IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Gli articoli da 849 a 852, relativi alla scuola di specializzazione in tossicologia medica (seconda facolta' di medicina e chirurgia), che muta denominazione in tossicologia, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in tossicologia Art. 849. - E' istituita la scuola di specializzazione in tossicologia presso l'Universita' degli studi di Napoli, afferente alla seconda facolta' di medicina e chirurgia. La scuola ha lo scopo di contribuire alla formazione di una figura professionale particolarmente esperta nel settore farmaco-tossicologico, che possa essere inserita nella problematica del farmaco a tutti i livelli della sua progettazione, alla produzione, al controllo ed alla distribuzione. La scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia. Art. 850. - La scuola ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi. Art. 851. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facolta di medicina e chirurgia. Art. 852. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, chimica, scienze biologiche. Art. 853. - La scuola comprende tre aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) propedeutica; b) sperimentale; c) tecnico-applicativa. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Area propedeutica: biologia molecolare; biologia e farmacologia cellulare; chimica farmaceutica e tossicologica molecolare I; biometria e statistica; farmacologia e farmacognosia I; tossicologia sperimentale I; disegno degli esperimenti; cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi I. b) Area sperimentale: immunologia e immunochimica; microbiologia e igiene; anatomia ed istopatologia degli stati tossici; metodiche analitiche chimico-fisiche e chimico-cliniche; farmacologia e farmacognosia II; cinetica e metabolismo in tossicologia; tossicologia sperimentale II; tossicologia sperimentale III; cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi II; tossicologia da abuso dei farmaci. c) Area tecnico-applicativa: chimica farmaceutica e tossicologica molecolare II; epidemiologia; patologia comparata; tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione; tossicologia nutrizionale; legislazione; organizzazione di laboratorio e centri di tossicologia. Art. 854. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: Propedeutica (ore 220): biologia molecolare; biologia e farmacologia cellulare; chimica farmaceutica e tossicologica molecolare I; biometria e statistica; farmacologia e farmacognosia I; tossicologia sperimentale I. Sperimentale (ore 180): immunologia ed immunochimica; microbiologia ed igiene; anatomia ed istopatologia degli stati tossici. Monte ore elettivo: ore 400. 2 Anno: Propedeutica (ore 70): disegno degli esperimenti; cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi I. Sperimentale (ore 190): metodiche analitiche chimico-fisiche e chimico-cliniche; farmacologia e farmacognosia II; cinetica e metabolismo in tossicologia; tossicologia sperimentale II. Tossico-applicativa (ore 140): chimica farmaceutica e tossicologia molecolare II; epidemiologia; patologia comparata; tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione. Monte ore elettivo: ore 400. 3 Anno: Sperimentale (ore 230): tossicologia sperimentale III; cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi II; tossicologia da abuso di farmaci. Tecnico-applicativa (ore 170): tossicologia nutrizionale; legislazione; organizzazione di laboratori e centri di tossicologia. Monte ore elettivo: ore 400. Art. 855. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori: Laboratori: di dosaggio biologico; di monitoraggio farmaci; di tossicologia; di farmacologia molecolare; di neuropsicofarmacologia; di neuroendocrinofarmacologia; di farmacologia di base. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.