IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1982, n. 938;
  Visto il comma 8 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
prevede lo stanziamento di lire 115 miliardi per  il  ripristino  del
patrimonio edilizio danneggiato dai terremoti dell'aprile-maggio 1987
nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e  del
luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo;
  Vista  l'ordinanza  n.  987/FPC/ZA  del  20 maggio 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1987, con  la  quale  si
dettano  norme  in  merito ai compensi professionali e alla revisione
prezzi per tutte le opere  con  onere  a  carico  del  Fondo  per  la
protezione civile;
  Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, con la  quale  vengono
disposte  misure  dirette  ad accelerare le procedure di approvazione
dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico  del  Fondo
della protezione civile;
  Viste le segnalazioni delle regioni interessate concernenti i danni
subiti dal patrimonio edilizio a seguito dei terremoti sopracitati;
  Visto  il  verbale  della  riunione del 19 ottobre 1988 indetta dal
servizio opere pubbliche d'emergenza con la partecipazione del Gruppo
nazionale   difesa   dai   terremoti  e  dell'Istituto  nazionale  di
geofisica, dal  quale  risulta  l'elenco  dei  comuni  che,  pur  non
potendosi  definire  danneggiati,  comprendono  nel  loro  patrimonio
edilizio alcune unita' strutturali danneggiate dagli  eventi  sismici
in  argomento.  Dal verbale risulta, altresi', relativamente al sisma
del luglio 1987 nella regione Marche, la individuazione di  due  zone
che  comprendono  edifici  con  diversi  livelli  di  danno  subito e
precisamente: zona A per maggior livello di danno e zona B per  minor
livello di danno;
  Vista  l'ordinanza  n.  1006/FPC/ZA  del  5 giugno 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1987, con la quale sono
state  assegnate  rispettivamente  la  somma di lire 1.590 milioni al
provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna  e
la  somma  di  lire  1.930  milioni  alla  regione Emilia-Romagna per
l'esecuzione delle  opere  urgenti  e  indifferibili  finalizzate  ad
eliminare  pericoli incombenti derivanti dalla inagibilita' di alcuni
edifici pubblici nonche' la somma di lire  80  milioni  alla  regione
Emilia-Romagna  per  lo  studio  sulla  vulnerabilita'  degli edifici
pubblici  e  privati  ricadenti   nel   proprio   territorio.   Dette
assegnazioni,  per  l'importo  complessivo  di  lire  3.600  milioni,
graveranno, comunque, sulla somma individuata nel  dispositivo  della
presente   ordinanza  per  il  sisma  dell'aprile-maggio  1987  nelle
province di Modena e Reggio Emilia;
  Ritenuto  di  dover procedere alla ripartizione della somma di lire
115 miliardi assegnata con la legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche'  di
stabilire  la  disciplina  tecnico-procedurale per l'assegnazione dei
contributi per il ripristino degli edifici danneggiati dai  terremoti
citati in titolo;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma.
                               Dispone:
                               Art. 1.
  La  somma  di  lire  115  miliardi di cui al comma 8, art. 17 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), sulla base delle
segnalazioni pervenute dalle regioni interessate, e' cosi' ripartita:
   lire  20  miliardi  per gli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987
nei Castelli romani;
   lire  50  miliardi per gli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987,
nelle province di Modena e Reggio Emilia;
   lire  40  miliardi  per  gli  eventi sismici del 3 e 6 luglio 1987
nella regione Marche;
   lire  5  miliardi  per  gli  eventi  sismici  del  3 e 6 luglio in
provincia di Arezzo.
  Le  somme  di  cui al precedente comma, sono destinate nella misura
minima del 50% agli interventi di ripristino del patrimonio  pubblico
e dell'edilizia di culto.