Con decreto ministeriale 24 ottobre 1988 la riscossione del carico
tributario di L. 1.140.368.000 dovuto dalla ditta Abrusci Nicola, con
sede  in  Acquaviva delle Fonti (Bari), e' stata sospesa ai sensi del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Bari, nel provvedimento di esecuzione, determinera' l'ammontare degli
interessi  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal  medesimo  art.  4
della  legge  n. 46.  L'esattore, in via cautelare, manterra' in vita
gli atti esecutivi posti in essere sui beni  immobili  e  strumentali
della  sopramenzionata  ditta,  la  quale,  comunque, dovra' prestare
idonea garanzia  anche  fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del
credito  erariale  non  tutelato  dai  predetti  atti  esecutivi.  La
sospensione sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.