IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1987, n. 17244, con il quale le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita sono state autorizzate ad elevare i limiti massimi del capitale assicurabile senza visita medica e con carenza in contratti individuali emessi in forma temporanea per il caso di morte ed in forma mista; Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1987, n. 17254, con il quale sono state approvate le condizioni generali di polizza presentate dalla Allsecures vita S.p.a.; Viste le domande in data 26 febbraio, 26 novembre, 24 luglio 1987, 15 gennaio e 2 marzo 1988 della Allsecures vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di polizza, sostitutive delle analoghe in vigore, nonche' l'autorizzazione ad adottare per contratti emessi senza visita medica e con carenza i limiti massimi previsti nel su citato decreto ministeriale del 18 settembre 1987; Viste le lettere in data 31 marzo 1988, n. 821337 e 8 giugno 1988, n. 821970, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: La Allsecures vita S.p.a. e' autorizzata ad assicurare i capitali garantiti in contratti individuali, emessi in forma temporanea per il caso di morte o in forma mista, a premio annuo o unico, senza visita medica e con carenza, secondo i limiti massimi autorizzati con decreto ministeriale del 18 settembre 1987 per tutte le imprese esercenti il ramo vita. Sono inoltre approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di intreresse collettivo, le condizioni generali di polizza presentate dalla su menzionata societa' in sostituzione delle analoghe gia' approvate con il decreto ministeriale del 12 ottobre 1987. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 9 novembre 1988 Il Ministro: BATTAGLIA