IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidette; Riconosciuta la particolare necessita' di appprovare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli dello statuto vigente relativi alla scuola diretta a fini speciali di servizio sociale sono soppressi. Dopo l'art. 180, e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli sotto l'intitolazione: Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali Art. 181. - E' istituita, presso l'Universita' di Perugia, la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali. La scuola ha per fine la formazione di base e permanente di assistenti sociali. La scuola rilascia il diploma di assistente sociale. Art. 182. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno prevede almeno quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno 2/3 delle ore previste negli anni secondo e terzo. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti, esclusi i fuori corso. Il consiglio della scuola si riserva di stabilire annualmente un numero inferiore in base alla valutazione del fabbisogno territoriale. Art. 183. - Sono ammessi alla scuola i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi quelli degli istituti magistrali, in conformita' con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea. Art. 184. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di scienze politiche cui afferiscono gli insegnamenti e i dipartimenti di sua pertinenza; nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 185. - Le discipline obbligatorie da impartire nella scuola sono le seguenti: 1) Discipline professionali caratterizzanti la scuola: principi e fondamenti del servizio sociale (annuale); metodo e tecniche del servizio sociale I; metodo e tecniche del servizio sociale II; metodo e tecniche del servizio sociale III; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II; ricerca applicata al servizio sociale I (biennale con un unico esame al termine del biennio); politica dei servizi sociali (annuale). Totale esami del gruppo: 8. 2) Discipline di base: diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale); diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale); politica e legislazione sociale (annuale); psicologia e sociologia della devianza (annuale); istituzioni di sociologia (annuale); medicina sociale e igiene (annuale); psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio). Totale esami del gruppo: 7. Totale esami discipline obbligatorie: 15. Le discipline obbligatorie sono cosi' ripartite negli anni del corso: Discipline obbligatorie del primo anno: principi e fondamenti del servizio sociale; metodo e tecniche del servizio sociale I; diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia; diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione; medicina sociale e igiene; psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (I anno). Discipline obbligatorie del secondo anno: metodo e tecniche del servizio sociale II; programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I; psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (II anno); istituzioni di sociologia; ricerca applicata al servizio sociale (I anno); politica e legislazione sociale. Discipline obbligatorie del terzo anno: metodo e tecniche del servizio sociale III; ricerca applicata al servizio sociale (II anno); programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II; politica dei servizi sociali; psicologia e sociologia della devianza. Tutte le discipline obbligatorie devono essere istituite nella scuola e non possono essere mutuate. Le discipline opzionali sono le seguenti: 1) antropologia culturale; 2) diritto penale; 3) diritto penitenziario; 4) economia politica; 5) igiene mentale e psichiatria; 6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni; 7) psicologia sociale; 8) sociologia della famiglia; 9) statistica sociale; 10) storia delle istituzioni politiche. La scuola e' tenuta ad offrire almeno quattro discipline opzionali e lo studente ne dovra' scegliere almeno tre. Le propedeuticita' sono le seguenti: non si puo' essere ammessi a sostenere gli esami di "politica e legislazione sociale" se non si sono superati gli esami di "diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia" e di "diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione"; non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di "psicologia e sociologia della devianza", se non si sono superati gli esami di "psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia" e di "istituzioni di sociologia"; non si puo' essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico del secondo anno se non si sono superati gli esami di "principi e fondamenti del servizio sociale" e di "metodi e tecniche del servizio sociale I". Art. 186. - L'attivita' pratica comporta la frequenza obbligatoria per lo studente dei tirocini professionali, dei seminari interdisciplinari di studio, di esercitazioni professionali e lo svolgimento di visite ad enti o istituzioni. Art. 187. - Il tirocinio pratico professionale si svolge sotto la guida dei docenti delle discipline professionali per almeno due anni di corso e per un minimo di due giorni alla settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida dei docenti si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati. La valutazione del tirocinio professionale viene effettuata dai docenti delle discipline professionali che hanno guidato il tirocinio e dai supervisori dell'ente convenzionato. Lo studente ha la possibilita' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attivita' svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche, quando tali attivita' siano attinenti o coerenti con i programmi della scuola. Art. 188. - La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie. Art. 189. - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico e delle altre attivita' didattiche. L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnata almeno sei mesi prima. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 7 luglio 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1988 Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 161