IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visto  il  decreto ministeriale 18 settembre 1987, n. 17244, con il
quale le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni  sulla
vita  sono state autorizzate ad elevare i limiti massimi del capitale
assicurabile  senza  visita  medica  e  con  carenza   in   contratti
individuali  emessi  in  forma  temporanea per il caso di morte ed in
forma mista;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 ottobre 1987, n. 17254, con il
quale  sono  state  approvate  le  condizioni  generali  di   polizza
presentate dalla Allsecures vita S.p.a.;
  Viste  le domande in data 26 febbraio, 26 novembre, 24 luglio 1987,
15 gennaio e 2 marzo 1988 della Allsecures vita S.p.a., con  sede  in
Roma,  intese ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di
polizza,   sostitutive   delle   analoghe    in    vigore,    nonche'
l'autorizzazione ad adottare per contratti emessi senza visita medica
e con carenza  i  limiti  massimi  previsti  nel  su  citato  decreto
ministeriale del 18 settembre 1987;
  Viste  le lettere in data 31 marzo 1988, n. 821337 e 8 giugno 1988,
n.  821970,  con  le  quali  l'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato che non  esistono  elementi  ostativi  all'emanazione  del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
  La  Allsecures  vita S.p.a. e' autorizzata ad assicurare i capitali
garantiti in contratti individuali, emessi in forma temporanea per il
caso  di morte o in forma mista, a premio annuo o unico, senza visita
medica e con  carenza,  secondo  i  limiti  massimi  autorizzati  con
decreto  ministeriale  del  18  settembre  1987  per tutte le imprese
esercenti il ramo vita. Sono  inoltre  approvate,  secondo  il  testo
autenticato  e  depositato  presso  il  Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni
private e di intreresse collettivo, le condizioni generali di polizza
presentate  dalla  su  menzionata  societa'  in  sostituzione   delle
analoghe  gia'  approvate  con il decreto ministeriale del 12 ottobre
1987.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 9 novembre 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA