IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Visto l'art. 13 del decreto-legge 25 maggio 1984, n. 159, convertito dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450; Vista l'ordinanza n. 155/FPC del 15 marzo 1984, con la quale veniva posto a disposizione del comune di Monte di Procida un contributo di lire 5 miliardi per la riattazione degli immobili danneggiati dal bradisismo nel medesimo comune; Viste le note n. 2059 del 29 febbraio 1988 e n. 3078 dell'11 marzo 1988, con le quali il comune di Monte di Procida rappresenta la necessita' di disporre di un finanziamento integrativo di lire 7 miliardi atteso l'avvenuto esaurimento delle disponibilita' assegnate con la sopracitata ordinanza n. 155/FPC del 15 marzo 1984, per la prosecuzione degli interventi di recupero edilizio da effettuare ancora su n. 450 unita' abitative; Vista la nota n. 49487/OO.PP./CAR del 9 novembre 1988 con la quale viene trasmesso dal servizio opere pubbliche di emergenza il verbale del sopralluogo effettuato da tecnici del medesimo servizio il 7 aprile 1988, con parere favorevole in merito alla fondatezza delle richieste avanzate dal predetto comune; Ravvisata la necessita' di disporre quanto richiesto onde consentire il finanziamento degli interventi tuttora necessari; Dispone: Art. 1. Ad integrazione del finanziamento disposto con la ordinanza n. 155/FPC del 15 marzo 1984 citata nelle premesse e' assegnato al comune di Monte di Procida un contributo di lire 7 miliardi per il finanziamento dei residui interventi di recupero edilizio di cui alla predetta ordinanza. Il relativo onere e' posto a carico del fondo per la protezione civile, con imputazione sulle disponibilita' residue di cui all'art. 17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 22 novembre 1988 Il Ministro: LATTANZIO