IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in  data  26  novembre  1986,  e  le successive
modificazioni in data 9 giugno 1987 e 10 marzo 1988 presentate  dalla
Riunione  adriatica  di  sicurta'  - Societa' per azioni, con sede in
Milano,  intese  ad  ottenere  l'approvazione  di  due   tariffe   di
assicurazione  sulla  vita  e  le  relative  condizioni  speciali  di
polizza;
  Vista  la  lettera  in data 24 giugno 1988, n. 822147, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni
speciali  di polizza, presentate dalla Riunione adriatica di sicurta'
- Societa' per azioni, con sede in Milano:
   1)  tariffa  MXIIu  -  assicurazione  mista,  a  premio unico, con
capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare
denominato  "Multiras",  da  utilizzare per contratti emessi in forma
individuale.
  I  tassi  di  premio adottati sono gli stessi della tariffa GXIIu -
assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso  in  parti
del  fondo  comune  di  investimento mobiliare denominato "Gestiras",
approvata con decreto ministeriale del 12 dicembre 1985;
   2)  tariffa MXIIu/coll. - assicurazione mista, a premio unico, con
capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare
denominato  "Multiras",  da  utilizzare per contratti emessi in forma
collettiva. I tassi di premio adottati sono gli stessi della  tariffa
GXII/coll.  -  assicurazione  mista,  a  premio  unico,  con capitale
espresso  in  parti  del  fondo  comune  di  investimento   mobiliare
denominato  "Gestiras",  da  utilizzare per contratti emessi in forma
collettiva, approvata con decreto ministeriale del 10 ottobre 1986;
   3)  condizioni  speciali  di  polizza,  da applicare alle predette
tariffe MXIIu e MXIIu/coll.