opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile; Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, con la quale vengono disposte misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Viste le segnalazioni delle regioni interessate concernenti i danni subiti dal patrimonio edilizio a seguito dei terremoti sopracitati; Visto il verbale della riunione del 19 ottobre 1988 indetta dal servizio opere pubbliche d'emergenza con la partecipazione del Gruppo nazionale difesa dai terremoti e dell'Istituto nazionale di geofisica, dal quale risulta l'elenco dei comuni che, pur non potendosi definire danneggiati, comprendono nel loro patrimonio edilizio alcune unita' strutturali danneggiate dagli eventi sismici in argomento. Dal verbale risulta, altresi', relativamente al sisma del luglio 1987 nella regione Marche, la individuazione di due zone che comprendono edifici con diversi livelli di danno subito e precisamente: zona A per maggior livello di danno e zona B per minor livello di danno; Vista l'ordinanza n. 1006/FPC/ZA del 5 giugno 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1987, con la quale sono state assegnate rispettivamente la somma di lire 1.590 milioni al provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna e la somma di lire 1.930 milioni alla regione Emilia-Romagna per l'esecuzione delle opere urgenti e indifferibili finalizzate ad eliminare pericoli incombenti derivanti dalla inagibilita' di alcuni edifici pubblici nonche' la somma di lire 80 milioni alla regione Emilia-Romagna per lo studio sulla vulnerabilita' degli edifici pubblici e privati ricadenti nel proprio territorio. Dette assegnazioni, per l'importo complessivo di lire 3.600 milioni, graveranno, comunque, sulla somma individuata nel dispositivo della presente ordinanza per il sisma dell'aprile-maggio 1987 nelle province di Modena e Reggio Emilia; Ritenuto di dover procedere alla ripartizione della somma di lire 115 miliardi assegnata con la legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' di stabilire la disciplina tecnico-procedurale per l'assegnazione dei contributi per il ripristino degli edifici danneggiati dai terremoti citati in titolo; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma. Dispone: Art. 1. La somma di lire 115 miliardi di cui al comma 8, art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), sulla base delle segnalazioni pervenute dalle regioni interessate, e' cosi' ripartita: lire 20 miliardi per gli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli romani; lire 50 miliardi per gli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987, nelle province di Modena e Reggio Emilia; lire 40 miliardi per gli eventi sismici del 3 e 6 luglio 1987 nella regione Marche; lire 5 miliardi per gli eventi sismici del 3 e 6 luglio in provincia di Arezzo. Le somme di cui al precedente comma, sono destinate nella misura minima del 50% agli interventi di ripristino del patrimonio pubblico e dell'edilizia di culto.