Il  Senato  della  Repubblica, nelle sedute del 17, 22, 23, 24 e 30
novembre  1988,  ha  adottato,  a  maggioranza  assoluta   dei   suoi
componenti, le seguenti deliberazioni:
                                  I
                  DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GIUNTA
                PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE
                               Art. 1.
  L'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  23.  -  Giunta  per gli affari delle Comunita' europee. - 1.
All'inizio della legislatura il Presidente del Senato nomina,  tra  i
Senatori   designati  dai  Gruppi  parlamentari,  con  riguardo  alla
consistenza numerica dei Gruppi  stessi,  i  ventiquattro  componenti
della Giunta per gli affari delle Comunita' europee.
  2.  La  Giunta  ha  competenza  generale sulle materie direttamente
connesse all'attivita' ed agli affari delle Comunita' europee ed alla
attuazione degli accordi comunitari.
  3.  Si  applicano alla Giunta le disposizioni relative ai poteri ed
all'attivita' delle Commissioni permanenti in sede diversa da  quella
deliberante o redigente.
  4.  Spetta  in particolare alla Giunta esprimere il parere - o, nei
casi di cui al  comma  3  dell'art.  144,  formulare  osservazioni  e
proposte  -  sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti delegati
concernenti l'applicazione dei trattati  istitutivi  delle  Comunita'
europee,  e  successive modificazioni ed integrazioni, sui disegni di
legge e sugli schemi dei decreti  relativi  all'attuazione  di  norme
comunitarie  ed  in  generale su tutti i disegni di legge che possano
comportare problemi rilevanti  di  compatibilita'  con  la  normativa
comunitaria,  nonche'  esaminare  gli  affari  e  le relazioni di cui
all'articolo 142. La Giunta esercita inoltre  le  competenze  che  ad
essa  sono  specificamente attribuite dalle disposizioni del presente
Regolamento".
 
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  modificate.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.