Il Senato della Repubblica, nelle sedute del 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti deliberazioni: I DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE Art. 1. L'articolo 23 e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - Giunta per gli affari delle Comunita' europee. - 1. All'inizio della legislatura il Presidente del Senato nomina, tra i Senatori designati dai Gruppi parlamentari, con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, i ventiquattro componenti della Giunta per gli affari delle Comunita' europee. 2. La Giunta ha competenza generale sulle materie direttamente connesse all'attivita' ed agli affari delle Comunita' europee ed alla attuazione degli accordi comunitari. 3. Si applicano alla Giunta le disposizioni relative ai poteri ed all'attivita' delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente. 4. Spetta in particolare alla Giunta esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'art. 144, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunita' europee, e successive modificazioni ed integrazioni, sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilita' con la normativa comunitaria, nonche' esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. La Giunta esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento".
N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.